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31 maggio 2006 cass. pen.
sez. prima, sent. 11-
24.11.2004, n.45484 Disturbo al
riposo notturno conseguente all’abuso nell'utilizzazione dei
mezzi di esercizio del
mestiere e agli schiamazzi. dott. Filippo Cappetta (a cura di ) *********************** La Suprema
Corte ha riconosciuto il principio secondo cui, nella condotta tenuta
dell'imputata va individuata la fattispecie di cui all'art. 659 c.p. sia per
l'abuso nella utilizzazione dei mezzi di esercizio
del suo mestiere sia per l'effusione di rumori e musica ad alto volume fino
all'alba, sia per gli schiamazzi ed i rumori provocati dagli avventori fuori
dal locale, essendo suo dovere impedire condotte contrastanti con le norme
che salvaguardano il vivere civile anche mediante il ricorso all'autorità,
non essendo sufficiente, al contempo, il rilascio della necessaria
autorizzazione all’esercizio del pub. Cassazione – Sezione prima penale, sentenza 11-24 novembre 2004 n. 45484 Fatto e Diritto Il Tribunale in composizione monocratica riteneva l'imputata colpevole del reato di cui all’art. 659, co. I, c.p. addebitandole sia la responsabilità di aver disturbato il riposo delle persone con lo svolgimento della sua attività di gestrice di un pub sia di aver omesso di impedire che gli avventori si producessero in schiamazzi all'esterno e fino ad ora tarda. Rilevava che gli elementi di prova erano costituiti dalle deposizioni di vicini che abitavano fino a cento metri di distanza, che a nulla rilevava che l'esercizio del pub fosse stato debitamente autorizzato e che si trattasse di per sé di una attività rumorosa perché nel caso di specie vi sarebbe stato un abuso nell'utilizzazione dei mezzi di esercizio del mestiere e l'effusione di rumori non strettamente connessi all'esercizio dell'attività, che non era necessario provare l'abuso tramite perizie foniche quando le testimonianze erano così numerose e che l'imputata era stata più volte avvertita della gravità del suo comportamento tanto che erano intervenute più volte le forze dell'ordine. Il giudice citava la copiosa giurisprudenza di legittimità conforme ai principi sopra enunciati. Analizzava e metteva infine a confronto l'unica deposizione testimoniale contrastante con tutte le altre e relativa ad una vicina che aveva negato di aver subito un qualunque disturbo dall'attività svolta dal pub e rilevava che la tolleranza ai rumori notturni poteva essere diversa da persona a persona ma che un'unica versione contraria non poteva elidere le numerose deposizioni nel senso dell'intollerabilità dei disturbo notturno. Contro la decisione presentava ricorso l'imputata deducendo manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si era sostenuto che il reato poteva sussistere anche per le attività di per se rumorose ma svolte nel rispetto delle autorizzazioni e nella parte in cui si era addebitato a lei i rumori prodotti dagli avventori fuori dal locale, nonché nella parte in cui non si era dato credito alla testimonianza dell'unica persona non costituita parte civile e quindi non portatrice di interessi propri e che aveva negato il verificarsi dei disturbi; deduceva poi violazione di legge in relazione all'articolo 163 Cp nella parte in cui aveva ritenuto di concedere la sospensione condizionale per una condanna alla pena pecuniaria contro l'interesse dell'imputata. Ritiene la Corte che il ricorso debba essere accolto limitatamente all'ultimo motivo, mentre deve essere rigettato nel resto. Correttamente il giudice di merito ha individuato nella condotta tenuta dell'imputata la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 659 c.p. sia per l'abuso nella utilizzazione dei mezzi di esercizio del suo mestiere sia per l'effusione di rumori e musica ad alto volume fino all'alba ( sentenza n.7188/94), sia per gli schiamazzi ed i rumori provocati dagli avventori fuori dal locale, essendo suo dovere impedire condotte contrastanti con le norme relative alla polizia di sicurezza, mediante il ricorso all'autorità (sentenza n.7980/93). Appare infatti pacifica nella giurisprudenza della Suprema Corte l'ammissibilità della realizzazione della fattispecie anche quando si tratti di mestieri rumorosi debitamente autorizzati, quando appunto si concretizzi un abuso dei mezzi di esercizio del mestiere (sentenza n.1329/94). In caso contrario si verificherebbe, che in presenza di un'autorizzazione all'esercizio di un'attività rumorosa, qualunque effusione sonora sarebbe legittima anche se intollerabile e non necessaria, mentre l'unico rimedio, come propugnato dalla ricorrente, sarebbe la revoca dell'autorizzazione, ma così non è in quanto ogni autorizzazione all'esercizio di un'attività rumorosa può regolamentare le condizioni minime di esercizio ed i limiti prevedibili ma dovrà sempre essere coordinata con altre disposizioni che regolamentano il vivere civile, per cui potrà essere punito ogni abuso commesso anche non in violazione di specifiche disposizioni contenute nella autorizzazione. I motivi attinenti alla valutazione delle deposizioni testimoniali debbono essere respinti perché aventi ad oggetto valutazioni di fatto che il giudice ha correttamente e logicamente svolto nella sentenza per cui non sono censurabili in sede di legittimità. Deve essere invece accolto l'ultimo motivo attinente alla concessione della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta in quanto il giudice non ha svolto alcuna considerazione sull'utilità della concessione rispetto al contrario interesse dell'imputata a non beneficiare della sospensione per una lieve ammenda ( sentenza n. 357/98). P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. |
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