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CORDICOM FVG COMITATI dei CITTADINI OSSERVAZIONI
AL PROGETTO DI
PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI PER
TELEFONIA MOBILE DEL COMUNE
DI UDINE Udine, 24 novembre 2005Premessa I Comitati
presentano le proprie osservazioni al progetto di Piano comunale di settore
per la localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile del Comune di Udine, nello spirito di collaborazione che ha
caratterizzato la loro presenza nella Commissione consultiva, alla ricerca di
una soluzione condivisa, come dimostra il documento programmatico da loro
proposto all’inizio dei lavori. Con questo spirito essi hanno analizzato
in modo scrupoloso il presente progetto di Piano. Con questo spirito avanzano, a
conclusione del documento, le proprie considerazioni critiche e le
proprie proposte. 1. Il Piano
in sintesi Il Piano, partendo dall’obiettivo dichiarato di
“rendere compatibile l’infrastruttura per il servizio della
telefonia mobile con il suo contesto
urbanistico” (pag. 23 della Relazione generale), assume e fa proprie le
“aree di ricerca” proposte dai gestori (rappresentate nella tav.
5), individuando per ciascun areale una o
più “ipotesi” localizzative
puntuali, prevalentemente su siti di proprietà pubblica, talvolta in coubicazione. Le localizzazioni incompatibili
coincidono con quelle della legge regionale n. 28/2004. Nulla si dice sulle risorse paesaggistiche
e storico-culturali. Le aree in cui la localizzazione viene
vietata, oltre a quelle dichiarate incompatibili ai sensi della suddetta
legge, sono esclusivamente le zone agricole, per le quali, peraltro, non
risultano richieste di installazione da parte dei gestori, a parte una in
corso di istruttoria. Sono state schedate le 117 antenne censite nel Catasto
dell’ARPA. Quelle realmente esistenti sul territorio comunale sono 66, confermate tutte nella loro attuale
localizzazione. L’unica che nella propria scheda descrittiva viene dichiarata incompatibile, ai sensi
dell’articolo 8 della legge regionale (ambito A09 – Viale
Venezia, ID ARPA n. 2823), non trova però riscontro nella tavola di
progetto. Secondo il giudizio paesaggistico espresso nelle schede,
quattro antenne sono ritenute “contrastanti” con il contesto (ID ARPA
nn. 389, 391, 412, 2185), mentre per tutte
le altre l’impatto viene considerato
“neutro” o inesistente, in quanto le antenne sono considerate
“contestualizzate”, in un caso
addirittura “esemplarmente”. Le Norme di attuazione si
limitano ad assumere come prescrittive le
“ipotesi progettuali” (anche se espresse talvolta in forma di
suggerimento) di cui all’elaborato n. 5 - Ambiti di localizzazione di
nuovi impianti. Tale localizzazione è consentita nei
siti pubblici e vietata nelle zone agricole, lasciando indefinita (si
presume consentita) la possibilità di localizzazione in tutte le altre
zone del territorio comunale. Le Norme si concludono con una
tabella contenente criteri paesaggistici generali per la collocazione degli
impianti, espressi in forma generica, riferiti a 12 “unità di
paesaggio”, e con alcuni criteri di tipo formale che, in modo prescrittivo, intervengono principalmente sulle
modalità di realizzazione degli impianti stessi, giungendo fino alla
richiesta di “personalizzazione” dell’antenna rispetto al
sito. Tutto ciò sembra rappresentare l’impegno e lo sforzo
maggiore del Piano. Anche se in alcuni casi se ne propone la mimetizzazione, la scelta di fondo che sostanzia il giudizio urbanistico, paesaggistico ed estetico sulle antenne è che esse debbano rappresentare i nuovi simboli della città contemporanea, alla stregua di “moderni campanili”, così come vengono chiamati alla pag. 24 della Relazione generale dal Piano. 2. I riferimenti normativi e le analisi del Piano Per quanto riguarda i riferimenti legislativi, la
Relazione generale del Piano indica, tra le norme di livello nazionale, il DLgs n. 198/2002. Esso,
però, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale
con sentenza n. 303/2003 e quindi annullato. La Relazione invece non riporta
l’attuale DLgs in
vigore, il n. 259 del 1° agosto 2003 “Codice delle comunicazioni
elettroniche”. Non è solo una svista. Viene
citato infatti, a pag. 9 della Relazione, l’articolo 3 del DLgs n. 198, quello annullato, che rendeva le
infrastrutture di telecomunicazione “compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabili
in ogni parte del territorio comunale”, articolo che non compare
più nel suddetto Codice delle comunicazioni. Il Codice, invece, assimila l’antenna ad
“opera di urbanizzazione primaria” e
all’art. 89 impone la “condivisione di strutture e
proprietà, compresa la coubicazione
fisica”, qualora sussistano “esigenze connesse alla tutela
dell’ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla
realizzazione di obiettivi di
pianificazione urbana o rurale”. Ma è la stessa legge nazionale a cui esso fa riferimento, la n. 36/2001, che assegna alle Regioni
l’individuazione di strumenti e azioni per il raggiungimento di “obiettivi di
qualità” (art. 8),
tra i quali “criteri
localizzativi” e “standard
urbanistici” (art. 2) e ai Comuni “il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti” (art. 8). Con buona pace di
chi continua a sostenere che le antenne possono essere messe comunque e dovunque. Rispetto alle “Linee guida per la formazione del
Piano” dettate dal Regolamento di attuazione
della legge regionale n. 28/2004, il Piano, nel suo apparato analitico,
risulta carente sotto diversi aspetti. In particolare: - non individua le “aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali
previsti dal DLgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai
vincoli di tipo forestale,
idrogeologico ed ambientale in genere, all’interno delle quali dovrà essere posta una particolare cura nella
progettazione degli impianti e nell’adozione di soluzioni progettuali
non tradizionali” (articolo 3, comma 2, lettera b) del Regolamento); - non individua tutti i siti di proprietà pubblica, limitandosi a quelli di
proprietà comunale. Anzi, a una prima
indagine sembra che anche questi non siano completi. Rispetto ad essi, inoltre, non evidenzia quelli “ritenuti idonei
ad ospitare impianti di telefonia mobile” (articolo 3, comma 2, lettera
d) del Regolamento); - non contempla una rappresentazione cartografica e una
descrizione degli ambiti insediativi,
agricoli e naturali del territorio, non individua il possibile impatto
che gli impianti possono determinare su tali ambiti, e quindi non è in
grado di valutare “interazioni potenziali con il sistema territoriale in relazione alla tipologia di insediamento, alle attività
e ai piani vigenti” (articolo 2, comma 3, lettera c) del Regolamento).
Tali elaborazioni sono peraltro ritenute necessarie ai fini
dell’applicazione dei criteri “preferenziali” e dei criteri
“controindicati” previsti dal Regolamento (articolo 3, commi 3 e
4); - non individua le zone per servizi tecnologici, i
serbatoi d’acqua, i sili, altre infrastrutture e edifici alti, sui quali
prioritariamente indirizzare il posizionamento degli
impianti, secondo i criteri “preferenziali” e i “principi
di integrazione paesaggistica” elencati dal Regolamento (articolo 3,
comma 3 e articolo 4); - non
comprende la rappresentazione completa delle “coperture di rete comunicate da ciascun gestore” (elaborato previsto dall’
articolo 3, comma 7 del Regolamento), in quanto non tutti i gestori
operanti sul territorio comunale
hanno presentato tale dato. I documenti fino ad oggi
pervenuti non sono inoltre confrontabili tra loro. Non contiene gli ulteriori
dati necessari a comprendere, insieme al dato sulla copertura di rete, la
reale esigenza di installazione di ulteriori ripetitori o la
possibilità di utilizzare tecnologie alternative. Non analizza infine
“gli elementi di carattere strategico utili alla realizzazione
dell’intervento” (art. 2, comma 3, lettera a) del Regolamento); - sembra non comprendere la rappresentazione delle
“misure di campo elettromagnetico, alle varie quote, ove presenti,
desunte dal sito internet dell’ARPA” (elaborato previsto
dall’articolo 3, comma 7 del Regolamento), utile alla verifica di
“eventuale presenza di situazioni che evidenzino il superamento o la prossimità dei
limiti del valore di campo” (articolo 2, comma
3, lettera b) del Regolamento). Oltre a queste carenze, è necessario infine sottolineare l’assenza, nei documenti di Piano, di qualsiasi riferimento alla storia
recente delle antenne. Mancano cioè una documentazione e un’analisi critica
dei procedimenti relativi
all’installazione delle antenne esistenti, con riferimento alle
richieste di autorizzazione da parte dei gestori, alle procedure adottate, ai
pareri dei diversi organi, ai ricorsi, alle autorizzazioni concesse, alla
formazione di comitati spontanei di cittadini, alle contestazioni sollevate e
alle motivazioni delle stesse. Questi Comitati, che noi oggi rappresentiamo, hanno raccolto e presentato al Comune di Udine circa un migliaio di diffide a procedere con le autorizzazioni prima dell’approvazione del Piano di settore: diffide a cui non è mai stata data risposta. Al di là del giudizio che ciascuno può esprimere su tali Comitati, risulta evidente che essi esprimono un malcontento e un disagio di settori della comunità urbana: una domanda sociale, che va rilevata e a cui va data risposta. Altrimenti, a che cosa serve un piano urbanistico? 3. Gli obiettivi, i criteri e i contenuti del Piano Gli obiettivi, i criteri e i contenuti di cui agli
articoli 2, 3 e 4 del Regolamento regionale configurano una sorta di percorso quasi “obbligato”
per la formazione del Piano: un percorso a forte connotazione urbanistica,
che tende a differenziare il territorio comunale in ambiti, a seconda dell’attitudine di ciascuno di essi ad
accogliere la localizzazione di impianti di telefonia mobile. E, a tale proposito, è il Regolamento stesso a
fornire precise indicazioni e “controindicazioni”. Si potrà dire che il percorso proposto dal
Regolamento sia troppo rigido, anche se esso corrisponde alla volontà
del legislatore, del tutto condivisibile, di rendere omogenei tra loro, sul
territorio regionale, i diversi piani comunali. Si potrà, a questo
riguardo, introdurre delle modifiche a tale “percorso”,
naturalmente motivate. Ma certamente non si può disattendere quasi
completamente gli obiettivi, i criteri e i contenuti del Regolamento, come di fatto fa il progetto di Piano di cui stiamo
discutendo. Il che pone anche seri dubbi sulla sua conformità alla
legislazione vigente. Senza richiamare qui, per brevità,
tutti gli obiettivi, i criteri e i contenuti di cui al Regolamento che
il Piano disattende o attua solo parzialmente, si citano solo quelli che, a
nostro avviso, risultano più significativi. La tutela della
salute innanzitutto: problema che viene liquidato
con un breve passaggio sulla “numerosa letteratura scientifica che
spiega come ai campi elettromagnetici non è associato alcun effetto
negativo”. Si ignora che - al di là dei
“soloni” che affermano che star sotto
le antenne non fa male (o addirittura fa bene) alla salute - certezze in tal
senso si potranno avere solo tra diversi anni, come altrettanto numerosa
letteratura scientifica spiega. E che quindi vale il
principio di cautela o di precauzione. Come vale anche, soprattutto in un piano urbanistico, la “percezione” che i cittadini hanno di tale problema. Trovando soluzioni
che tendano a rassicurarli piuttosto che ad allarmarli.
D’altra parte,
se il problema non esiste,
come mai esso viene continuamente richiamato in tutta la legislazione,
europea, nazionale e regionale, in materia? Anche gli obiettivi del “soddisfacimento del
fabbisogno di servizio da parte degli utenti” e di un “equilibrato sviluppo del servizio di
copertura del territorio” vengono risolti
sbrigativamente. Solamente tre dei cinque gestori operanti sul territorio
hanno comunicato i dati sulla copertura di rete; per cui
il Piano sostiene la tesi degli stessi gestori sull’inutilità
dell’analisi di tali informazioni ai fini dell’esigenza di
installazione delle antenne. Il problema quindi non viene
affrontato. Mentre avrebbero dovuto essere presi in
considerazione anche tutti quei fattori che, unitamente alla copertura di
rete, sono necessari a capire quali siano le effettive esigenze dei gestori
ai fini del rispetto degli oneri contruattuali per
la fornitura del servizio, il livello di servizio offerto e/o richiesto, il
dimensionamento della capacità del traffico per il soddisfacimento
degli utenti. Il Piano, in sostanza, non motiva le richieste dei
gestori, da cui l’assunzione acritica di tali richieste e delle
relative aree di ricerca, come ambiti di riferimento delle antenne da
localizzare. E non definisce il livello di
capacità di trasmissione necessaria a garantire il servizio pubblico. Le 66 antenne già presenti sul territorio
rappresentano uno stato di fatto che il Piano ritiene non modificabile. Per
alcune di queste, le più “brutte”, vengono
proposti interventi di “restyling”,
generalmente degli elementi apicali, mentre non viene mai presa in
considerazione la possibilità della loro rilocalizzazione, intervento
previsto invece dal Regolamento, qualora necessario, al fine di perseguire
l’obiettivo dichiarato della “riqualificazione del
territorio”. Ma è soprattutto la scarsità dei contenuti urbanistici del Piano a preoccupare
fortemente i Comitati, che avevano puntato proprio
su tali contenuti, per dare risposte certe alla collettività e per
ridurre la conflittualità. Appiattendo, infatti, la dimensione progettuale
all’individuazione di uno o più siti puntuali per ogni area di
ricerca proposta dai gestori, il Piano da “urbanistico” diventa
“aziendale”. Anche se, alla fine, pur
pronunciandosi ripetutamente sui “diritti” dei gestori, non fa
neppure, a nostro avviso, il loro interesse. Che
cosa succede se il sito proposto, per i più svariati motivi (un
esempio banale: se vi passa sotto una fognatura), non è praticabile?
In assenza di alternative urbanistiche, dove si va a
cercare un altro sito? Non solo, in questo modo, il Piano, ogni anno, non
potrà essere aggiornato (come prevede la legge), ma dovrà
essere rifatto completamente. Un ultimo aspetto riguarda i “criteri paesaggistici”, sui quali regna, nel Piano, una grande confusione. Da una parte infatti
esso fa propri, anche se assai timidamente, alcuni dei criteri proposti dal
Regolamento (artt. 3 e 4) per minimizzare l’impatto paesaggistico delle antenne.
Dall’altra però, sostenendo che le antenne possono rappresentare
le nuove “forme simboliche” della contemporaneità nella
città esistente – come sono stati (e lo sono tuttora) i
campanili simboli della comunità religiosa, i minareti e addirittura
gli obelischi (che, ricordiamo sommessamente, furono strappati all’antico Egitto per farne i
simboli imperiali romani e poi del potere papale) -
di fatto tende a enfatizzare le
antenne, a farne appunto i nuovi “monumenti” della città
contemporanea. Esse devono essere il più
possibile visibili, curate architettonicamente
e decorativamente arricchite, nei piazzali e lungo le strade principali. Il
Sindaco di Udine come novello “Sisto V”? Questa ambiguità di fondo
produce incongruenze, destinate in futuro a moltiplicarsi. Facciamo qualche
rapido esempio. Il Piano, nei criteri paesaggistici, tende ad escludere antenne visibili nella “città storica dal
tessuto compatto”. Ma, ignorando l’indicazione del Regolamento
regionale di considerare come controindicato “il posizionamento
di impianti visibili nel contesto di edifici e di luoghi di importanza
storico culturale” (art. 3, comma 4, lettera d), finisce per prevedere
antenne in siti di rilevante interesse storico, inseriti addirittura nel
censimento dell’Architettura del ‘900 di recente approvazione;
come ad esempio nell’aiuola centrale del quartiere IACP nei pressi di via
Isonzo, sull’edificio di Ermes Midena di
piazzale Osoppo (anche se nascosta nella scritta
della banca), nella pertinenza del palazzo del Visionario di via Asquini, sempre del Midena.
Mentre nulla si dice in merito all’antenna in itinere (ID ARPA n. 2693)
a fianco della scuola media E. Fermi,
anch’essa opera del Midena. Il Piano, nelle “espansioni urbane del primo e del
secondo Novecento”, caratterizzate da un tessuto di ville e palazzine
“paesaggisticamente molto delicato e
vulnerabile” suggerisce, come localizzazione, gli spazi pubblici (al
riguardo il Regolamento, all’articolo 3, comma
4 lettera a), è molto più rigoroso, definendo come
controindicato “il posizionamento di impianti entro giardini e/o
pertinenze di edifici in zone di edificazione di limitata altezza, in lotti
di intervento all’interno dei quali l’inserimento del manufatto
risulti fuori scala ed incombente, diventando elemento dominante rispetto
all’impianto insediativo esistente, tale
cioè da modificare significativamente l’aspetto
dell’ambito in cui va ad inserirsi”). Poi però il Piano,
sorprendentemente, riconosce come “esemplare” la recente
localizzazione di un’antenna, mascherata da falso pino, nel giardino di
una villa di via Caccia, in una zona anch’essa
ricca di architetture tutelate del ‘900. Il Piano, forse perché non sa che cosa dire, vieta
le antenne nelle aree agricole (il che tra l’altro risulta
illeggittimo). Le consente invece nei “parchi
del Torre e del Cormor”,
addirittura travestite da monumenti o da elementi “ludici” (pali
della cuccagna?). Ancora, le localizzazioni proposte in alcuni siti comunali
si trovano a ridosso di scuole e/o coincidono con parchi gioco per bambini
(in via Sebenico, nel
parco pubblico I. Alpi retrostante la scuola
elementare A. Negri, nell’area sportiva di via S. Margherita del Gruagno). E’ forse un nuovo criterio localizzativo promosso dall’Amministrazione
comunale? Ci fermiamo qui, ma potremmo
continuare. 4. Le Norme di attuazione Sulle Norme di attuazione, a
questo punto, non c’è molto da dire, se non che esse riflettono
tutte le contraddizioni finora rilevate nel progetto di Piano. Essendo quest’ultimo quasi privo di contenuti urbanistici,
le Norme, svuotate del loro ruolo, si riducono in gran parte a un elenco di buoni consigli. Ad esempio, per quanto riguarda la localizzazione
di nuovi impianti, le Norme la consentono nei siti pubblici e la vietano
nelle zone agricole e nelle aree incompatibili. Ma non definiscono le
possibilità localizzative di tutte le altre
zone del territorio comunale; rimandando al PRGC la verifica di eventuali divieti espressi, mentre dovrebbe essere il
presente Piano a fornirla al Piano regolatore. I 18 “principi di integrazione
paesaggistica” individuati dal Regolamento, da applicarsi “su
tutto il territorio regionale” (che dovrebbero essere contenuti nelle
Norme come previsto dal comma 1, articolo 4 del Regolamento stesso), sono
stati solo in parte recepiti e in alcuni casi contraddetti. L’escamotage di assumere le “ipotesi
progettuali” puntuali di localizzazione degli
impianti come prescrizioni
normative produce i rischi e le contraddizioni di cui si è già
detto. In conclusione, è forse utile ricordare che le
Norme di attuazione di un piano dettano le regole per l’utilizzo dello
strumento. Devono essere prescrittive, dicendo quello
che si deve e quello che non si deve fare. E qualora il Piano individui
soluzioni molteplici o possibilità alternative, le Norme devono
delimitare e specificare precisamente il loro ambito di esistenza
e di applicazione. 5. Considerazioni conclusive e proposte Le numerose carenze e
contraddizioni finora rilevate ci inducono a concludere che questo progetto
di Piano debba essere radicalmente
rivisto, per renderlo conforme alla legislazione regionale in materia e
per farne un vero “piano urbanistico”. Come abbiamo dimostrato nei
capitoli precedenti, il Piano è tutto “sbilanciato” dalla
parte dei gestori, mentre disattende le richieste ed umilia le aspettative
dei Comitati di cittadini, ignorandone l’esistenza e annullando
implicitamente i contenuti civili delle loro iniziative. Per cui, se il Piano
venisse confermato nella sua attuale impostazione,
denuncerebbe la non volontà dell’Amministrazione comunale di
governare il proprio territorio con strumenti efficaci. L’assenza inoltre, nel Piano, di “regole”
urbanistiche chiaramente definite produrrebbe un incremento - invece che una
riduzione - dei conflitti, non solo con i cittadini, ma addirittura con gli
stessi gestori. Poiché tra gli obiettivi previsti dal Regolamento
regionale vi è anche la partecipazione, da parte della cittadinanza,
alle scelte di carattere urbanistico del Piano, richiamiamo
qui le principali osservazioni al progetto presentato, già ampiamente
descritte nei capitoli precedenti, che diventano le richieste e le proposte
dei Comitati dei cittadini. 1. Noi chiediamo che il Piano venga
predisposto nel rigoroso rispetto e nella compiuta attuazione degli obiettivi che al Piano assegna la
legge regionale all’art. 4 comma 2. In particolare esso deve perseguire
“l’uso razionale del territorio, la tutela dell’ambiente,
del paesaggio e dei beni naturali (…)” (lettera a), attraverso la
definizione di regole certe, di natura
urbanistica, che è l’unico modo che conosciamo per garantire
la razionalità e la tutela. Esso deve inoltre tenere conto - oltre che “dei
programmi dei gestori di rete per la telefonia
mobile” - “delle necessità dell’Amministrazione
comunale” (lettera b), che in questo progetto non sono né
dichiarate né espresse. 2. Per la parte analitica, il Piano deve essere
completato inserendovi tutte le conoscenze
ancora mancanti (vincoli, proprietà, ambiti insediativi e naturali,
ecc.), approfonditamente descritte nel cap. 2 della presente relazione. La
disponibilità di questa base conoscitiva, rappresentata in scala
adeguata, è condizione
essenziale per la formazione di un piano urbanistico. Ribadiamo inoltre la richiesta che siano
parte integrante del Piano una documentazione e un’analisi critica dei
procedimenti relativi all’installazione delle antenne esistenti. Poiché abbiamo motivo di credere che il Comune di Udine negli ultimi anni abbia adottato al riguardo
comportamenti incerti e contrastanti, il Piano, a partire da tale analisi,
dovrà delineare una politica coerente e unitaria, che superi le
contraddizioni del passato, prevedendo anche la rilocalizzazione delle antenne già installate
o in itinere, non conformi a tale politica. 3. Per quanto riguarda i contenuti urbanistici del Piano, riteniamo che le osservazioni di
cui ai capp. 1, 3 e 4 della presente relazione siano
sufficienti a documentare la sostanziale difformità
del progetto presentato dagli obiettivi, dai criteri e dal “percorso di
formazione” individuati dal Regolamento regionale. E’ ad esso (magari semplificato in alcuni passaggi) che è
necessario ritornare, riconoscendo le diverse parti insediative
del territorio comunale, individuando gli ambiti in cui si articolano,
misurando il diverso “grado di idoneità” di ciascuno di
essi ad ospitare la localizzazione di impianti di telefonia mobile. Il “grado di idoneità”
di ciascun ambito sostanzia i criteri e i parametri di natura urbanistica,
che diventano le norme - cioè le “regole” di attuazione -
del Piano. Il tutto va naturalmente “motivato”, come si fa per
qualsiasi scelta urbanistica; la quale consente, per sua natura, una
flessibilità localizzativa, utile
all’individuazione razionale dei siti. Le norme, per ciascun ambito, possono individuare: i
caratteri dello stato di fatto e conseguentemente le possibilità e gli
obiettivi localizzativi, gli interventi consentiti e le loro modalità, le eventuali prescrizioni particolari. Poiché di questi contenuti
urbanistici nel presente Piano non c’è traccia, è il caso
di ricordare che tali contenuti, da non confondere con quelli paesaggistici,
si basano sostanzialmente sui concetti di “localizzazione” e di
“scala”. Alcuni semplici esempi: è per una questione
urbanistica di “scala” che nei lotti delle zone residenziali a
bassa densità le norme di piano prescrivono altezze e distanze massime
e minime. O che in un’area storica non si può
costruire un edificio alto. Mentre si può costruire in un ‘area agricola (vedi i silos), ecc. Le modalità tecnologiche e
le possibilità configurazionali degli
impianti diventano quindi determinanti. E
introducono ai criteri paesaggistici,
che sono strettamente dipendenti da – ma non sostituiscono - quelli
urbanistici. Localizzare un’antenna alta una trentina di metri all’interno di un tessuto compatto di villini dei primi del ‘900, a fianco di una scuola, in un’area per il gioco dei bambini – data la scala minuta dell’insediamento e il carattere dei servizi - è un grave errore urbanistico. Travestirla inoltre da falso pino è un’oscenità paesaggistica, un mostro tra gli alberi dei giardini e dei viali. Metterla invece in un’area agricola sullo sfondo di un’area boscata a grande scala, può essere compatibile con il paesaggio. Così come localizzarla sulle grandi attrezzature della città. E anche sugli edifici monumentali, se l’impianto si riduce a piccoli trasmettitori quasi invisibili. Anche di questo “buon
senso”, proprio del vivere
civile, nel piano non c’è traccia. Anzi
esso vuole trasformare le antenne in “totem”, con tutti gli
annessi e connessi previsti al riguardo (concorsi di bellezza, lifting,
metamorfosi vegetali, ecc.). Proposta assurda che
noi, come Comitati di cittadini, respingiamo fermamente. L’antenna è un’antenna, cioè un’infrastruttura tecnologica, che
è bene che si mostri per quello che è: ricercando la
linearità e la semplicità; perseguendo i criteri della
sobrietà e dell’appropriatezza, che
caratterizzano la città europea, a partire da quella italiana,
compresi i “monumenti”, nuovi e antichi, che sono tali
perché, nella loro singolarità, connotano un
“luogo”. Chiediamo quindi, in conclusione, che l’Amministrazione comunale decida se vuole fare un vero “piano urbanistico” e, se la risposta sarà positiva, saremo ancora disponibili a fornire il nostro contributo collaborativo, di idee e di proposte. |
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