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LEGGE REGIONALE 06/12/2004, N. 028FONTE: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15/12/2004, N. 050 Oggetto
Disciplina
in materia di infrastrutture per la telefonia
mobile. da Art. 1 ad Art. 15 Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, in attuazione
dell’articolo 4, primo comma, n. 12), dello Statuto speciale, adottato
con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel rispetto della
Costituzione, degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario, in
armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici), e al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche), disciplina l’installazione degli
impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio assicurando: a) il diritto dei cittadini alla
tutela della salute dagli effetti dell’esposizione ai campi
elettromagnetici; b) un ordinato sviluppo e una
corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti; c) la garanzia degli utenti di
usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio della regione. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende
per: a) <<impianto fisso per telefonia mobile>>:
la stazione radio di terra del servizio di telefonia
mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle,
destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio
di telefonia mobile; b) <<impianto mobile per la telefonia
mobile>>: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile,
destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio
di telefonia mobile, posizionata per sopperire a
esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno
stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi; c) <<ponte radio>>: l’apparecchiatura
accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento
fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio
della telefonia mobile e fissa; d) <<microcella>>:
la stazione radio di terra del servizio di telefonia
mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del
servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al
connettore d’antenna non superiore a 5 Watt; e) <<esposizione>>: la condizione di una persona
soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di
contatto, di origine artificiale; f) <<limite di esposizione>>:
il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come
valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti
acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della
popolazione; g) <<valore di attenzione>>:
il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come
valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi,
scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate; h) <<obiettivi di qualità>>: 1) i criteri localizzativi, gli
standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo
delle migliori tecnologie disponibili; 2) i valori di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva
minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da
calcolarsi o misurarsi all’aperto, nelle aree intensamente frequentate; i) <<esposizione della popolazione>>:
ogni tipo di esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e
delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono
esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella
intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici; l) <<regolamento>>: il regolamento di attuazione di cui all’articolo 3; m) <<Piano comunale di settore per
la localizzazione degli impianti>>: lo strumento urbanistico previsto
dall’articolo 4. Art. 3 (Regolamento di attuazione) 1. In attuazione delle finalità di cui
all’articolo 1, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, con regolamento da sottoporre a parere della
Commissione consiliare competente, sono definiti: a) le linee guida, anche temporali, alle quali i Comuni
devono attenersi per la predisposizione e l’aggiornamento, ai sensi
dell’articolo 4, del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti; b) i modelli di domanda e la
documentazione di cui agli articoli 5, 6 e 7; c) le procedure per le azioni di
risanamento di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b); d) le forme di trasparenza e di partecipazione di
soggetti pubblici e privati, nonché dei
portatori di interessi diffusi, nella redazione del Piano comunale di settore
per la localizzazione degli impianti e nella sua applicazione. Art. 4 (Piano comunale di settore per la localizzazione degli
impianti) 1. In conformità al regolamento, i Comuni
approvano, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del regolamento medesimo, il Piano comunale di settore per la
localizzazione degli impianti, di seguito denominato Piano. 2. Il
Piano: a) persegue l’uso razionale del territorio, la tutela
dell’ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in
quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio
dell’intera comunità regionale; b) e’ predisposto tenuto conto sia delle
necessità dell’Amministrazione comunale che dei
programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile; c) definisce, di preferenza sulla base di
protocolli d’intesa con i gestori medesimi, la localizzazione delle
strutture per l’installazione di impianti fissi per telefonia mobile e
ponti radio e le loro eventuali modifiche; d) assicura il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz
e 300 GHz di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’
per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), e successive
modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2003, n. 199. 3. La procedura di approvazione del
Piano, in deroga a quanto contenuto negli articoli 34 e 135 della legge
regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di
pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, si
articola nel modo seguente: a) il Piano e’ adottato dal Consiglio comunale; b) la deliberazione di adozione,
divenuta esecutiva, con i relativi elaborati e’ depositata presso la
Segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi,
affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del
deposito viene dato tempestivo avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo
comunale e inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di
diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità
può essere sostituita dall’affissione di manifesti; copia del
Piano viene contestualmente inviata ai Comuni
contermini; c) entro il periodo di deposito, chiunque può
presentare al Comune osservazioni e opposizioni al
Piano; d) il Piano che interessi beni culturali di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137), e’ sottoposto, successivamente
all'adozione, al parere del Ministero per i beni e le attività
culturali; tale parere, da assumere entro novanta giorni dalla richiesta, ha
effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni
culturali; e) decorsi i termini di cui alle lettere b) e d) il
Consiglio comunale si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e
opposizioni presentate ovvero prende atto obbligatoriamente della loro
mancanza e approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti
all’accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e opposizioni, nonché delle modifiche conseguenti al parere
vincolante di cui alla lettera d); f) la deliberazione di approvazione
del Piano, divenuta esecutiva, e’ pubblicata all'Albo comunale per
quindici giorni consecutivi e ne e’ dato avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione; copia del Piano e’ inviata alla struttura
regionale competente. 4. Il Piano ha durata indeterminata ed e’
aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma con cadenza annuale. 5. E’ facoltà delle Amministrazioni comunali
redigere il Piano in forma associata. Art. 5 (Strutture per impianti fissi per telefonia mobile e ponti
radio) 1. L'installazione e la modifica delle strutture o della
tipologia delle apparecchiature per impianti fissi per telefonia mobile e
ponti radio sono soggette a concessione o autorizzazione edilizia rilasciata
dal Comune. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 87, comma 3
bis, del decreto legislativo 259/2003, e successive modifiche; in tale
ipotesi il Comune può chiedere, prima dell’inizio dei lavori,
una diversa collocazione delle attrezzature di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c). 2. Il Comune rilascia la concessione o
l’autorizzazione edilizia previa: a) verifica di eventuali
incompatibilità di cui all’articolo 8; b) acquisizione dei pareri vincolanti dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e dell’Azienda
per i servizi sanitari territorialmente competente
(ASS), qualora non sussistano le incompatibilità di cui all'articolo
8. Per i ponti radio non e’ prevista l'acquisizione dei pareri
preventivi vincolanti. 3. Il gestore inoltra contestualmente al Comune la
richiesta del titolo edilizio abilitativo,
all’ARPA e all’ASS la richiesta dei pareri vincolanti di cui al
comma 2, lettera b); ciascun Ente puo’ richiedere, per una sola volta, l'integrazione della
documentazione prodotta. 4. Gli oneri relativi all'acquisizione
dei pareri e quelli relativi alle verifiche successive all’attivazione
sono a carico del gestore degli impianti. 5. L’ARPA e l’ASS trasmettono
al Comune i pareri entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricezione della richiesta. 6. Il procedimento si conclude
entro novanta giorni dalla domanda e il Comune ne da’ comunicazione
alla Regione, all’ARPA e all’ASS. 7. Nel caso di cui all’articolo 87, comma 3 bis,
del decreto legislativo 259/2003, e successive modifiche, sono allegati alla
denuncia di inizio attività i pareri
favorevoli dell'ARPA e dell'ASS. 8. Gli impianti devono essere realizzati, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data della concessione
o autorizzazione edilizia. 9. Il gestore da’
comunicazione preventiva alla Regione, al Comune, all’ARPA e
all’ASS della data di attivazione, per gli aspetti di competenza. 10. In caso di dismissione o riallocazione
dell’impianto il gestore e’ obbligato alla rimessa in pristino
del sito dismesso e a darne comunicazione al
Comune, all'ARPA e all'ASS. Il gestore,
all’atto del rilascio della concessione o dell’autorizzazione
edilizia, costituisce una garanzia fideiussoria a
favore del Comune, nelle forme di cui all’articolo 4 della legge
regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia
di garanzie), a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino
del sito. Art. 6 (Impianti mobili per telefonia mobile) 1. L’attivazione degli impianti mobili per
telefonia mobile e’ soggetta a nulla osta
preventivo del Comune, previa acquisizione dei pareri vincolanti
dell’ARPA e dell’ASS. Il gestore
inoltra contestualmente al Comune la richiesta di nulla osta, all’ARPA
e all’ASS la richiesta dei pareri vincolanti. 2. Il nulla osta e’
rilasciato entro settantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda.
L’ARPA e l’ASS formulano i pareri di
competenza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della
richiesta. Ciascun Ente può richiedere, per una sola volta,
l'integrazione della documentazione prodotta. 3. Il gestore comunica al Comune, all’ARPA e
all’ASS l’attivazione dell’impianto, nonché
l’avvenuta dismissione dello stesso, che deve avvenire entro novanta
giorni dall’attivazione. 4. In caso di mancata dismissione dell’impianto nei
termini previsti, il medesimo e’ considerato ai fini urbanistici quale
impianto fisso per telefonia mobile da assoggettare alle disposizioni di cui
all’articolo 5 e alle sanzioni di cui all’articolo 10, comma 3.
Il Comune provvede alla demolizione dell'impianto e alla rimessa in pristino
del sito dismesso addebitandone la spesa al
gestore. 5. L’attivazione degli impianti mobili per
telefonia mobile necessari per eventi straordinari e di durata limitata a
quindici giorni, nonché l'installazione sono
soggette a comunicazione preventiva al Comune interessato, all’ARPA e
all’ASS territorialmente competente, corredata delle caratteristiche
tecniche dell’impianto e della certificazione del gestore attestante la
conformità dell’impianto ai limiti di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche. 6. Gli oneri relativi alle
verifiche successive all’attivazione sono a carico del richiedente
l'installazione degli impianti. Art. 7 (Ponti radio su strutture esistenti e microcelle) 1. L'installazione di ponti radio
su strutture esistenti e l’installazione di microcelle
sono soggette a denuncia di inizio attività. 2. Il gestore presenta al Comune la denuncia di inizio attività, corredata delle caratteristiche
tecniche dell’impianto e della certificazione del gestore attestante la
conformità dell’impianto ai limiti di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche,
e ne da’ contestuale comunicazione all’ARPA e all’ASS. 3. Le installazioni devono essere ultimate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data della denuncia di inizio attività. 4. Il gestore da’
comunicazione preventiva alla Regione, al Comune, all’ARPA e
all’ASS della data di attivazione, per gli adempimenti di competenza. 5. Gli oneri relativi alle
eventuali verifiche sono a carico del gestore di rete. Art. 8 (Localizzazioni incompatibili) 1. In applicazione del principio di cautela di cui
all’articolo 174, comma 2, del Trattato che istituisce la
Comunità europea, le localizzazioni di impianti
fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle
sono vietate su edifici e relative pertinenze interamente destinati a: a) asili nido; b) scuole di ogni ordine e
grado; c) attrezzature per
l’assistenza alla maternità, l’infanzia e
l’età evolutiva; d) attrezzature per l’assistenza agli anziani; e) attrezzature per l’assistenza
ai disabili; f) ospedali e alle altre
strutture adibite alla degenza, fatto salvo quanto previsto all’articolo
11. 2. Le localizzazioni sono
inoltre vietate nelle zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della
legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e
riserve naturali regionali), e successive modifiche. 3. Le localizzazioni su edifici
e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale,
archeologico sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente
competente. 4. In casi eccezionali, per motivate esigenze di
servizio, il Comune può assentire l’installazione di microcelle in deroga alle incompatibilità di cui
al comma 1. Art. 9 (Vigilanza e controlli ambientali) 1. Le funzioni di controllo e vigilanza sono esercitate dall’ARPA. 2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte
a verificare: a) il rispetto dei limiti di esposizione
ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle misure di cautela
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003,
e successive modifiche; b) il rispetto delle misure di
risanamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
luglio 2003, e successive modifiche; c) il mantenimento dei parametri tecnici
dell’impianto dichiarati dal concessionario. 3. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza
nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'ASS. 4. L’ARPA e l'ASS provvedono
a inoltrare i verbali di accertamento delle infrazioni al Comune competente
per l’avvio degli eventuali procedimenti di riduzione a
conformità e/o sanzionatori. Art. 10 (Sanzioni) 1. In caso di installazione o
modifiche di impianti, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c)
e d), non conformi al titolo edilizio abilitativo,
il Comune ordina al gestore di rendere conforme l’installazione,
fissando il termine per l’adeguamento. Viene
altresì applicata una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non
inferiore a 1.500 euro e non superiore a 10.000 euro. 2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il
Comune ordina la demolizione dell’impianto e la rimessa in pristino del
sito dismesso a carico del gestore. 3. La mancata dismissione dell’impianto mobile per
la telefonia mobile entro novanta giorni dall’attivazione comporta la
sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 20.000 euro e
non superiore a 120.000 euro, oltre all’applicazione delle sanzioni
previste dalle vigenti norme urbanistiche. 4. In caso di superamento dei limiti di
esposizione o di omessa riduzione a conformità, si applicano le
sanzioni previste dalla legge nazionale. Art. 11 (Impianti della Protezione civile della Regione e del
Servizio sanitario regionale) 1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture di
competenza della Protezione civile della Regione necessari alla realizzazione
e all’implementazione tecnico-operativa delle reti radio di
comunicazione di emergenza, da attuarsi ai sensi
della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture
ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile), dell’articolo 2, comma 7, del decreto legge 11 giugno
1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed
a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania),
convertito con modifiche dalla legge 267/1998, e dell'articolo 1, commi 6 e
7, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree
a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile,
nonché a favore di zone colpite da calamità naturali),
convertito con modifiche dalla legge 365/2000, nonché quelli del
Servizio sanitario regionale sono realizzati nel rispetto delle
localizzazioni previste dal Piano, nei limiti di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche e
in deroga alla normativa regionale che prevede l'acquisizione di
autorizzazioni, nullaosta, pareri o assensi comunque denominati, previa
comunicazione al Comune, all’ARPA e all’ASS competenti per
territorio. 2. Qualora sia necessario per comprovate esigenze
operative di servizio individuare localizzazioni
diverse da quelle previste dal Piano, queste sono definite di concerto tra il
Sindaco del Comune interessato e rispettivamente la Protezione civile della
Regione e il Servizio sanitario regionale; il concerto costituisce variante
al Piano. Art. 12 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti
disposizioni: a) i commi 23, 24 e 25
dell’articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13
(Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000); b) il comma 35 dell’articolo 18
della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo dell'articolo 6,
comma 23, della legge regionale 13/2000). Art. 13 (Catasto) 1. I gestori di impianti di
telefonia comunicano entro novanta giorni dal rilascio del titolo abilitativo le caratteristiche tecniche
dell’impianto all’ARPA per l’inserimento nel catasto
regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000,
n. 2 (Legge finanziaria 2000). 2. Il catasto e’ pubblico ed e’ consultabile
sul sito internet dell’ARPA entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge. Art. 14 (Informazione e trasparenza) 1. Gli impianti, fissi e mobili per la telefonia mobile, a esclusione delle microcelle,
dovranno essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato permanentemente,
in luogo accessibile e visibile al pubblico, riportante: a) la data e il numero dell’autorizzazione; b) la data di attivazione; c) i dati del gestore; d) i riferimenti relativi alle
relazioni tecniche dell’ARPA e dell’ASS territorialmente
competente; e) l’indirizzo internet del sito curato
dall’ARPA relativo al catasto e alle
caratteristiche tecniche dell’impianto. 2. Gli impianti mobili per la telefonia mobile di cui
all’articolo 6, comma 5, dovranno essere dotati di idoneo
cartello informativo posizionato per tutta la durata della permanenza
dell’impianto, in luogo accessibile e visibile al pubblico, riportante: a) le date di comunicazione,
installazione, attivazione, disattivazione e dismissione dell’impianto; b) la descrizione dell’evento straordinario che
motiva la necessità dell’impianto; c) i dati del gestore. 3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l’irrogazione, da parte del
Comune competente, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non
inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. 4. I dati di cui all’articolo 13 dovranno essere
pubblicati sul sito internet curato dall’ARPA entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di attivazione
dell’impianto. Art. 15 (Norme finali e transitorie) 1. I procedimenti consultivi di competenza
dell’ARPA e dell’ASS in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge si concludono entro i termini previsti dalla
medesima. 2. I termini di cui all’articolo 13, comma 1, per
gli altri impianti già attivati, decorrono dall’entrata in
vigore della presente legge. 3. Fino all’entrata in vigore del regolamento di
cui all’articolo 3, e’ ammessa la presentazione di istanze purché contenenti i dati necessari per
l’istruttoria. 4. Fino all’approvazione del Piano di cui
all’articolo 4, i Comuni autorizzano la realizzazione degli impianti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle
esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute
della popolazione, della mitigazione dell’impatto ambientale e
paesaggistico, nonché del regolamento. 5. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 1, non si applicano ai Comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento abbiano approvato o
adottato strumenti urbanistici aventi i contenuti previsti per il Piano. |
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