Osservazioni in merito alle variazioni introdotte sullaLegge Regionale n° 30 del 19.11.2002"Disposizioni in
materia di Energia" Udine, 1 luglio 2004 Questa norma, totalmente assente nell'ordinamento regionale prima del novembre 2002, dai Comitati è stata fortemente voluta e richiesta con forza in tutte le forme lecite, in tutte le occasioni che si sono presentate ed a tutti livelli delle Istituzioni regionali. Finalmente la Giunta presieduta dal Presidente Tondo a novembre del 2002 ha varato il testo in questione. I contenuti di tale norma erano stati considerati elementi minimi, rimanendo in attesa delle "Norme di attuazione", ovvero del P.E.R. - Piano Energetico Regionale. Nel 2003, con legislatura oramai agli sgoccioli, la Giunta Tondo interviene con una prima modifica che interessa la distanza minima da rispettarsi per gli impianti a "biomasse" In giugno del 2003 ci sono state le elezioni dalle quali è risultato vincitore il candidato ILLY. Da questo momento in poi ci sono stati altre tre interventi che lentamente hanno provveduto a smantellare la norma e svuotarla di contenuti, privando totalmente gli organi locali (Comuni, Province e quant'altro) di ogni possibilità di intervento reale. Ovviamente è stata lasciata loro la possibilità di esprimere al vento democraticamente i loro pareri rigorosamente non vincolanti, osservazioni che "saranno tenute in debito conto" , ovviamente sempre democraticamente, da chi poi deciderà. Queste variazioni a volte sono state inserite all'ultimo momento in un mix assurdo di interventi nei settori più disparati, a volte presentati con procedura d'urgenza, saltando quindi tutte le osservazioni ed i pareri che pur l'iter delle leggi regionali prevedono. La situazione di oggi è che ci troviamo a disporre di una Legge con declamazioni solenni sull'ambiente e sulla salute della popolazione, ma il tutto è privo di sostanza e le autorizzazioni sono in mano al primo burocrate che si trova presente in quel momento negli uffici in Regione. E' vero che vengono richieste carte su carte, come nel migliore stile della burocrazia, ma si percepisce nettamente che l'importante è rispettare la forma, perché nella sostanza chiunque può fare praticamente tutto quello che vuole. Prima della emanazione della presente Legge Regionale n. 30 non esistevano disposizioni e chiunque era legittimato ad agire come più gli confaceva; la norma in vigore invece si presenta con postulazioni ed enunciazioni di principi ferrei ed inviolabili, ponendo però molta attenzione a permettere a chiunque di fare quello che più gli aggrada. Interventi legislativi a modificadella L.R.
30/2002 1° modifica LEGGE REGIONALE
30/04/2003, N. 012 Con questo intervento viene modificato il coma 5 dell'art. 14 il quale prevedeva che: " Nelle
more dell’approvazione del PER, sono sospese
le procedure autorizzatorie per la costruzione di
nuovi impianti a biomasse. " La nuova norma stabilisce che " Nelle more dell’approvazione del PER, la costruzione di
nuovi impianti a biomasse può essere
autorizzata a condizione che l'impianto sia ubicato a una distanza non
inferiore a 2 chilometri da terreni agricoli adibiti a colture pregiate,
…. " OSSERVAZIONI: Intervento essenzialmente attuato al fine di agevolare la richiesta di costruzione di una centrale a biomasse nelle ex-fornaci di Arzene (PN) 2° modifica LEGGE REGIONALE 05/12/2003, N. 018 Con questo intervento viene modificato il comma 3 dell’articolo 13 che prevedeva: "3. Gli
accordi di programma di cui al comma 1 si intendono
applicati anche alle procedure di valutazione di impatto ambientale per gli
elettrodotti sovraregionali per il trasporto di
energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt. " La nuova norma
stabilisce che "3. Il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale
per gli elettrodotti sovraregionali per il
trasporto di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150
chilovolt è rilasciato secondo le modalità di cui alle
disposizioni statali della conferenza dei servizi. 3bis. Le opere e le infrastrutture
connesse alla realizzazione, alla razionalizzazione o al potenziamento degli
elettrodotti di carattere regionale con tensione da 30 a 150 chilovolt sono
soggette ad autorizzazione unica con le modalità di cui al comma 3.
“ OSSERVAZIONI: Questa
norma si intitola “Interventi urgenti nei settori
dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio
e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di
lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi” Dal
verbale della seduta pomeridiana del 29 ottobre 2003(n. 20) ( http://www.consiglio.regione.fvg.it/ConsReg/documenti/verbaliaula/4369.pdf ) link 104
n. 020 - 29.10.03 pm Al
punto 1 all’OdG è previsto: Seguito
della discussione sul disegno di legge ”Interventi urgenti nei settori dell’industria,
dell’artigianato, del commercio e del turismo (21)” A
pagina 5 del verbale è riportato : “E’
stato presentato un
ulteriore emendamento istitutivo dell’articolo 2 bis: (nota: il numero é relativo
alla presente legge) BAIUTTI (Margherita)-BOLZAN (DS)-DE ANGELIS (Rifondazione)-MONAI
(Cittadini per il Pres.) … “ (Nota: trattasi dell'emendamento in questione) Nella
stessa seduta viene presentato un sub-emendamento Il
provvedimento prevedeva all’art. 3bis” … con tensione uguale o inferiore a …” Il
relatore BAIUTTI presenta un sub emendamento che trasforma la frase in
“ … con tensione da 30 a …” L’emendamento è stato
approvato nel testo sopra riportato. Parte qualificante della modifica
apportata è che si passa da “accordo di programma” a
“conferenza dei servizi” con immediata esautorazione dei
Sindaci che ora sono chiamati ad esprimere una loro valutazione NON
vincolante, tra l’altro nell’ambito di una conferenza il cui
parere, sempre NON vincolante, viene assunto a
maggioranza. E’ perlomeno singolare che questo intervento sia stato inserito all’improvviso
nella seduta del Consiglio, quindi senza una
valutazione e relativo parere della Giunta e della Commissione competente. Altrettanto singolare é la
caratteristica di URGENZA, tra l’altro
inserita in un contesto di interventi che prevedono: 1)
investimenti
industriali finalizzati alla tutela dell’ambiente 2)
interventi
a favore della riattivazione di impianti idroelettrici 3)
modifica
dell’articolo 13 della legge 30/2004 (quella
oggetto delle presenti considerazioni) 4)
… organizzazione
della Conferenza mondiale sulle nanotecnologie 5)
… internazionalizzazione delle PMI 6)
promozione
all’estero di comparti produttivi 7)
fondo
di garanzia con contabilità separata 8)
disciplina
generale in materia di innovazione 9)
disciplina
organica dell’artigianato 10) … semplificazione dei procedimenti in materia di
lavoro, cooperazione ed artigianato 11) … commercio in sede fissa 12) … prescrizioni Hc per il
Comune di Amaro 13) … sull’attività dei pubblici esercizi 14) … turismo e commercio 15) … in materia di commercio 16) prescrizioni
urbanistiche in materia di commercio 17) … obbligazioni Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia spa 18) … sportello unico per le attività produttive
….. 19) … pubblici esercizi 20) convenzione
con l’Associazione fra le pro loco per gli uffici IAT 21) disciplina
organica del turismo 22) … legge finanziaria 2003 23) … requisiti igienico sanitari
…. 24) … sicurezza sul lavoro 25) … micro nidi nei luoghi
di lavoro 26)
… interventi
urgenti a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi Il 2 marzo 2004 il Cordicom
è stato ricevuto in audizione alla IV
Commissione permanente regionale a Trieste in merito alla richiesta della
costruzione di una dorsale elettrica da Cordignano
(Veneto) a Sesto al Reghena (Friuli) presenti tutti
i componenti della commissione e anche l'allora Assessore Antonucci,
delegato sulla materia dell'energia elettrica. Nell'attesa di entrare in audizione
siamo stati avvicinati da diversi consiglieri regionali ed é in tale contesto che é sfuggito a qualcuno il termine "emendamento
Fantoni" Nell'incontro é stato rimarcato
l'iter procedurale "perlomeno strano" della modica alla legge a cui
é seguita la relativa affannosa difesa d'ufficio da parte di alcuni consiglieri ( i relatori ? ) che non ha convinto
nessuno. Tempo prima,
in altri incontri, troppi consiglieri con cui si è parlato sono caduti
dalle nuvole, neppure ricordandosi dell'argomento trattato e votato. 3° modifica LEGGE REGIONALE 26/01/2004, N. 001 Con
questo intervento viene modificato l'art. 10 che
prevedeva: "" 1. Per
il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 9, comma 7,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
erogare al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. contributi in conto
interessi in forma attualizzata, su volumi di credito con rimborso fino a
dieci anni, per assicurare disponibilità finanziaria a condizioni
convenute, da utilizzare per l’attivazione di finanziamenti, a
condizioni agevolate nel rispetto del diritto comunitario con riferimento
alle leggi statali vigenti in materia, a favore di imprese ed enti economici
aventi sede nella regione. 2. I prestiti
attivabili con le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono
erogati dalle istituzioni bancarie convenzionate con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. che possono assumere a
proprio carico i rischi di ciascuna operazione. 3. Con
regolamento regionale sono definite le procedure e le modalità,
ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per
la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1. 4. Su conforme
deliberazione della Giunta regionale, l’Assessore regionale alla
programmazione e’ autorizzato a stipulare, nel rispetto
dell’articolo 46 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) e dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo, apposita convenzione con l’istituto del Mediocredito
del Friuli Venezia Giulia S.p.A. 5. Ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia
di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge
regionale 1 marzo 1988, n. 7), con legge finanziaria e’ determinata l’entità
dello stanziamento da destinare per il conseguimento delle finalità di
cui al comma 1 del presente articolo. "" La
nuova norma stabilisce che "
1. E’
istituito, presso la Finanziaria regionale Friuli-Venezia
Giulia Societa’ per azioni - Friulia SpA, un fondo rotativo
per il credito agevolato quale strumento finanziario di incentivazione
finalizzato a sostenere interventi in materia energetica per le finalita’ di cui all’articolo 9, comma 7, e
in attuazione degli obiettivi del Piano energetico regionale. 2. Gli
interventi a valere sul fondo rotativo sono utilizzati per
l’attivazione di finanziamenti, operazioni di locazione finanziaria,
interventi nel capitale di rischio, operazioni di project financing
e concessione di garanzie a condizioni agevolate, nel rispetto del diritto
comunitario con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, a favore di imprese ed enti economici aventi sede nella regione. 3. Gli
interventi nel capitale di rischio, i finanziamenti alle partecipate e le
operazioni di project financing sono effettuate direttamente dalla Friulia
SpA, mentre i finanziamenti, le operazioni di
locazione finanziaria e la concessione di garanzie di cui al comma 2 sono
effettuati tramite la Finanziaria regionale Friuli-Venezia
Giulia Locazioni industriali di sviluppo – Friulia-Lis
SpA. 4. Friulia SpA puo’
sottoscrivere opportune convenzioni con istituti bancari che possono assumere
a proprio carico rischi di ciascuna operazione per
l’abbattimento degli interessi sui finanziamenti attivabili ai sensi
della presente legge. 5. Le
caratteristiche e le modalita’ di
funzionamento del fondo rotativo di cui al comma 1 sono disciplinate da apposita convenzione con la Friulia
SpA. 6. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge
regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita’ regionale e modifiche alla legge
regionale 1 marzo 1988, n.7), con la legge
finanziaria e’ determinata l’entita’
dello stanziamento da destinare per il conseguimento delle finalita’ di cui al comma 1. OSSERVAZIONI: E'
un intervento essenzialmente di carattere finanziario economico 4° modifica LEGGE REGIONALE 24/05/2004, N. 015 Con
questo intervento ci sono diverse modifiche che riguardano
l'art. 2, il 3, il 6, il 7, ma in particolare viene totalmente sostituito
l'art. 13 che recita : "" 1.
L’espressione del parere regionale
nell’intesa necessaria per la realizzazione di elettrodotti
di interesse nazionale, di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 110/2002, è preceduta dalla stipulazione di accordi di
programma tra Regione, Province e Comuni interessati. 2.
Negli accordi sono previsti l’indicazione
del percorso, le necessarie misure di mitigazione degli impatti e i conseguenti
interventi di riequilibrio economico e sociale. 3. Il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale
per gli elettrodotti sovraregionali per il
trasporto di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150
chilovolt è rilasciato secondo le modalità di cui alle
disposizioni statali della conferenza dei servizi. 3bis. Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione,
alla razionalizzazione o al potenziamento degli elettrodotti di carattere
regionale con tensione da 30 a 150 chilovolt sono soggette as autorizzazione unica con le modalità
di cui al comma 3.. "" e viene totalmente
rimpiazzato da : 1.
Le opere e le infrastrutture connesse alla
realizzazione, alla razionalizzazione e al potenziamento degli elettrodotti
di carattere sovraregionale e regionale sono
soggette, esperita l'eventuale procedura di valutazione di impatto
ambientale, ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Direzione centrale
competente in materia di energia, con le modalità di cui all'articolo
9. 2.
Per elettrodotti di carattere sovraregionale e regionale si intendono
rispettivamente quelli con tensione superiore o uguale a 20 chilovolt il cui
tracciato comunque interessa i confini, anche nazionali, del territorio
regionale e quelli il cui tracciato interessa il territorio di più
province. c'è poi l'aggiunta di un nuovo articolo Art. 13 bis (Criteri tecnici e
ambientali e Piani delle reti) 1.
La tutela della salute della popolazione dagli
effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la
razionalizzazione, la funzionalità e
l'ottimizzazione della rete regionale degli elettrodotti, nonché la
tutela e il risanamento del paesaggio e dell'ambiente, sono assicurate
attraverso procedure concertate di programmazione delle linee elettriche e
degli impianti aventi tensione nominale inferiore o uguale a 150 chilovolt. 2.
Per le finalità di cui al comma 1, il
Piano energetico regionale definisce i requisiti e criteri generali di
sostenibilità tecnica e ambientale per impianti produttivi e infrastrutture
energetiche, anche con la indicazione di metodologie
e procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi sull'ambiente. 3.
Successivamente all'entrata in vigore del
Piano energetico regionale, e in conformità alle sue specifiche
disposizioni, entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti proprietari di
reti e titolari di concessione di distribuzione di energia elettrica, inviano
alla Regione e alle Province interessate il Piano della rete di propria competenza. 4.
Con il Piano della rete, comprendente le linee
e gli impianti aventi tensione superiore o uguale a 20
chilovolt e inferiore o uguale a 150 chilovolt, definito con idonea
rappresentazione su carta tecnica regionale e corredato da una relazione
tecnica e illustrativa - sono: a)
previste le linee elettriche e gli
impianti di nuova realizzazione e gli interventi di razionalizzazione
comprendenti: la dismissione e la conseguente demolizione di porzioni di
rete, l'ampliamento di impianti esistenti, il potenziamento di reti e
impianti, la sostituzione e/o il rinnovo anche con l'interramento di linee e
impianti; b)
indicate le linee aeree da demolire
e da sostituire con cavo interrato,
nonché le linee aeree dismesse da demolire; c)
dimostrate ed esplicitate le ragioni
specifiche e strategiche relative alla necessità di nuove
infrastrutture, nonché degli interventi di razionalizzazione, ai fini
della operatività e sicurezza del servizio, e le motivazioni relative
alle scelte di tracciato e alla tipologia costruttiva. d)
esplicitate, in una dichiarazione di
sintesi, le risultanze del percorso concertativi effettuato, le
modalità, le ragioni e le motivazioni del recepimento
delle considerazioni e dei pareri ambientali acquisti in sede di
consultazioni. 5.
Ai fini della realizzazione delle opere e
infrastrutture previste nel Piano della rete è
indetta, entro 15 giorni dalla richiesta, apposita conferenza di servizi ai
sensi della legge regionale 7/2000. 6.
Decorso il termine per la conclusione della
conferenza di cui al comma 5, le relative opere e infrastrutture si intendono approvate. viene poi abolito l'art. 14bis che recitava : "" 1.
Il rilascio dell'autorizzazione necessaria per
la realizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica da biomasse è preceduto
dalla stipulazione di accordi di programma fra Regione, Province e Comuni
interessati. 2.
Negli accordi sono previsti l'ubicazione
dell'impianto, l'indicazione dei percorsi di provenienza delle
biomasse, le necessarie misure di mitigazione degli
impatti e i conseguenti interventi di riequilibrio economico e sociale.
"" OSSERVAZIONI : Nell'art.
13, già ampiamente modificato e sfrondato da qualsiasi vincolo, viene introdotto il concetto di "autorizzazione
unica". Si tratta in
sostanza di dare attuazione al "Riordino Normativo", come
enunciato nel testo della presente legge regionale, ma, attuato in questo
modo, vengono spalancate le porte a qualsiasi
richiesta. Interessante ricordare la Relazione Tecnica illustrata nella riunione organizzata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Del Patrimonio e dei Servizi Generali - con le Associazioni ambientaliste della regione a Trieste - 24 marzo 2004 - che cita tra le altre sia la Cordignano-Sesto al Reghena, sia Somplago-Wurmlach e sia Stabilimento Fantoni-passo Val Dolce. Degna di attenzione
è questa modifica all'art. 13 che viene introdotta dopo 60 giorni da quell'incontro, liberalizzando ancora di più i pur modesti vincoli
esistenti. |
Per scriverci con E-MAIL,
formulare
proposte, osservazioni, segnalazioni od altro
cliccate direttamente sulla scritta in blu sotto
riportata
cordicom@libero.it . ◄
clicca lì .