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STATUTO Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Denominazione
- Sede - Durata 1. E’
costituita un’organizzazione di volontariato denominata “COORDINAMENTO
dei COMITATI TERRITORIALI e dei CITTADINI ASSOCIATI del FRIULI - VENEZIA GIULIA" ( in sigla CORDICOM FVG ) con
sede in UDINE, via Bicinicco 20 . 2. L’associazione
è costituita a tempo indeterminato. Art. 2 Statuto
1. L’associazione si ispira alla
"CARTA DI FONDAZIONE" del “COORDINAMENTO dei COMITATI
TERRITORIALI e dei CITTADINI ASSOCIATI del FRIULI -VENEZIA GIULIA", è disciplinata
dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e
dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Art. 3 Carattere
associativo 1. Il
CORDICOM FVG è un'organizzazione estranea ad
ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha
fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di
solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e
volontaria dei suoi aderenti. 2. Essa
opera nel territorio della Regione Friuli-Venezia
Giulia 3. I
contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati su
principi solidaristici e consentono
l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed
all’attività dell’associazione. 4. L’associazione si ispira
ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto
all’art.3, comma 3; essa si adegua ed adempie
alle previsioni normative della l.r. n. 12/95. Art. 4 Finalità 1. Il CORDICOM FVG è costituito al fine di attuare ogni iniziativa
capace di difendere i cittadini, la loro salute e la qualità della
vita proponendosi di: - stimolare
le relazioni e la collaborazione tra i cittadini e le istituzioni pubbliche
locali per progettare e attuare gli interventi più opportuni
finalizzati alla rimozione delle cause che producono disagio, malessere,
sofferenza e per cercare di tutelare i diritti delle persone indifese; - organizzare e stimolare
iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della tutela
dell’ambiente e della qualità della vita delle persone -
offrire ai
cittadini presenti nell'area
regionale informazioni, notizie, dati e ogni documentazione che riguardi la
tutela dell’ambiente e la salvaguardia della qualità della vita; -
sviluppare progetti
in tema ambientale; favorire, organizzare e gestire convegni, incontri,
mostre e/o manifestazioni sia volte all’informazione su temi che
incidono sulla qualità della vita, sia allo scopo di superare diatribe
ambientali tra cittadini e pubblici amministratori e tra le stesse pubbliche
amministrazioni locali; -
progettare,
organizzare e gestire iniziative di formazione e di qualificazione dei
volontari; -
dare forza
all’azione di partecipazione e di proposta alla vita sociale ai
singoli comitati e/o gruppi di cittadini associati aderenti e che, essendo a
conoscenza di problemi, esigono che le scelte effettuate garantiscano uno
sviluppo economico e sociale rispettoso dell'ambiente e della qualità
della vita delle persone; - sostenere ed
eventualmente coordinare le molte iniziative, che hanno valenza più
vasta dell’ambito territoriale su cui agiscono i singoli comitati e/o
gruppi di cittadini associati aderenti o che richiedono conoscenze diversificate,
attuando azioni con la forza del gruppo, nei tempi e con gli atteggiamenti
condivisi e sviluppati secondo una linea comune. 2. E’
fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da
quelle sopra elencate. 3. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività
direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti
dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460
e successive modifiche ed integrazioni. Titolo
II
Risorse
ed attività economiche
Art. 5
Patrimonio 1. Il
patrimonio dell’Associazione è formato: ·
dalle entrate
che sono costituite come segue: (a) dalle quote sociali annuali ed
eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti
in relazione alle necessità ed al funzionamento
dell’associazione; (b) da contributi di organismi
internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali
– finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività e progetti –, istituti di credito, enti in genere ed
altre persone fisiche e giuridiche; (c) da eventuali erogazioni,
sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che
delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità
statutarie dell’associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono
accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del
consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti
giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con
delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti
gli atti necessari per la stipula; (d) da eventuali entrate per servizi
prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive
marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate
al proprio autofinanziamento. ·
dai beni dell’associazione, siano
essi mobili, immobili e mobili registrati. 2. I beni immobili ed i
beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e
sono ad essa intestati. 3. Tutti i beni
appartenenti all’associazione sono elencati in apposito
inventario, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile
da tutti gli aderenti. Art. 6 Durata
del periodo di contribuzione 1. Le
quote sociali annuali devono essere versate, in unica soluzione, entro il
mese di marzo di ogni anno. L’importo relativo
viene stabilito annualmente dall’assemblea. 2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno solare in corso,
qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione. L’aderente
dimissionario o che comunque cessa di far parte
dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale
per tutto l’anno sociale in corso. Art. 7 Diritti
degli associati sul Patrimonio Sociale 1. Gli
utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto,
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o
distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di
altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere
impiegati esclusivamente per la realizzazione delle
attività di cui all’art. 4. Art. 8 Responsabilità
ed assicurazione 1. Il
CORDICOM FVG risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi
statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere
ritenuto individualmente responsabile. 2. Gli
aderenti all’associazione che svolgono attività di volontariato
sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità
civile verso i terzi. 3. L’associazione
risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle
convenzioni o contratti stipulati. 4. L’associazione,
previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni
derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
dell’organizzazione stessa. Titolo III
Associati
Art. 9
Ammissione 1. Al CORDICOM FVG possono associarsi tutti i cittadini maggiorenni, senza
distinzione di sesso, religione o razza, i COMITATI TERRITORIALI, i CITTADINI
ASSOCIATI e le ASSOCIAZIONI che
si riconoscano negli obiettivi perseguiti
dall’associazione ed abbiano la residenza/sede nel FRIULI - VENEZIA
GIULIA. 2.
L’ammissione dei soci viene deliberata dal
Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del
richiedente, ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale.
L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve
essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato. 3. La qualità di associato non è trasmissibile e sono
espressamente escluse partecipazioni temporanee. Art. 10
Diritti
degli associati 1. Tra gli associati
vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. 2. Tutti gli associati hanno i diritti di informazione
e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. 3. Ogni comitato od associazione di cittadini che aderisce al coordinamento
conserva la propria autonomia decisionale, statutaria, ecc.,
ed è libero di perseguire i propri obiettivi secondo le
modalità e strategie che gli sono più consoni. 4. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di inserire la dicitura
"Comitato/Associazione aderente al CORDICOM FVG" nelle comunicazioni o documenti
ufficiali che l'aderente rilascia
o invia. 5. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata per
l’Associazione, secondo le modalità e
limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dal Consiglio Direttivo. Art. 11
Doveri 1. Tutte
le persone che si impegnano ad operare per il
coordinamento, lo fanno senza fini di lucro. 2. Esse
hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo
conforme agli scopi dell’Associazione, e queste attività sono
fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche
associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate
nell’interesse dell’associazione, effettivamente sostenute e
documentate, nei limiti di quanto stabilito all'art. 10,
punto 5). 3. Le prestazioni e le
attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con
assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto
patrimoniale. 4. Il comportamento verso gli altri associati, e di quanti a diverso
titolo partecipano alla vita associativa, e all’esterno
dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza
e buona fede, lealtà ed onestà. 5. Gli associati si impegnano, altresì,
al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno
per l’importo che sarà determinato annualmente
dall’assemblea, su proposta del consiglio direttivo. Il contributo
associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa
di morte e non è rivalutabile. Art. 12 Recesso ed esclusione
1. La
qualità di associato si perde per decesso,
per dimissioni, per esclusione o per scioglimento del singolo Comitato
territoriale ( o del singolo gruppo di Cittadini associati o Associazione ). 2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dal
coordinamento dando opportuna comunicazione scritta. 3. L’associato che contravvenga ai doveri
indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari
o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in
contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, può essere
escluso dall’associazione con deliberazione motivata
dell’assemblea Titolo IV
Organi
dell’Associazione Art. 13 Organi 1. Sono
organi dell’associazione: a) l’assemblea; b) il consiglio direttivo; c) il presidente ed i delegati
provinciali. Art. 14 Composizione
dell’assemblea 1. L’assemblea è composta da tutti gli
associati aventi diritto e vi possono partecipare, senza diritto di
voto, anche tutti i componenti di
maggiore età dei singoli Comitati Territoriali e/o dei Cittadini
Associati o Associazioni aderenti. 2. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione
ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall’assemblea
stessa. 3. All’assemblea ogni Comitato Territoriale o
gruppi di Cittadini Associati o Associazione, è rappresentato dal
proprio presidente, che partecipa con diritto di voto. In caso
di impedimento del presidente, questi può
delegare, con comunicazione al Presidente del Cordicom fvg
anche via e-mail.: a) una persona appartenete al
proprio Comitato Territoriale, gruppo di Cittadini Associati o Associazione, b) un altro associato (Comitato Territoriale,
gruppo di Cittadini Associati o Associazione) . 4. Ogni associato può essere portatore di una sola delega con
validità unicamente per quella specifica assemblea. Art. 15 Convocazione dell’assemblea
1. L’assemblea si
riunisce su convocazione del presidente. 2. Il
presidente convoca l’assemblea con avviso inviato per e-mail,
contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della
riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 10
(dieci) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea. 3. L’assemblea
deve essere convocata almeno una volta all’anno
per l’approvazione del bilancio consuntivo e per il rinnovo delle
cariche sociali entro e non oltre il 28 febbraio. 4. L’assemblea
può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga
necessario o su richiesta motivata di almeno 5 soci;
in questo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro il mese
successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere
inviata a mezzo e-mail ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di
convocazione dell’assemblea. Art. 16
Validità, votazioni e
deliberazioni dell’assemblea 1. L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono regolarmente
costituite con la presenza della maggioranza dei soci. 2. Ogni associato ha diritto ad un voto. Le votazioni di regola avvengono
nominalmente per alzata di mano. 3. L’assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei soci presenti. 4. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei soci presenti, con le seguenti eccezioni : a) per le delibere di modifica
della CARTA di FONDAZIONE occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre
quarti) degli associati b) per deliberare lo
scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre
il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati. Art. 17
Verbalizzazione
dell’assemblea 1. Le
deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal
presidente. 2. Il verbale può
essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne
copia. Art. 18
Compiti
dell’assemblea 1. All’assemblea
spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria: ¨
eleggere il
Presidente ed i Delegati provinciali; ¨
fissare, su proposta
del consiglio direttivo, il contributo annuale; ¨
deliberare sulle
direttive d’ordine generale dell’associazione e
sull’attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di
competenza; ¨
deliberare su altro
argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal
consiglio direttivo; ¨
deliberare sul
bilancio consuntivo e sulle relazioni del consiglio direttivo; in sede straordinaria: ¨
deliberare sulle
proposte di modifica della Carta di Fondazione; ¨
deliberare sulle proposte
di modifica dello Statuto; ¨
deliberare sul
trasferimento della sede dell’associazione; ¨
deliberare
sull’espulsione dei soci; ¨
deliberare sullo
scioglimento dall’associazione; ¨
deliberare su ogni
altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione
dal consiglio direttivo. Art. 19 Consiglio
direttivo 1. Il
consiglio direttivo è composto dal presidente e dai delegati
provinciali. 2. In
caso di dimissioni o decadenza di uno o più dei componenti,
il consiglio direttivo sarà integrato dai nuovi membri che verranno
eletti dall'Assemblea. 3. Il
consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 consiglieri e
le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei
presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione
prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega. 4. Il
consiglio direttivo è convocato dal presidente, con avviso inviato per
e-mail contente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i
consiglieri a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di
convocazione. 5. In caso di assoluta
urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con
preavviso inferiore, a mezzo comunicazione telefonica. Art. 20 Durata e
funzioni 1. I
consiglieri durano in carica come stabilito dal successivo
art. 21, comma 3. e sono rieleggibili; il
loro incarico può essere revocato dall’assemblea ordinaria. 2. Il consiglio direttivo svolge tutte le
attività esecutive dell’associazione, rispettando le indicazioni
di carattere generale assunte dall’assemblea. 3. Il consiglio direttivo si riunisce di
norma ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 1 consigliere. In
tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal
ricevimento della richiesta. 4. Il consiglio direttivo: ¨
svolge tutte le
funzioni che si riferiscono alla gestione dell’associazione e che sono
necessarie al raggiungimento dei suoi scopi; ¨
stabilisce i limiti
e le modalità di rimborso delle spese; ¨
predispone il
rendiconto consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea, la relazione dell’attività svolta ed i
programmi futuri; ¨
cura
l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea; ¨
approva le
singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio
dell’associazione; ¨
sottopone
all’assemblea degli aderenti proposte di modifica della carta di
fondazione e dello statuto; ¨
delibera
l’ammissione dei nuovi soci; ¨
provvede ad ogni
altra incombenza attribuitagli dall’assemblea, dallo statuto e da
disposizioni legislative 5. Nell’esecuzione
dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da
tecnici che partecipano alle riunioni del consiglio senza diritto di voto. Art. 21 Il Presidente ed i Delegati provinciali
1. La struttura organizzativa del coordinamento è costituita da : - un Presidente - un Delegato per ogni Provincia
della Regione Friuli-Venezia Giulia 2. Il presidente viene eletto a maggioranza
dall'assemblea. 3. Il presidente ed i delegati provinciali durano in
carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. 4. Il presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti
giuridici che impegnano la stessa; in caso di sua assenza o impedimento e per
la sola rappresentanza, può essere sostituito da un membro del
Consiglio direttivo, designato dal presidente o, mancando la designazione, scelto
concordemente tra i consiglieri. 5. Il presidente convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio
direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori. 6. Il presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e del
consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede
dell’associazione. 7. I delegati provinciali vengono eletti a
maggioranza, nell'ambito di ogni singola Provincia, da tutti gli associati
con sede nella provincia di competenza e proposti all'assemblea per la
nomina. 8. Il "mandato" assegnato al presidente ed ai singoli delegati
consiste nel : a) porsi quali garanti per gli
incontri, ufficiali e non, con gli enti coinvolti e con gli organi di
informazione; b) stimolare,
sostenere e verificare temporalmente l'evolversi
delle varie iniziative dei singoli comitati, cittadini associati ed
associazioni aderenti; c) indire assemblee degli associati
per competenza territoriale. Per quanto riguarda i punti
b) e c) del presente articolo i delegati provinciali possono farsi sostituire
o coadiuvare da chi ritengono idoneo e funzionale alla singola esigenza. Titolo V
Il
bilancio
Art. 22
Bilancio consuntivo 1. Il bilancio dell’associazione è
annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno. 2. Il bilancio consuntivo è redatto dal consiglio
direttivo e depositato presso la sede sociale dell’associazione almeno
trenta giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarlo. 3. Nel bilancio debbono
essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. 4. Il
bilancio consuntivo deve essere sottoposto all’assemblea per
l'approvazione entro il 28 febbraio di ogni anno. 5. Gli
eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente
per la realizzazione delle attività di cui
all’art. 4. 6. Gli
utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto,
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di
altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Titolo VI
Norme
finali e transitorie
Art. 23 Regolamento
interno 1. Particolari norme di
funzionamento e di esecuzione del presente statuto
potranno essere disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del
consiglio direttivo. Art. 24 Scioglimento 1. L’associazione
si estingue per delibera dell’assemblea secondo le modalità
di cui all’art. 27 c.c.: a) quando il patrimonio è
divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui
all’art. 27 c.c.. 2. In
caso di scioglimento o cessazione dell’attività
dell’associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad
altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore,
ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.
662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello
scioglimento. Art. 25 Rinvio 1. Per quanto non è previsto dal
presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti
vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano |
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