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MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO CIRCOLARE 6
settembre 2004 (in G.U. n.
217 del 15 settembre 2004) Interpretazione
in materia di inquinamento acustico: criterio
differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali. 1.
Applicabilità del criterio differenziale nel regime transitorio: art. 8, decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. La
finalità primaria di garantire una continuità nella protezione
territoriale dall'inquinamento acustico è il criterio guida
interpretativo principale alla luce del quale analizzare la questione
dell'applicabilità dei valori limite differenziali. L'esigenza di
un chiarimento in merito all'applicabilità o meno del cosiddetto
criterio differenziale, in assenza di zonizzazione acustica, nasce dalla
diversa impostazione formale che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e 14 novembre 1997 hanno avuto. L'unica
diversità, tra le citate impostazioni, risiede nel fatto che, mentre
il legislatore del 1991 ha scelto di indicare in quali aree
«poteva» essere applicato il criterio differenziale, quello del
1997 ha preferito individuare quali sono le aree in cui «non si
può» applicare il detto criterio. Nel decreto del 1997 è
stato scelto il criterio dell"'«esclusione"»:
preferendo individuare quali sono le aree in cui non si può applicare
il criterio differenziale, emergono di conseguenza le aree in cui esso
è applicabile. L'art. 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 definisce infatti i valori limite differenziali di immissione
richiamando correttamente la legge 26 ottobre 1995, n. 447, per la loro
definizione concettuale, stabilendo una sostanziale coincidenza con quelli
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo
1991. Difatti
l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre
1997 abroga i commi 1 e 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, per esigenze di adeguamento
della normativa al mutamento del concetto giuridico di limite in quanto, con
l'entrata in vigore della legge quadro sull'inquinamento acustico, il suo
significato viene modificato: non si parla di «limiti massimi»
assoluti e differenziali, così come previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, ma si introducono i
valori limite di emissione e di immissione, i valori di attenzione e qualità.
Quanto detto sta a significare che l'espressione
«limiti massimi» prevista dalla normativa precedente non trova
più fondamento nell'attuale assetto normativo ed è stata
perciò abrogata. L'abrogazione disposta dal citato art. 9 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1997 appare funzionale a fugare qualsiasi dubbio interpretativo al
riguardo. Pertanto il
predetto art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1997 nulla dispone riguardo all'applicabilità dei valori
limite differenziali in attesa di zonizzazione
acustica, in quanto si riferisce espressamente ad una classificazione
acustica del territorio di fatto già adottata. Alla luce di quanto
sopra, il mancato richiamo espresso per il periodo transitorio ai valori
limite differenziali da parte del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non si traduce in una loro
sostanziale inapplicabilità, non essendovi alcun ostacolo giuridico in
tal senso. L'art. 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 stabilisce
che «in attesa che i comuni provvedano agli
adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge quadro n.
447/1995, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991». Il richiamo
ai soli limiti assoluti (previsti dal citato art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991) non esclude
l'applicabilità dei limiti differenziali di cui al comma 2 che non
è stato esplicitamente abrogato, in quanto
questi rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, anche in
conformità a quanto disposto nell'art. 15, comma 1 della legge n.
447/1995. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997
infatti, prendendo in considerazione la possibilità che, alla
data della sua entrata in vigore, non tutti i comuni si fossero dotati di un
piano di classificazione acustica così come previsto dalla legge
quadro, al fine di evitare un vuoto legislativo e quindi un'assenza di
protezione ambientale del territorio, introduce all'art. 8 una norma
transitoria destinata a disciplinare la situazione di quei comuni che non
hanno ancora predisposto tale citato piano. I limiti
massimi di immissione da prendere in considerazione
relativi alla protezione dall'inquinamento acustico, in attesa di
zonizzazione, sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1° marzo 1991 che prevede una suddivisione del territorio coincidente
con quella urbanistica preesistente, la quale individua inequivocabilmente
nella fattispecie le zone esclusivamente industriali alle quali non si
applicano i valori limite differenziali, così come prescritto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e ancora
prima dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991
e dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996. Il mancato
richiamo nell'art. 8 ai limiti differenziali non vale quindi ad escludere la
loro applicabilità poichè il richiamo
al solo primo comma dell'art. 6 è operato in funzione della
determinazione di quali limiti assoluti siano da
considerare in relazione alla protezione del territorio. 2. Condizioni
di esclusione dal campo di applicazione del criterio
differenziale: art. 4, comma 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. Si fa
presente che il criterio differenziale va applicato se non è
verificata anche una sola delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del predetto
decreto: se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è
inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A)
nel periodo notturno; se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse
è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo
notturno. 3. Circoli
privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi: art. 4, comma 3,
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. La verifica
del rispetto dei valori limite differenziali è effettuata
anche nei casi di rumorosità prodotta da circoli privati, centri
sociali, centri sportivi (tra questi anche il tiro a volo) e ricreativi,
qualora non siano verificate le condizioni indicate nell'art. 4, comma 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. Quanto
disposto dal comma 3 è comprensivo delle attività di cui sopra
che prevedono quote d'iscrizione associative e/o regolari canoni periodici per cui possono essere considerate come espletanti
funzioni commerciali e/o professionali, indipendentemente dalle
finalità di lucro, in quanto presuppongono una struttura organizzativa
tale da garantire un'attività ricorrente che produce conseguentemente
emissioni acustiche. Inoltre occorre sottolineare
come nel calcolo dei livelli di rumorosità vada incluso anche il
rumore antropico prodotto nell'ambito delle attività succitate. 4. Servizi ed impianti fissi
dell'edificio. Così
come previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 novembre 1997, relativamente «ai servizi ed impianti
fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo
provocato all'interno dello stesso», non si applicano i valori limite
differenziali di immissione. A tutela della
rumorosità di impianti e servizi di un
edificio all'interno dello stesso deve essere applicato il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 recante la
«determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici». 5. Attività temporanee e
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Premesso che
spetta alle regioni, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 447/1995,
disciplinare le modalità di rilascio delle
autorizzazioni comunali per lo «svolgimento di attività
temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora
comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi», si ritiene
tuttavia opportuno, ai fini di un più omogeneo trattamento della
questione, che per quanto riguarda tali attività, la richiesta di
deroga all'autorità competente sia effettuata sulla base di apposita
valutazione di impatto acustico dei seguenti valori limite assoluti di
immissione: diurni, notturni (qualora, ai fini della tutela della popolazione
nella condizione che risulta essere la più fastidiosa, non sia possibile
sospendere l'attività temporanea notturna), nonchè
dei valori limite differenziali, fatta salva comunque la verifica del
rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa. 6. Impianti a ciclo produttivo continuo. Come definito
dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l'impianto a ciclo produttivo
continuo è: a) quello di cui
non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni
all'impianto stesso, pericolo di incidenti o
alterazioni del prodotto o per necessità di continuità
finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; b) quello il cui
esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da
norme di legge, sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze
di manutenzione. Si ritiene che
tali due definizioni sussistano anche in senso alternativo, in quanto ognuna delle suddette definizioni vale a
qualificare l'impianto di riferimento come a ciclo produttivo continuo: per
quanto concerne la lettera a) in considerazione di determinate situazioni
tecniche, per la lettera b) sulla base di tempi di lavoro accertabili
connessi alla continuità dell'esercizio. Si precisa
infine che nel caso di impianto esistente oggetto di
modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), non espressamente contemplato
dall'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l'interpretazione
corrente della norma si traduce nell'applicabilità del criterio
differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica. Roma, 6
settembre 2004. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli |
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