Cordicom FVG

 


C O R D I C O M    N E W S

 

 

Osservazioni in merito alle variazioni introdotte sulla

Legge Regionale n° 30 del 19.11.2002

"Disposizioni in materia di Energia"

 

 

 

Udine,  1 luglio 2004

 

Questa norma, totalmente assente nell'ordinamento regionale prima del novembre 2002, dai Comitati è stata fortemente voluta e richiesta con forza in tutte le forme lecite, in tutte le occasioni che si sono presentate ed a tutti livelli delle Istituzioni regionali.

Finalmente la Giunta presieduta dal Presidente Tondo a novembre del 2002 ha varato il testo in questione.

I contenuti di tale norma erano stati considerati elementi minimi, rimanendo in attesa delle "Norme di attuazione", ovvero del P.E.R. - Piano Energetico Regionale.

 

Nel 2003, con legislatura oramai agli sgoccioli, la Giunta Tondo interviene con una prima modifica che interessa la distanza minima da rispettarsi per gli impianti a "biomasse"

 

In giugno del 2003 ci sono state le elezioni dalle quali è risultato vincitore il candidato ILLY.

 

Da questo momento in poi ci sono stati altre tre interventi che lentamente hanno provveduto a smantellare la norma e svuotarla di contenuti, privando totalmente gli organi locali (Comuni, Province e quant'altro) di ogni possibilità di intervento reale.  Ovviamente è stata lasciata loro la possibilità di esprimere al vento democraticamente i loro pareri rigorosamente non vincolanti, osservazioni che "saranno tenute in debito conto" , ovviamente sempre democraticamente, da chi poi deciderà.  Queste variazioni a volte sono state inserite all'ultimo momento in un mix assurdo di interventi nei settori più disparati, a volte presentati con procedura d'urgenza, saltando quindi tutte le osservazioni ed i pareri che pur l'iter delle leggi regionali prevedono.

 

La situazione di oggi è che ci troviamo a disporre di una Legge con declamazioni solenni sull'ambiente e sulla salute della popolazione, ma il tutto è privo di sostanza e le autorizzazioni sono in mano al primo burocrate che si trova presente in quel momento negli uffici in Regione.

 

E' vero che vengono richieste carte su carte, come nel migliore stile della burocrazia, ma si percepisce nettamente che l'importante è rispettare la forma, perché nella sostanza  chiunque può fare praticamente tutto quello che vuole.

 

Prima della emanazione della presente Legge Regionale n. 30 non esistevano disposizioni e chiunque era legittimato ad agire come più gli confaceva; la norma in vigore invece si presenta con postulazioni ed enunciazioni di principi ferrei ed inviolabili, ponendo però molta attenzione a permettere a chiunque di fare quello che più gli aggrada.

 

 

Interventi legislativi a modifica

della L.R. 30/2002

 

  1° modifica   LEGGE REGIONALE 30/04/2003, N. 012

 

Con questo intervento viene modificato il coma 5 dell'art. 14 il quale prevedeva che:

 

"    Nelle more dell’approvazione del PER, sono sospese le procedure autorizzatorie per la costruzione di nuovi impianti a biomasse. "

 

La nuova norma  stabilisce che "  Nelle more dell’approvazione del PER, la costruzione di nuovi impianti a biomasse può essere autorizzata a condizione che l'impianto sia ubicato a una distanza non inferiore a 2 chilometri da terreni agricoli adibiti a colture pregiate, …. "

 

 

OSSERVAZIONI:                                 

 

Intervento essenzialmente attuato al fine di agevolare la richiesta di costruzione di una centrale a biomasse nelle ex-fornaci di Arzene (PN)

 

 

 

 

  2° modifica   LEGGE REGIONALE 05/12/2003, N. 018

 

Con questo intervento viene modificato il comma 3 dell’articolo 13 che prevedeva:

 

"3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 si intendono applicati anche alle procedure di valutazione di impatto ambientale per gli elettrodotti sovraregionali per il trasporto di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt.  "

 

La nuova norma  stabilisce che

 

"3.  Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale per gli elettrodotti sovraregionali per il trasporto di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt è rilasciato secondo le modalità di cui alle disposizioni statali della conferenza dei servizi.

 

 3bis.   Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione, alla razionalizzazione o al potenziamento degli elettrodotti di carattere regionale con tensione da 30 a 150 chilovolt sono soggette ad autorizzazione unica con le modalità di cui al comma 3. “

 

 

OSSERVAZIONI:                                 

 

Questa norma si intitola “Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi

 

Dal verbale della seduta pomeridiana del 29 ottobre 2003(n. 20)

( http://www.consiglio.regione.fvg.it/ConsReg/documenti/verbaliaula/4369.pdf )     link 104 n. 020 - 29.10.03 pm

                                                                

Al punto 1 all’OdG è previsto: Seguito della discussione sul disegno di legge

”Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio e del turismo (21)”

A pagina 5 del verbale è riportato :

“E’ stato presentato un ulteriore emendamento istitutivo dell’articolo 2 bis: (nota: il numero é relativo alla presente legge) BAIUTTI (Margherita)-BOLZAN (DS)-DE ANGELIS (Rifondazione)-MONAI (Cittadini per il Pres.) … “

(Nota: trattasi dell'emendamento in questione)

 

Nella stessa seduta viene presentato un sub-emendamento

Il provvedimento prevedeva all’art. 3bis”  … con tensione  uguale o inferiore a …”

Il relatore BAIUTTI presenta un sub emendamento che trasforma la frase in “ … con tensione da 30 a …”

 

L’emendamento è stato approvato nel testo sopra riportato.

 

Parte qualificante della modifica apportata è che si passa da “accordo di programma”  a  “conferenza dei servizi” con immediata esautorazione dei Sindaci che ora sono chiamati ad esprimere una loro valutazione NON vincolante, tra l’altro nell’ambito di una conferenza il cui parere, sempre NON vincolante, viene assunto a maggioranza.

 

E’ perlomeno singolare che questo intervento sia stato inserito all’improvviso nella seduta del Consiglio, quindi senza una valutazione e relativo parere della Giunta e della Commissione competente.

Altrettanto singolare é la caratteristica di URGENZA, tra l’altro inserita in un contesto di interventi che prevedono:

 

1)        investimenti industriali finalizzati alla tutela dell’ambiente

2)        interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici

3)        modifica dell’articolo 13 della legge 30/2004 (quella oggetto delle presenti considerazioni)

4)        … organizzazione della Conferenza mondiale sulle nanotecnologie

5)        internazionalizzazione delle PMI

6)        promozione all’estero di comparti produttivi

7)        fondo di garanzia con contabilità separata

8)        disciplina generale in materia di innovazione

9)        disciplina organica dell’artigianato

10)    … semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato

11)    … commercio in sede fissa

12)    … prescrizioni Hc per il Comune di Amaro

13)    … sull’attività dei pubblici esercizi

14)    … turismo e commercio

15)    … in materia di commercio

16)    prescrizioni urbanistiche in materia di commercio

17)    … obbligazioni Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia spa

18)    … sportello unico per le attività produttive …..

19)    … pubblici esercizi

20)    convenzione con l’Associazione fra le pro loco per gli uffici IAT

21)    disciplina organica del turismo

22)    … legge finanziaria 2003

23)    requisiti igienico sanitari ….

24)    … sicurezza sul lavoro

25)    micro nidi nei luoghi di lavoro

26)   … interventi urgenti a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi

 

Il 2 marzo 2004 il Cordicom è stato ricevuto in audizione alla IV Commissione permanente regionale a Trieste in merito alla richiesta della costruzione di una dorsale elettrica da Cordignano (Veneto) a Sesto al Reghena (Friuli) presenti tutti i componenti della commissione e anche l'allora Assessore Antonucci, delegato sulla materia dell'energia elettrica.

Nell'attesa di entrare in audizione siamo stati avvicinati da diversi consiglieri regionali ed é in tale contesto che é sfuggito a qualcuno il termine "emendamento Fantoni"

Nell'incontro é stato rimarcato l'iter procedurale "perlomeno strano" della modica alla legge a cui é seguita la relativa affannosa difesa d'ufficio da parte di alcuni consiglieri ( i relatori ? ) che non ha convinto nessuno.

Tempo prima, in altri incontri, troppi consiglieri con cui si è parlato sono caduti dalle nuvole, neppure ricordandosi dell'argomento trattato e votato.

 

 

 

 

  3° modifica   LEGGE REGIONALE 26/01/2004, N. 001

 

Con questo intervento viene modificato l'art. 10 che prevedeva:

""

 1.  Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 9, comma 7, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. contributi in conto interessi in forma attualizzata, su volumi di credito con rimborso fino a dieci anni, per assicurare disponibilità finanziaria a condizioni convenute, da utilizzare per l’attivazione di finanziamenti, a condizioni agevolate nel rispetto del diritto comunitario con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, a favore di imprese ed enti economici aventi sede nella regione.

2.   I prestiti attivabili con le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono erogati dalle istituzioni bancarie convenzionate con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. che possono assumere a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.

3.   Con regolamento regionale sono definite le procedure e le modalità, ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

4.   Su conforme deliberazione della Giunta regionale, l’Assessore regionale alla programmazione e’ autorizzato a stipulare, nel rispetto dell’articolo 46 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo, apposita convenzione con l’istituto del Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.

5.   Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con legge finanziaria e’ determinata l’entità dello stanziamento da destinare per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo. ""

 

La nuova norma  stabilisce che "

 1.  E’ istituito, presso la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Societa’ per azioni - Friulia SpA, un fondo rotativo per il credito agevolato quale strumento finanziario di incentivazione finalizzato a sostenere interventi in materia energetica per le finalita’ di cui all’articolo 9, comma 7, e in attuazione degli obiettivi del Piano energetico regionale.

2.   Gli interventi a valere sul fondo rotativo sono utilizzati per l’attivazione di finanziamenti, operazioni di locazione finanziaria, interventi nel capitale di rischio, operazioni di project financing e concessione di garanzie a condizioni agevolate, nel rispetto del diritto comunitario con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, a favore di imprese ed enti economici aventi sede nella regione.

3.   Gli interventi nel capitale di rischio, i finanziamenti alle partecipate e le operazioni di project financing sono effettuate direttamente dalla Friulia SpA, mentre i finanziamenti, le operazioni di locazione finanziaria e la concessione di garanzie di cui al comma 2 sono effettuati tramite la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Locazioni industriali di sviluppo – Friulia-Lis SpA.

4.   Friulia SpA puo’ sottoscrivere opportune convenzioni con istituti bancari che possono assumere a proprio carico rischi di ciascuna operazione per l’abbattimento degli interessi sui finanziamenti attivabili ai sensi della presente legge.

5.   Le caratteristiche e le modalita’ di funzionamento del fondo rotativo di cui al comma 1 sono disciplinate da apposita convenzione con la Friulia SpA.

6.   Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita’ regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n.7), con la legge finanziaria e’ determinata l’entita’ dello stanziamento da destinare per il conseguimento delle finalita’ di cui al comma 1.

 

 

OSSERVAZIONI:                                 

 

E' un intervento essenzialmente di carattere finanziario economico

 

 

 

 

  4° modifica   LEGGE REGIONALE 24/05/2004, N. 015

 

Con questo intervento ci sono diverse modifiche che riguardano l'art. 2, il 3, il 6, il 7, ma in particolare viene totalmente sostituito l'art. 13 che recita : 

""

1.       L’espressione del parere regionale nell’intesa necessaria per la realizzazione di elettrodotti di interesse nazionale, di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 110/2002, è preceduta dalla stipulazione di accordi di programma tra Regione, Province e Comuni interessati.

2.       Negli accordi sono previsti l’indicazione del percorso, le necessarie misure di mitigazione degli impatti e i conseguenti interventi di riequilibrio economico e sociale.

3.   Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale per gli elettrodotti sovraregionali per il trasporto di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt è rilasciato secondo le modalità di cui alle disposizioni statali della conferenza dei servizi.

3bis. Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione, alla razionalizzazione o al potenziamento degli elettrodotti di carattere regionale con tensione da 30 a 150 chilovolt sono soggette as autorizzazione unica con le modalità di cui al comma 3.. ""

 

e viene totalmente rimpiazzato da :

 

1.       Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione, alla razionalizzazione e al potenziamento degli elettrodotti di carattere sovraregionale e regionale sono soggette, esperita l'eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale, ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di energia, con le modalità di cui all'articolo 9.

2.       Per elettrodotti di carattere sovraregionale e regionale si intendono rispettivamente quelli con tensione superiore o uguale a 20 chilovolt il cui tracciato comunque interessa i confini, anche nazionali, del territorio regionale e quelli il cui tracciato interessa il territorio di più province.

 

c'è poi l'aggiunta di un nuovo articolo

Art. 13 bis

(Criteri tecnici e ambientali e Piani delle reti)

 

1.       La tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la razionalizzazione, la funzionalità e l'ottimizzazione della rete regionale degli elettrodotti, nonché la tutela e il risanamento del paesaggio e dell'ambiente, sono assicurate attraverso procedure concertate di programmazione delle linee elettriche e degli impianti aventi tensione nominale inferiore o uguale a 150 chilovolt.

2.       Per le finalità di cui al comma 1, il Piano energetico regionale definisce i requisiti e criteri generali di sostenibilità tecnica e ambientale per impianti produttivi e infrastrutture energetiche, anche con la indicazione di metodologie e procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

3.       Successivamente all'entrata in vigore del Piano energetico regionale, e in conformità alle sue specifiche disposizioni, entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti proprietari di reti e titolari di concessione di distribuzione di energia elettrica, inviano alla Regione e alle Province interessate il Piano della rete di propria  competenza.

4.       Con il Piano della rete, comprendente le linee e gli impianti aventi tensione superiore o uguale a 20 chilovolt e inferiore o uguale a 150 chilovolt, definito con idonea rappresentazione su carta tecnica regionale e corredato da una relazione tecnica e illustrativa - sono:

a)      previste le linee elettriche e gli impianti di nuova realizzazione e gli interventi di razionalizzazione comprendenti: la dismissione e la conseguente demolizione di porzioni di rete, l'ampliamento di impianti esistenti, il potenziamento di reti e impianti, la sostituzione e/o il rinnovo anche con l'interramento di linee e impianti;

b)      indicate le linee aeree da demolire e da  sostituire con cavo interrato, nonché le linee aeree dismesse da demolire;

c)      dimostrate ed esplicitate le ragioni specifiche e strategiche relative alla necessità di nuove infrastrutture, nonché degli interventi di razionalizzazione, ai fini della operatività e sicurezza del servizio, e le motivazioni relative alle scelte di tracciato e alla tipologia costruttiva.

d)      esplicitate, in una dichiarazione di sintesi, le risultanze del percorso concertativi effettuato, le modalità, le ragioni e le motivazioni del recepimento delle considerazioni e dei pareri ambientali acquisti in sede di consultazioni.

5.       Ai fini della realizzazione delle opere e infrastrutture previste nel Piano della rete è indetta, entro 15 giorni dalla richiesta, apposita conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 7/2000.

6.       Decorso il termine per la conclusione della conferenza di cui al comma 5, le relative opere e infrastrutture si intendono approvate.

 

viene poi abolito l'art. 14bis che recitava :

""

1.       Il rilascio dell'autorizzazione necessaria per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da biomasse è preceduto dalla stipulazione di accordi di programma fra Regione, Province e Comuni interessati.

2.       Negli accordi sono previsti l'ubicazione dell'impianto, l'indicazione dei percorsi di provenienza delle biomasse, le necessarie misure di mitigazione degli impatti e i conseguenti interventi di riequilibrio economico e sociale. ""

 

 

OSSERVAZIONI :                                            

 

Nell'art. 13, già ampiamente modificato e sfrondato da qualsiasi vincolo, viene introdotto il concetto di "autorizzazione unica".  Si tratta in sostanza di dare attuazione al "Riordino Normativo", come enunciato nel testo della presente legge regionale, ma, attuato in questo modo, vengono spalancate le porte a qualsiasi richiesta.

 

Interessante ricordare la Relazione Tecnica illustrata nella riunione organizzata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Del Patrimonio e dei Servizi Generali - con le Associazioni ambientaliste della regione a Trieste - 24 marzo 2004 - che cita tra le altre sia la Cordignano-Sesto al Reghena, sia Somplago-Wurmlach e sia Stabilimento Fantoni-passo Val Dolce.

 

Degna di attenzione è questa modifica all'art. 13

che viene introdotta dopo 60 giorni da quell'incontro,

liberalizzando ancora di più i pur modesti vincoli esistenti.

 


Per scriverci con  E-MAIL,

formulare proposte, osservazioni, segnalazioni od altro

cliccate direttamente sulla scritta in blu sotto riportata

cordicom@libero.it   . clicca .