Cordicom FVG

 


C O R D I C O M    N E W S

 

 

TESTO COORDINATO

Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo coordinato

 

LEGGE REGIONALE 29/10/2004, N. 026     

FONTE : SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE   04/11/2004, N. 019

 

Oggetto

Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell’attività edilizia.

 

Nota del Cordicom : è una legge regionale che regolamenta la sanatoria degli abusi edilizi e da questa sono stati estrapolati due articoli  nei quali è inserito il divieto di sanatoria per le antenne.

Inserimento fortemente voluto dal Cordicom per evitare "furbizie" da parte dei gestori di telefonia mobile.

 

 

 

CAPO II

Norme in materia di sanatoria degli abusi edilizi

 

Art. 3

(Opere non suscettibili di sanatoria)

1.   Fermi restando i casi di opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dell’articolo 32, comma 27, del decreto legge 269/2003, non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive:

a) realizzate su aree facenti parte del demanio pubblico;

b) realizzate nell'ambito di zone di protezione speciale (ZPS) o in siti di importanza comunitaria (SIC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, individuati nel decreto del Ministro dell’ambiente 3 aprile 2000 (Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2000, n. 95;

c) consistenti in nuovi edifici o nuovi manufatti, come definiti dall’articolo 2, comma 2, lettera c);

d) consistenti in interventi non aventi rilevanza urbanistica, come definiti dall’articolo 2, comma 2, lettera d), solo nel caso in cui abbiano comportato la creazione di nuove unità immobiliari o l’aumento del numero delle stesse;

e) consistenti in ristrutturazioni di cui all’articolo 65 della legge regionale 52/1991 solo nel caso in cui abbiano comportato la creazione di nuove unità immobiliari o l’aumento del numero delle stesse;

f) consistenti in impianti fissi o mobili per la telefonia mobile;

g) ultimate dopo il 31 marzo 2003; a tal fine si considerano ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici gia’ esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

 

                                                                                                                                  

 

CAPO III

Disposizioni in materia di autorizzazione all’attività edilizia

Art. 9

(Autorizzazioni edilizie in precario)

1.   Il termine di validità delle vigenti autorizzazioni edilizie in precario, rilasciate ai sensi dell’articolo 81 della legge regionale 52/1991, a esclusione degli impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, e’ prorogato di diritto al 31 dicembre 2006.

2.   Le autorizzazioni edilizie in precario, di cui all'articolo 81 della legge regionale 52/1991, ancorché scadute, a esclusione degli impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, possono essere prorogate dal Comune in sanatoria al 31 dicembre 2006, previa formale domanda da presentarsi al Comune stesso dai soggetti interessati entro il termine perentorio del 31 dicembre 2004.

 


Per scriverci con  E-MAIL,

formulare proposte, osservazioni, segnalazioni od altro

cliccate direttamente sulla scritta in blu sotto riportata

cordicom@libero.it   . clicca .