Considerazioni
in tema di telefonia
mobile Le decisioni politiche relative
all’ubicazione di antenne sono state, sinora, condizionate dall’urgenza e dalla
preoccupazione di suscitare del contenzioso. Questo perché si è accettata e subìta la logica dei provvedimenti di legge specifici (in particolare il
codice delle comunicazioni) che limitano sostanzialmente le possibilità di
diniego da parte dei Comuni e non le si è volute riportare nel loro ambito
specifico, quello URBANISTICO. Noi riteniamo che solo riportandole in
questo ambito, scelta peraltro perfettamente legittima, si possa procedere
senza pressioni temporali o minacce economiche e si possa arrivare a scelte
insindacabili di tutela
dell'interesse pubblico, garantendo
il diritto del Comune a decidere dell’uso del
territorio, nonché quello dei cittadini ad esercitare
il controllo sugli atti pianificatori presentando formali osservazioni ed opposizioni. Crediamo che la realizzazione di reti di
comunicazione senza pianificazione da parte del Comune costituisca un ingiustificato e predatorio
"privilegio" per i Gestori, ma soprattutto leda diritti individuali garantiti dalla
costituzione. Pensiamo, in questo senso, che il piano per
l’ubicazione delle antenne, da intendersi come piano di settore (1) da inserire all’interno del PRGC, debba comprendere TUTTI
i casi delle installazioni sia quelli in attesa di concessione,
sia quelli da ricollocare e/o delocalizzare. __________________________________________________________ (1) L.R. 52/91 e successive modifiche (legge urbanistica
regionale): art. 34 (Piani Comunali di
settore) 1.
I Piani
comunali di settore, elaborati in applicazione dei leggi dello Stato o della
Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a
disciplinare modalità di esercizio di attività di rilevo sociale,
economico ed ambientale relativamente all'intero territorio
comunale. 2.
I piani
comunali di settore integrano le indicazioni dei P.R.G.C. e
costituiscono, ove necessario, variante al piano stesso [.......] La stessa L.R. n.28 del 2004 già
nel suo apparato definitorio (art. 2, punto m) definisce "Piano comunale di
settore per la localizzazione degli impianti" lo strumento urbanistico
previsto dall'art 4) della stessa legge. |
E-MAIL
cordicom@libero.it