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Banca Dati
delle Leggi Regionali nel testo coordinato LEGGE REGIONALE 19/11/2002, N. 030 FONTE: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 20/11/2002, N. 047. REGOLAMENTI:
D_P_REG_435-2003 Oggetto Disposizioni in materia di
energia. CAPO I Disposizioni generali da Art. 1 ad Art. 5 CAPO II Programmazione energetica, partecipazione,
interventi finanziari e disposizioni diverse in materia di energia da Art. 6 ad Art. 13
bis CAPO III Disposizioni transitorie e finali da Art. 14 ad Art. 16 Note: 1.
Articolo 14 bis aggiunto da art.
12, comma 4, L.R. 12/2003 2.
2. Articolo 13 bis
aggiunto da art. 17, comma 6, L.R. 15/2004 CAPO I Disposizioni generali Art. 1 (Oggetto e finalita’) 1. La Regione, con la
presente legge, disciplina le funzioni e l’organizzazione delle attivita’ a essa
attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n.
110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia
Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia,
miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), il conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali e la programmazione
del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali. 2.
La Regione, in armonia con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo,
della politica energetica comunitaria e nazionale e per garantire il diritto
all’energia, promuove azioni e iniziative volte a conseguire: a) l'uso razionale dell'energia, il suo risparmio, la
valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili; b) lo sviluppo, con riferimento al territorio regionale, della
ricerca scientifica nel settore energetico, l'innovazione tecnologica e l'uso
di veicoli e combustibili con ridotto impatto sull’ambiente; c)
la garanzia della sicurezza e della continuita’
nell'erogazione del servizio di trasporto e di distribuzione di energia elettrica e di gas; d)
l'incremento della competitivita’ del mercato
energetico regionale, favorendo lo sviluppo di dinamiche
concorrenziali e l’attuazione di misure per l’importazione di
energia dall’estero.
Art. 2 (Funzioni della Regione) 1.
La Regione, al fine di conseguire le finalita’
indicate all'articolo 1: a)
emana atti normativi e di indirizzo, elabora gli
strumenti della programmazione energetica, prevedendo l’adozione
coordinata di programmi settoriali per la sua attuazione; b)
individua gli interventi che attuano le finalita’
di cui all’articolo 1, comma 2, e promuove misure per
l’efficienza e il risparmio energetico e l’utilizzazione
di fonti rinnovabili nelle attivita’
produttive, economiche e urbane; c)
definisce disposizioni per la certificazione energetica degli edifici ed
elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, i
programmi di informazione in materia energetica e di
formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione,
esercizio e controllo degli impianti termici; d)
coordina un sistema informativo regionale, nel quale confluiscano e siano
integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei
monitoraggi e i bilanci energetici; e)
organizza e razionalizza le procedure di rilascio dei provvedimenti
autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale
previsti per la realizzazione dei relativi interventi e per
l’esercizio delle attivita’ a essi
connesse; f)
esercita le funzioni relative ai servizi energetici
a rete e relativi impianti e depositi quando interessino piu’
province; g)
disciplina il funzionamento delle piccole reti isolate al fine di svilupparne
l’efficienza, l’interconnessione con la rete di trasmissione
nazionale e favorire l’utilizzo delle fonti rinnovabili; h)
formula gli indirizzi e coordina l’esercizio delle funzioni spettanti
alle Autonomie locali ed esercita tutte le altre funzioni amministrative non
riservate alle Autonomie locali stesse ai sensi della presente legge. Note: 1. Sostituite parole
al comma 1 da art. 17, comma 1, L.R. 15/2004 Art. 3 (Funzioni delle Province) 1.
Le Province, in conformita’ con gli indirizzi
della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della
normativa di settore, provvedono: a)
all’attuazione di iniziative per la promozione
delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, alle funzioni in materia
di controllo e di uso razionale di energia; b) all’individuazione delle aree idonee alla realizzazione
di reti di teleriscaldamento e relativi impianti; c)
al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000
abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9
gennaio 1991, n. 10); d)
al rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione
e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con
potenza uguale o inferiore a 300 megawatt termici, che utilizzano fonti
tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili; e)
al rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione
e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che
utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti; f)
al rilascio dei provvedimenti, che interessano una sola provincia, relativi
a: 1)
gruppi elettrogeni; 2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o
inferiore a 150 chilovolt; 3)
installazione ed esercizio di impianti e depositi di
oli minerali e relativi oleodotti; 4)
installazione ed esercizio di impianti e depositi di
riempimento e travaso o depositi di gas combustibili; 5)
attivita’ di distribuzione e vendita di gas
combustibili in bombole e attivita’ di
controllo connesse. 2.
Le autorizzazioni di cui al comma 1, lettere d), e) ed
f), sono rilasciate nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita’ di cui alle disposizioni statali e
regionali previste per l'istituto della conferenza di servizi.
2 bis. Ai fini del coordinamento del sistema informativo energetico regionale
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), copia delle autorizzazioni
di cui al comma 1 e’ trasmessa alla Direzione centrale competente in
materia di energia. Note: 1. Aggiunto il comma
2 bis da art. 17, comma 2, L.R. 15/2004 Art. 4 (Funzioni dei Comuni) 1.
Sono di competenza dei Comuni, in conformita’
con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel
rispetto della normativa di settore: a)
le attivita’ connesse con la certificazione
energetica degli edifici, di cui all’articolo 30, comma 3, della legge
9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia), l’adozione di provvedimenti atti a favorire su
scala comunale il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti
rinnovabili di energia; b) il controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione
superiore a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
412/1993.
Art. 5 (Accordi fra Stato e Regione) 1.
La Regione puo’ concludere accordi con lo Stato al fine di coordinare
l’esercizio delle rispettive competenze. 2.
Negli accordi di cui al comma 1 sono individuate le informazioni relative al settore energetico di interesse comune di
Stato e Regione e i modi per il loro sollecito scambio. CAPO II Programmazione energetica, partecipazione,
interventi finanziari e disposizioni diverse in materia di energia Art. 6 (Piano energetico regionale) 1.
Il piano energetico regionale, di seguito denominato PER, e’ lo
strumento di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi
nazionali e comunitari e delle norme vigenti, individua gli obiettivi
principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico
regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo criteri, parametri, limiti, linee di
indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di
incentivazioni regionali. Il PER, coordinato con gli altri strumenti di
pianificazione regionale, e’ periodicamente aggiornato. 2.
Sono obiettivi e scelte del PER, nel rigoroso
rispetto delle compatibilita’ ambientali: a)
l’aumento di efficienza del sistema energetico
regionale e la riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle
variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico; b)
lo sviluppo della produzione di energia da fonti
rinnovabili e assimilate; c) la riduzione dei consumi energetici nei settori dei trasporti,
produttivo, abitativo e terziario; d)
il miglioramento dell’efficienza energetica nei vari settori interessati. 3.
Il PER contiene: a)
i dati e i bilanci energetici, anche in riferimento
al fabbisogno e ai costi ambientali; b)
le indicazioni sulle tendenze del sistema economico ed energetico regionale; c) gli obiettivi e le scelte di cui al comma 1 e le strategie per
il loro raggiungimento attraverso i programmi attuativi; d)
l’individuazione dei fattori ambientali e urbanistici escludenti
l’insediamento delle diverse tipologie di impianti
destinati alla produzione e al trasporto dell’energia; e) le indicazioni immediatamente operative; f)
il piano finanziario generale. 4.
Per la redazione del PER, l’Amministrazione
regionale e’ autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi,
curare pubblicazioni e inoltre stipulare convenzioni con centri di ricerca e
di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di specifica competenza
tecnico-scientifica. 5.
Il PER e i relativi programmi di attuazione sono
predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di energia,
approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale
alla programmazione ed emanati con decreto del Presidente della Regione. Note: 1. Sostituite parole
al comma 5 da art. 17, comma 3, L.R. 15/2004 Art. 7 (Modalita’ procedimentali per l’intesa tra Stato e Regione) 1.
Per la parte regionale l’intesa di cui al
comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 110/2002 e’
espressa dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale, assunta su proposta dell’Assessore regionale alla
programmazione. 2.
La deliberazione di cui al comma 1 riporta le risultanze
dell’istruttoria svolta dalla Direzione centrale competente in materia
di energia, che consulta e raccoglie i pareri delle Direzioni regionali e degli
altri soggetti, pubblici e privati, di volta in volta interessati. Note: 1. Sostituite parole
al comma 2 da art. 17, comma 4, L.R. 15/2004 Art. 8 (Conferenza regionale per l’energia) 1.
Il Presidente della Regione, su proposta
dell’Assessore regionale alla programmazione, convoca, almeno
annualmente, una Conferenza regionale per l’energia dedicata alla
conoscenza delle necessita’ e delle proposte
per il settore energetico e per promuovere un confronto sulle posizioni delle
diverse parti interessate. Art. 9 (Azioni regionali a favore del sistema produttivo) 1.
Per contribuire alla riduzione dei costi dell’energia la Regione
favorisce la stipulazione di accordi con gli
operatori del settore, italiani e stranieri, per fornire, con condizioni eque,
anche con importazioni dall’estero, energia al sistema produttivo
regionale. 2.
La Regione promuove la stipulazione di accordi con
l’ente competente e con i proprietari della rete o di tratti di rete al
fine di realizzare, razionalizzare e ampliare la capacita’
di trasmissione degli elettrodotti, anche transfrontalieri. 3.
Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione
degli interventi di cui al comma 2 sono soggette ad autorizzazione unica
rilasciata nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita’ di cui alle disposizioni statali e
regionali previste per l'istituto della conferenza di servizi. 4.
L'autorizzazione unica di cui al comma 3 ha efficacia di dichiarazione di
pubblica utilita’ e di pubblico interesse e
sostituisce autorizzazioni, concessioni o atti di assenso
comunque denominati, previsti dalla normativa vigente. 5.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3,
la Regione ovvero la Provincia, per quanto di competenza, ove sia necessario
procedere alla selezione tra piu’ soggetti
interessati alla medesima capacita’
d'interconnessione, adottano i seguenti criteri di priorita’: a)
interconnessione a una rete di trasmissione estera; b)
destinazione dell'energia importata a imprese con unita’ produttive in regione; c)
grado di efficienza e di continuita’
nell'utilizzo di energia da parte dell'impresa richiedente. 6.
La Regione puo’ stipulare accordi con le imprese di distribuzione per il
conseguimento di obiettivi di risparmio energetico e di efficienza energetica
negli usi finali.
7. La Regione promuove la concessione, anche a
integrazione di assegnazioni comunitarie o statali, di contributi, cofinanziamenti o altre forme di ingegneria finanziaria,
a favore di imprese ed enti economici aventi sede nella regione per lo
studio, la progettazione e la realizzazione di impianti di produzione di
energia, e in particolare quelli da fonti rinnovabili o di cogenerazione collocati nel territorio regionale. Note: 1. Sostituito il
comma 7 da art. 7, comma 11, L.R. 1/2004 Art. 10 1.
E’ istituito, presso la Finanziaria regionale Friuli-Venezia
Giulia Societa’ per azioni - Friulia SpA, un fondo rotativo
per il credito agevolato quale strumento finanziario di incentivazione
finalizzato a sostenere interventi in materia energetica per le finalita’ di cui all’articolo 9, comma 7, e
in attuazione degli obiettivi del Piano energetico regionale. 2.
Gli interventi a valere sul fondo rotativo sono utilizzati per
l’attivazione di finanziamenti, operazioni di locazione finanziaria,
interventi nel capitale di rischio, operazioni di project financing
e concessione di garanzie a condizioni agevolate, nel rispetto del diritto
comunitario con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, a favore di imprese ed enti economici aventi sede nella regione. 3.
Gli interventi nel capitale di rischio, i finanziamenti alle partecipate e le
operazioni di project financing sono effettuate direttamente dalla Friulia
SpA, mentre i finanziamenti, le operazioni di
locazione finanziaria e la concessione di garanzie di cui al comma 2 sono
effettuati tramite la Finanziaria regionale Friuli-Venezia
Giulia Locazioni industriali di sviluppo – Friulia-Lis
SpA. 4.
Friulia SpA puo’ sottoscrivere opportune convenzioni con
istituti bancari che possono assumere a proprio carico rischi di ciascuna operazione per l’abbattimento degli
interessi sui finanziamenti attivabili ai sensi della presente legge. 5.
Le caratteristiche e le modalita’ di funzionamento
del fondo rotativo di cui al comma 1 sono disciplinate da apposita
convenzione con la Friulia SpA. 6.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge regionale 16 aprile 1999,
n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita’
regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n.7),
con la legge finanziaria e’ determinata l’entita’
dello stanziamento da destinare per il conseguimento delle finalita’ di cui al comma 1. Note: 1. Articolo sostituito da art. 7, comma 12, L.R. 1/2004 Art. 11 (Disposizioni particolari per la distribuzione e la
vendita di gas naturale) 1.
Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 110/2002 la Regione
emana regolamenti in materia di distribuzione e vendita di gas naturale. Art. 12 (Progetti pilota) 1.
Nelle more di approvazione del PER la Giunta
regionale e’ autorizzata a promuovere progetti pilota nel settore delle
fonti rinnovabili e del risparmio energetico, con particolare attenzione a
interventi promossi da Comuni e loro consorzi, Consorzi di bonifica, Consorzi
di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3
(Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), Distretti industriali di
cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti
industriali), societa’ di servizi e consorzi
fra imprese e associazioni di settore, finalizzati alla riduzione di
emissioni di gas a effetto serra. 2.
Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per la selezione dei
progetti e le modalita’ di finanziamento e
attuazione. Art. 13 (Realizzazione di elettrodotti
di interesse sovraregionale e regionale) 1.
Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione, alla
razionalizzazione e al potenziamento degli elettrodotti di carattere sovraregionale e regionale sono soggette, esperita
l’eventuale procedura di valutazione di impatto
ambientale, ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Direzione centrale
competente in materia di energia, con le modalita’
di cui all’articolo 9. 2.
Per elettrodotti di carattere sovraregionale e
regionale si intendono rispettivamente quelli con
tensione superiore o uguale a 20 chilovolt il cui tracciato comunque
interessa i confini, anche nazionali, del territorio regionale, e quelli il
cui tracciato interessa il territorio di piu’
province. Note: 1.
Sostituito il comma 3 da art. 3, comma
1, L.R. 18/2003 2.
Aggiunto il comma 3 bis da art. 3,
comma 2, L.R. 18/2003 3.
Articolo sostituito da art. 17, comma 5, L.R. 15/2004 Art. 13 bis (Criteri tecnici e ambientali e Piani delle reti) 1.
La tutela della salute della popolazione dagli effetti dell’esposizione
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la razionalizzazione, la funzionalita’ e l’ottimizzazione della rete
regionale degli elettrodotti, nonche’ la
tutela e il risanamento del paesaggio e dell’ambiente, sono assicurate
attraverso procedure concertate di programmazione delle linee elettriche e
degli impianti aventi tensione nominale inferiore o uguale a 150 chilovolt. 2.
Per le finalita’ di cui al comma 1, il Piano
energetico regionale definisce i requisiti e criteri generali di sostenibilita’ tecnica e ambientale per impianti
produttivi e infrastrutture energetiche, anche con la indicazione
di metodologie e procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. 3.
Successivamente all’entrata in vigore del
Piano energetico regionale, e in conformita’
alle sue specifiche disposizioni, entro il 31 dicembre di ogni anno, i
soggetti proprietari di reti e titolari di concessione di distribuzione di
energia elettrica, inviano alla Regione e alle Province interessate il Piano
della rete di propria competenza. 4.
Con il Piano della rete - comprendente le linee e gli impianti aventi
tensione superiore o uguale a 20 chilovolt e inferiore
o uguale a 150 chilovolt, definito con idonea rappresentazione su carta
tecnica regionale e corredato da una relazione tecnica e illustrativa - sono: a)
previste le linee elettriche e gli impianti di nuova realizzazione e gli
interventi di razionalizzazione comprendenti: la dismissione e la conseguente
demolizione di porzioni di rete, l’ampliamento di impianti
esistenti, il potenziamento di reti e impianti, la sostituzione e/o il
rinnovo anche con l’interramento di linee e impianti; b) indicate le linee aeree da demolire e da sostituire con linee
in cavo interrato, nonche’ le linee aeree
dimesse da demolire; c)
dimostrate ed esplicitate le ragioni specifiche e
strategiche relative alla necessita’ di nuove
infrastrutture, nonche’ degli interventi di
razionalizzazione, ai fini della operativita’
e sicurezza del servizio, e le motivazioni relative alle scelte di tracciato
e alla tipologia costruttiva; d)
esplicitate, in una dichiarazione di sintesi, le
risultanze del percorso concertativo effettuato, le
modalita’, le ragioni e le motivazioni del recepimento delle considerazioni e dei pareri ambientali
acquisiti in sede di consultazioni. 5.
Ai fini della realizzazione delle opere e infrastrutture previste nel Piano
della rete e’ indetta, entro quindici giorni
dalla richiesta, apposita conferenza di servizi ai sensi della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 6.
Decorso il termine per la conclusione della conferenza di cui al comma 5, le
relative opere e infrastrutture si intendono
approvate. Note: 1.
Articolo
aggiunto da art. 17, comma 6, L.R. 15/2004 CAPO III Disposizioni transitorie e finali Art. 14 (Disposizioni transitorie) 1.
Con regolamenti regionali e’ disciplinato l’esercizio delle
funzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4. 2.
Sino all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli
articoli 3 e 4, la Regione svolge le funzioni ivi previste. 3.
I procedimenti amministrativi avviati anteriormente
all’entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione. 4.
Gli atti relativi alle funzioni di cui agli articoli
3 e 4, presentati alle Autonomie locali competenti ai sensi dei medesimi
articoli anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge,
si intendono validamente pervenuti e sono trasmessi agli uffici regionali
competenti in via transitoria a esercitare le funzioni medesime secondo
quanto previsto al comma 2.
5. Nelle more di approvazione del PER, la
costruzione di nuovi impianti a biomasse puo’ essere autorizzata a condizione che l'impianto
sia ubicato a una distanza non inferiore a 2 chilometri da terreni agricoli
adibiti a colture pregiate, come individuate dall'articolo 1 della legge
regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle
colture pregiate) e dall'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 1992, n.
20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16,
in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80,
concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione,
modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore
dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario). 6.
Le disposizioni di cui all’articolo 13 trovano applicazione anche nei
confronti delle procedure autorizzatorie in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge. Note: 1. Sostituito il comma 5 da art. 12, comma
3, L.R. 12/2003 Art. 14 bis ( ABROGATO ) Note: 1.
Articolo aggiunto da art. 12, comma 4, L.R.
12/2003 2.
Articolo abrogato da art. 17, comma 7, L.R.
15/2004 Art. 15 (Abrogazioni) 1.
Sono abrogate: a) la legge regionale 3 settembre 1984, n. 47 (Normativa di prima
attuazione degli interventi nel settore energetico previsti dalla legge 29
maggio 1982, n. 308); b)
la legge regionale 28 agosto 1987, n. 23 (Provvedimenti regionali nel settore
energetico, nonche’ modifiche alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 47,
ed alla legge regionale 2 settembre 1981, n. 63). Art. 16 (Norme finanziarie) 1.
Per le finalita’ previste dall'articolo 6,
comma 4, e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2002 a
carico dell'unita’ previsionale di base
3.3.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al
capitolo 891 (2.1.142.1.10.28) che si istituisce nel
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio
per le questioni istituzionali, giuridiche, amministrative - con la
denominazione <<Spese per la redazione del piano energetico regionale
(PER)>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2002. Al
relativo onere si provvede nell’ambito della medesima unita’ previsionale di
base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento
del capitolo 886 del documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di
spesa. 2.
Per le finalita’ previste dall’articolo
12, comma 1, e’ autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno
2002 a carico dell’unita’ previsionale
di base 3.3.7.2.72 <<Finanziamenti nel settore delle fonti rinnovabili
e del risparmio energetico>> che si istituisce
nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 - alla funzione-obiettivo n. 3
- programma 3.3 - spese d’investimento, con riferimento al capitolo 892
(2.1.232.3.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio n. 19, denominato
"Servizio per la programmazione energetica", di nuova istituzione
nella rubrica - con la denominazione <<Finanziamento di progetti pilota
nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, con
particolare riguardo a interventi promossi da Comuni e loro Consorzi,
Consorzi di bonifica, Consorzi di sviluppo industriale, Distretti
industriali, societa’ di servizi, consorzi
fra imprese e associazioni di settore, finalizzati alla riduzione di
emissioni di gas a effetto serra>> e con lo stanziamento di 300.000
euro per l’anno 2002. Al relativo onere si provvede a
carico dell’unita’ previsionale di base
1.2.7.2.10 del precitato stato di previsione della spesa, mediante riduzione
dello stanziamento del capitolo 877 del documento tecnico precitato,
intendendosi corrispondentemente ridotta la
relativa autorizzazione di spesa. |
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