TESTO COORDINATO
Banca Dati delle Leggi Regionali
nel testo coordinato LEGGE REGIONALE
29/10/2004, N. 026 FONTE : SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 04/11/2004, N. 019 Oggetto
Norme
regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall’articolo 32
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e
successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio
dell’attività edilizia. Nota del Cordicom : è una legge regionale che regolamenta la sanatoria degli abusi edilizi e da questa sono stati estrapolati due articoli nei quali è inserito il divieto di sanatoria per le antenne. Inserimento fortemente
voluto dal Cordicom per evitare "furbizie" da parte dei gestori di
telefonia mobile. CAPO II Norme in materia di
sanatoria degli abusi edilizi Art. 3 (Opere
non suscettibili di sanatoria) 1. Fermi
restando i casi di opere non suscettibili di
sanatoria ai sensi dell’articolo 32, comma 27, del decreto legge
269/2003, non possono
formare oggetto di sanatoria le opere abusive: a) realizzate su aree facenti parte del demanio pubblico; b) realizzate nell'ambito di zone di protezione speciale
(ZPS) o in siti di importanza comunitaria (SIC) di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, individuati nel
decreto del Ministro dell’ambiente 3 aprile 2000 (Elenco delle zone di
protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti
di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2000,
n. 95; c) consistenti in nuovi edifici
o nuovi manufatti, come definiti dall’articolo 2, comma 2, lettera c); d) consistenti in interventi non aventi rilevanza
urbanistica, come definiti dall’articolo 2, comma 2,
lettera d), solo nel caso in cui abbiano comportato la creazione di nuove
unità immobiliari o l’aumento del numero delle stesse; e)
consistenti in ristrutturazioni di cui all’articolo 65 della legge
regionale 52/1991 solo nel caso in cui abbiano comportato la creazione di
nuove unità immobiliari o l’aumento del numero delle stesse; f) consistenti
in impianti fissi o mobili per la telefonia mobile; g) ultimate dopo il 31 marzo 2003; a tal fine si
considerano ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e
completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici gia’ esistenti
e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate
funzionalmente.
CAPO III Disposizioni
in materia di autorizzazione all’attività
edilizia Art. 9 (Autorizzazioni
edilizie in precario) 1. Il
termine di validità delle vigenti autorizzazioni edilizie in precario,
rilasciate ai sensi dell’articolo 81 della legge regionale 52/1991, a esclusione degli impianti
fissi e mobili per la telefonia mobile, e’
prorogato di diritto al 31 dicembre 2006. 2. Le autorizzazioni edilizie in precario, di cui
all'articolo 81 della legge regionale 52/1991, ancorché scadute, a esclusione degli impianti
fissi e mobili per la telefonia mobile, possono essere
prorogate dal Comune in sanatoria al 31 dicembre 2006, previa formale domanda
da presentarsi al Comune stesso dai soggetti interessati entro il termine
perentorio del 31 dicembre 2004. |
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