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01 luglio 2005 da http://www.regione.fvg.it/istituzionale/leggi/leggi.htm Banca Dati delle Leggi
Regionali nel testo coordinato LEGGE REGIONALE 06/05/2005, N. 011 FONTE: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 11/05/2005, N. 019 Banca Dati delle Leggi Regionali nel
testo coordinato (nota del Cordicom: la presente Legge Regionale è stata
impugnata dallo Stato considerandola illegittima in quanto
quest'ultimo non ha ancora recepito la relativa
normativa CE vigente da molto tempo. E' opportuno dire anche che
il notevole ritardo dello Stato nel far proprie le norme CE determinano continue reiterate sanzioni da parte della
Comunità Europea all'Italia per inadempienza. LEGGE REGIONALE 06/05/2005, N. 011
Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE.
(Legge comunitaria 2004). CAPO I Attuazione
della direttiva 2001/42/CE da Art. 2 ad
Art. 11 CAPO II Attuazione
della direttiva 2003/4/CE da Art. 12 ad
Art. 15 Capo III Attuazione
della direttiva 2003/78/CE da Art. 16 ad
Art. 17 CAPO IV Norme finali da Art. 18 ad
Art. 20 Art. 1 (Finalità
della legge) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia,
in conformità ai principi di cui all’articolo 117 della Costituzione
e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. l0 (Disposizioni
sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi
normativi dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari), con la presente legge recepisce le seguenti
direttive comunitarie: a) direttiva 2001/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, relativa alla
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente; b) direttiva 2003/4/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
relativa all’accesso del pubblico all’informazione
ambientale; c) direttiva 2003/78/CE della
Commissione, dell’11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e
di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari. CAPO I Attuazione della direttiva 2001/42/CE Art. 2 (Finalità) 1. Le disposizioni contenute nel
presente capo danno attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia alla direttiva 2001/42/CE con riferimento
alle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali
desumibili dalla medesima, nonche’ dei
principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale. Art. 3 (Finalità
e ambito di applicazione) 1. Al fine di promuovere uno
sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione
dell’ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche
economici, operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione
ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull’ambiente. 2. Per le finalita’
di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si considerano
avere effetti significativi sull’ambiente i
piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale
o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento
per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa alla
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, nonche’ i piani e i programmi che
richiedono la valutazione d’incidenza ai sensi degli articoli 6 e 7
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche. 3. I piani e programmi di cui al
comma 2 che interessano piccole aree di interesse
locale o che comprendono modifiche di rilevanza minore, nonche’
i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 e che definiscono il
quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, sono soggetti
a VAS qualora ne vengano accertati effetti significativi sull’ambiente
mediante applicazione caso per caso della procedura di verifica di cui
all’articolo 5. 4. Sono esclusi
dall’applicazione della presente legge i piani e programmi di cui
all’articolo 3, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2001/42/CE. Art. 4 (Regolamenti di attuazione) 1. Entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore dalla presente legge, con uno o piu’ regolamenti regionali
sono definite le procedure della VAS e della procedura di verifica e sono
specificate le tipologie di piani e programmi da assoggettare a tali
procedure, sulla base dei seguenti criteri indicati all’allegato II
della direttiva 2001/42/CE: a) determinazione delle
caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei
seguenti elementi: 1) in quale misura il piano o il
programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attivita’, o per quanto riguarda
l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative, o
attraverso la ripartizione delle risorse; 2) in quale misura il piano o il
programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente
ordinati; 3) la pertinenza del piano o del
programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 4) problemi ambientali pertinenti al
piano o al programma; 5) la
rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell’ambiente; b) determinazione delle
caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate,
tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: l) probabilita’,
durata, frequenza e reversibilita’ degli
effetti; 2) carattere cumulativo degli
effetti; 3) natura transfrontaliera degli
effetti; 4) rischi per la salute umana o per
l’ambiente; 5) entita’
ed estensione nello spazio degli effetti; 6) valore e vulnerabilita’
dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei
livelli di qualita’
ambientale o dei valori limite, dell’utilizzo intensivo del suolo; 7) effetti
su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario
o internazionale. 2. I regolamenti di cui al comma 1
sono emanati in conformita’ ai principi
generali di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n.
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso), nonche’
in conformita’ ai seguenti ulteriori principi
e criteri: a) omogeneita’
e trasparenza delle procedure; b) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure; c) collaborazione
tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1; d) adozione di adeguate
forme di pubblicita’, di informazione e di conoscibilita’ degli atti procedimentali,
anche mediante utilizzo di sistemi telematici; e) adeguatezza,
nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, del livello
istituzionale cui compete l’espletamento della procedura di VAS; f) unicita’ delle procedure di valutazione ambientale
al fine di evitare duplicazioni valutative; g) previsione di procedure
coordinate e comuni, che evitino duplicazioni procedimentali. 3. I regolamenti di cui al comma 1
sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa approvazione
della Giunta regionale, su proposta
dell’assessore competente in materia di ambiente, di concerto con gli
altri assessori interessati, previo parere vincolante della competente
Commissione consiliare, la quale esprime il parere entro sessanta giorni
dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si
prescinde dal parere. 4. E’ autorizzata
l’emanazione ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge
regionale 10/2004 dei regolamenti di cui al comma 1. Art. 5 (Procedura di
verifica) 1. La procedura di verifica si
svolge sulla base dei criteri fissati nell’allegato II della direttiva
2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale di cui all’articolo
7, comma 1, lettera b), e dei pareri e delle risultanze
delle consultazioni delle autorita’
interessate agli effetti sull’ambiente per le loro specifiche
competenze ambientali. Il provvedimento di esclusione
dalla procedura di VAS deve essere messo a disposizione dei soggetti
individuati ai sensi dell’articolo 8. Art. 6 (Procedura di
VAS) 1. La procedura di VAS viene espletata: a) nella fase preparatoria
comprendente la fase di predisposizione, consultazione e adozione e nella
fase di approvazione del piano o programma; b) nella fase attuativa
e gestionale del piano o programma. 2. La procedura di VAS deve
assicurare, in particolare, il rispetto della direttiva 2001/42/CE in
correlazione agli obblighi di cui alla direttiva 85/337/CEE, alla direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2000/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce
un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque,
ovvero dalle norme interne di recepimento. Art. 7 (Elaborazione
e redazione di piani e programmi) 1. Nella definizione degli obiettivi
ambientali da integrare negli obiettivi generali dei piani o dei programmi,
sono svolte le seguenti attivita’: a) analisi del contesto
programmatico e ambientale, nonche’ degli
effetti significativi sull’ambiente al fine di confrontare il grado di sostenibilita’ delle alternative; b) elaborazione di un rapporto ambientale
in cui siano contenute le informazioni atte alla identificazione,
descrizione e valutazione di tipo qualitativo e quantitativo dei possibili
effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e
dell’ambito territoriale del piano o del programma, nonche’
delle alternative e degli interventi di mitigazione possibili; i contenuti e
i livelli di approfondimento del rapporto ambientale, nonche’
gli indicatori ambientali necessari all’attivita’
di monitoraggio di cui all’articolo 10, comma 1, devono essere definiti
nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 e
all’allegato I della direttiva 2001/42/CE. 2. Per l’individuazione dei
contenuti del rapporto di cui al comma 1, lettera
b), e del loro livello di dettaglio, devono essere consultate le autorita’ che possono essere interessate agli
effetti ambientali del piano o del programma. Art. 8 (Informazione
e consultazione su piani e programmi) 1. I
regolamenti di cui all’articolo 4 determinano le modalita’
per l’informazione e la consultazione del pubblico e delle autorita’ interessate sui piani e programmi in conformita’ ai principi della direttiva 2001/42/CE
e della direttiva 2003/4/CE. Specifiche modalita’
per l’informazione e la consultazione sono
determinate nel caso di un piano o di un programma con effetti significativi
sull’ambiente di Regioni o di Stati confinanti. Art. 9 (Adozione e
approvazione di piani e programmi) 1. Gli atti di adozione
e approvazione dei piani e dei programmi assoggettati a VAS sono redatti
sulla base delle risultanze delle attivita’
di cui all’articolo 7, dei pareri e delle consultazioni.
Dell’adozione e dell’approvazione viene
data informazione con modalita’ atte ad
agevolare la conoscenza dei documenti di piano o di programma unitamente a
una relazione di sintesi che illustri come i risultati della valutazione sono
stati integrati nel piano o nel programma e che illustri altresi’
le attivita’ di monitoraggio di cui
all’articolo 10. Art. 10 (Attivita’ di monitoraggio) 1. I piani e programmi di cui alla
presente legge sono soggetti, dopo l’approvazione, ad attivita’ di monitoraggio degli effetti ambientali significativi prodotti, che permettano di verificare la
rispondenza con le previsioni del rapporto ambientale, nonche’
di individuare eventuali effetti negativi imprevisti, al fine delle opportune
misure correttive. Art. 11 (Periodo
transitorio) 1. In
attesa dell’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo
4, la Giunta regionale si pronuncia con propria deliberazione in relazione agli
effetti sull’ambiente dei piani e dei programmi regionali, nel rispetto
delle disposizioni di legge e sulla base del parere espresso dalle
amministrazioni competenti. Con lo stesso provvedimento considera le alternative al piano o al programma proposto e le misure
di monitoraggio da osservarsi in fase di attuazione e gestione del piano o
del programma medesimo. 2. Entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
individua i piani e i programmi di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, per i quali non
trovano applicazione le disposizioni del presente capo. 3. Gli enti locali e gli enti
pubblici, anche economici, nell’ambito della propria potestà di autorganizzazione, adottano
misure analoghe a quelle previste dai commi l e 2. CAPO II Attuazione della direttiva 2003/4/CE Art. 12 (Adeguamento
della normativa) 1. Le disposizioni contenute nel
presente capo e nei regolamenti attuativi sono adeguate agli eventuali
principi generali successivamente individuati dallo
Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui
all’articolo 117, commi 2 e 3, della Costituzione, con riferimento alla
direttiva 2001/42/CE. 2. Gli atti normativi statali di cui
al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto,
sino alla data di entrata in vigore della normativa
regionale di adeguamento. Art. 13 (Informazione
ambientale) 1. Ai sensi dell’articolo 2
della direttiva 2003/4/CE, l’informazione ambientale comprende
qualsiasi informazione, disponibile in qualunque forma, concernente: a) lo stato degli elementi
dell’ambiente, quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua,
il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita’ biologica e i suoi elementi costitutivi,
compresi gli organismi geneticamente modificati, nonche’
le interazioni tra questi elementi; b) fattori quali le sostanze,
l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli
radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente,
che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente di cui
alla lettera a); c) atti legislativi e
amministrativi, piani, programmi, accordi ambientali e ogni altra misura o attivita’, che incide o puo’
incidere sugli elementi dell’ambiente e sui fattori di cui alle lettere
a) e b), nonche’ le misure o le attivita’ intese a proteggere gli elementi
dell’ambiente; d) le relazioni
sull’attuazione della legislazione ambientale; e) le
analisi costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate
nell’ambito delle misure e attivita’ di
cui alla lettera c); f) lo stato della salute e
della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le
condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse
culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato
degli elementi dell’ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali
elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c). 2. L’informazione
ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile. Art. 14 (Accesso
all’informazione ambientale) 1. E’ garantito, a chiunque ne
faccia richiesta, il diritto di accesso
all’informazione ambientale in possesso delle amministrazioni pubbliche
e delle persone fisiche e giuridiche definite autorita’
pubbliche, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva
2003/4/CE, ovvero detenuta per conto di esse. 2. Il diritto di accesso
all’informazione ambientale e’ esercitato nei confronti
dell’amministrazione regionale e degli enti regionali secondo le modalita’ stabilite dagli articoli 58 e seguenti
della legge regionale 7/2000. 3. Gli enti locali, gli enti
pubblici, anche economici, compresi i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, della legge regionale 7/2000, applicano le
disposizioni del presente capo secondo i rispettivi ordinamenti. Art. 15 (Diffusione
dell’informazione ambientale) 1. L’informazione ambientale
deve essere resa disponibile al pubblico, diffusa e aggiornata, in modo da
ottenere un’ampia, sistematica e progressiva fruibilita’. 2. L’informazione ambientale
comprende almeno: a) i testi di trattati, convenzioni
e accordi internazionali, e di atti legislativi
comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente
l’ambiente; b) i piani e i programmi relativi all’ambiente; c) le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di cui alle lettere a) e b),
qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorita’
pubbliche; d) le relazioni sullo stato
dell’ambiente; e) i dati o le sintesi di dati
ricavati dal monitoraggio di attivita’
che incidono o possono incidere sull’ambiente; f) le autorizzazioni con un
impatto significativo sull’ambiente e gli
accordi in materia di ambiente, ovvero il riferimento al luogo in cui tali
informazioni possono essere richieste o reperite; g) gli studi sull’impatto
ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli
elementi ambientali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), ovvero
il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o
reperite. 3. I soggetti di cui
all’articolo 14 realizzano le misure organizzative necessarie per
garantire la disponibilita’ e la diffusione
dell’informazione ambientale, in particolare, mediante tecnologie di
telecomunicazione informatica o tecnologie elettroniche. Capo III Attuazione della direttiva 2003/78/CE Art. 16 (Finalita’) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia,
con il presente capo, stabilisce i metodi di campionamento e analisi per il
controllo ufficiale dei tenori di patulina nei
prodotti alimentari, in conformita’ ai
principi di cui alla direttiva 2003/78/CE. Art. 17 (Metodi di
campionamento e di analisi) 1. I campioni destinati al controllo
ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari
sono prelevati secondo le modalita’ tecniche
fissate dal regolamento di cui al comma 4. 2. La preparazione e i metodi di analisi dei campioni di cui al comma 1 devono essere
conformi ai criteri fissati dal regolamento di cui al comma 4. 3. I campioni globali
ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformita’
al tenore massimo di patulina e’ determinata
in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto
stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di
taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. 4. Il regolamento di
attuazione del presente articolo e’ emanato con decreto del
Presidente della Regione, previa approvazione della Giunta regionale, su
proposta dell’assessore competente in materia di salute e di concerto
con gli altri assessori interessati. CAPO IV Norme
finali Art. 18 (Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 10/2004) 1. La
lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della
legge regionale 10/2004 e’ sostituita dalla seguente: <<a) l’elenco delle direttive
delle quali si dispone l’attuazione per rinvio, in
quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, e
delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto
l’ordinamento interno risulta gia’
conforme a esse;>>. Art. 19 (Modifica
all’articolo 8 della legge regionale 10/2004) 1. Dopo il comma 1
dell’articolo 8 della legge regionale 10/2004 e’ aggiunto il
seguente: <<1 bis.
Nel caso in cui in sede amministrativa e’ riconosciuto l’obbligo
di disapplicare norme interne in contrasto con la
normativa comunitaria, la Giunta regionale emana indirizzi al fine
dell’omogeneita’ dell’attivita’ amministrativa regionale e presenta tempestivamente
al Consiglio regionale un disegno di legge, con il quale sono modificate o
abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con le norme
comunitarie, indicando eventualmente nella relazione la data entro la quale
il provvedimento deve essere approvato.>>. Art. 20 (Comunicazione
alla Commissione europea) 1.
La presente legge e i relativi
regolamenti sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche comunitarie, ai fini della loro comunicazione
alla Commissione europea. |
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