Cordicom FVG

 


C O R D I C O M    N E W S

 

 

 

 

CORDICOM FVG

COMITATI  dei  CITTADINI

 

 

OSSERVAZIONI AL PROGETTO

DI PIANO COMUNALE DI SETTORE PER

LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI

PER TELEFONIA MOBILE DEL

COMUNE DI UDINE

 

 

Udine, 24 novembre 2005

 

 

 

Premessa

 

I Comitati presentano le proprie osservazioni al progetto di Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile del Comune di Udine, nello spirito di collaborazione che ha caratterizzato la loro presenza nella Commissione consultiva, alla ricerca di una soluzione condivisa, come dimostra il documento programmatico da loro proposto all’inizio dei lavori.

Con questo spirito essi hanno analizzato in modo scrupoloso il presente progetto di Piano.

Con questo spirito avanzano, a conclusione del documento,

le proprie considerazioni critiche e le proprie proposte.

 

 

1. Il Piano in sintesi

 

Il Piano, partendo dall’obiettivo dichiarato di “rendere compatibile l’infrastruttura per il servizio della telefonia mobile con il suo contesto urbanistico” (pag. 23 della Relazione generale), assume e fa proprie le “aree di ricerca” proposte dai gestori (rappresentate nella tav. 5), individuando per ciascun areale una o più “ipotesi” localizzative puntuali, prevalentemente su siti di proprietà pubblica, talvolta in coubicazione.

Le localizzazioni incompatibili coincidono con quelle della legge regionale n. 28/2004.

Nulla si dice sulle risorse paesaggistiche e storico-culturali.

Le aree in cui la localizzazione viene vietata, oltre a quelle dichiarate incompatibili ai sensi della suddetta legge, sono esclusivamente le zone agricole, per le quali, peraltro, non risultano richieste di installazione da parte dei gestori, a parte una in corso di istruttoria.

Sono state schedate le 117 antenne censite nel Catasto dell’ARPA. Quelle realmente esistenti sul territorio comunale sono 66, confermate tutte nella loro attuale localizzazione. L’unica che nella propria scheda descrittiva viene dichiarata incompatibile, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale (ambito A09 – Viale Venezia, ID ARPA n. 2823), non trova però riscontro nella tavola di progetto.

Secondo il giudizio paesaggistico espresso nelle schede, quattro antenne sono ritenute “contrastanti” con il contesto (ID ARPA  nn. 389, 391, 412, 2185), mentre per tutte le altre l’impatto viene considerato “neutro” o inesistente, in quanto le antenne sono considerate “contestualizzate”, in un caso addirittura “esemplarmente”.

 

Le Norme di attuazione si limitano ad assumere come prescrittive le “ipotesi progettuali” (anche se espresse talvolta in forma di suggerimento) di cui all’elaborato n. 5 - Ambiti di localizzazione di nuovi impianti. Tale localizzazione è consentita nei siti pubblici e vietata nelle zone agricole, lasciando indefinita (si presume consentita) la possibilità di localizzazione in tutte le altre zone del territorio comunale.

Le Norme si concludono con una tabella contenente criteri paesaggistici generali per la collocazione degli impianti, espressi in forma generica, riferiti a 12 “unità di paesaggio”, e con alcuni criteri di tipo formale che, in modo prescrittivo, intervengono principalmente sulle modalità di realizzazione degli impianti stessi, giungendo fino alla richiesta di “personalizzazione” dell’antenna rispetto al sito. Tutto ciò sembra rappresentare l’impegno e lo sforzo maggiore del Piano.

Anche se in alcuni casi se ne propone la mimetizzazione, la scelta di fondo che sostanzia il giudizio urbanistico, paesaggistico ed estetico sulle antenne è che esse debbano rappresentare i nuovi simboli della città contemporanea, alla stregua di “moderni campanili”, così come vengono chiamati alla pag. 24 della Relazione generale dal Piano.

 

 

2. I riferimenti normativi e le analisi del Piano

 

Per quanto riguarda i riferimenti legislativi, la Relazione generale del Piano indica, tra le norme di livello nazionale, il DLgs n. 198/2002. Esso, però, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303/2003 e quindi annullato. La Relazione invece non riporta l’attuale DLgs in vigore, il n. 259 del 1° agosto 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.

Non è solo una svista. Viene citato infatti, a pag. 9 della Relazione, l’articolo 3 del DLgs n. 198, quello annullato, che rendeva le infrastrutture di telecomunicazione “compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabili in ogni parte del territorio comunale”, articolo che non compare più nel suddetto Codice delle comunicazioni.

Il Codice, invece, assimila l’antenna ad “opera di urbanizzazione primaria” e all’art. 89 impone la “condivisione di strutture e proprietà, compresa la coubicazione fisica”, qualora sussistano “esigenze connesse alla tutela dell’ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale”.

Ma  è  la stessa  legge nazionale  a cui esso fa riferimento,  la  n. 36/2001, che assegna alle Regioni l’individuazione di strumenti e azioni per il raggiungimento  di  “obiettivi di qualità” (art. 8),  tra i quali “criteri localizzativi” e “standard urbanistici” (art. 2) e ai Comuni “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti” (art. 8). Con buona pace di chi continua a sostenere che le antenne possono essere messe comunque e dovunque.

 

Rispetto alle “Linee guida per la formazione del Piano” dettate dal Regolamento di attuazione della legge regionale n. 28/2004, il Piano, nel suo apparato analitico, risulta carente sotto diversi aspetti. In particolare:

- non individua le “aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal DLgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai vincoli di tipo  forestale, idrogeologico ed ambientale in genere, all’interno delle quali dovrà essere posta una particolare cura nella progettazione degli impianti e nell’adozione di soluzioni progettuali non tradizionali” (articolo 3, comma 2, lettera b) del Regolamento);

- non individua tutti i siti di proprietà pubblica, limitandosi a quelli di proprietà comunale. Anzi, a una prima indagine sembra che anche questi non siano completi. Rispetto ad essi, inoltre, non evidenzia quelli “ritenuti idonei ad ospitare impianti di telefonia mobile” (articolo 3, comma 2, lettera d) del Regolamento);

- non contempla una rappresentazione cartografica e una descrizione degli ambiti insediativi, agricoli e naturali del territorio, non individua il possibile impatto che gli impianti possono determinare su tali ambiti, e quindi non è in grado di valutare “interazioni potenziali con il sistema territoriale in relazione alla tipologia di  insediamento, alle attività e ai piani vigenti” (articolo 2, comma 3, lettera c) del Regolamento). Tali elaborazioni sono peraltro ritenute necessarie ai fini dell’applicazione dei criteri “preferenziali” e dei criteri “controindicati” previsti dal Regolamento (articolo 3, commi 3 e 4);

- non individua le zone per servizi tecnologici, i serbatoi d’acqua, i sili, altre infrastrutture e edifici alti, sui quali prioritariamente indirizzare il posizionamento degli impianti, secondo i criteri “preferenziali” e i “principi di integrazione paesaggistica” elencati dal Regolamento (articolo 3, comma 3 e articolo 4);

- non  comprende  la  rappresentazione  completa  delle  coperture  di rete comunicate  da  ciascun  gestore”  (elaborato previsto dall’ articolo 3, comma 7 del Regolamento), in quanto non tutti i gestori operanti sul territorio comunale  hanno  presentato  tale dato. I documenti fino ad oggi pervenuti non sono inoltre confrontabili tra loro.  Non  contiene  gli ulteriori dati necessari a comprendere, insieme al dato sulla copertura di rete, la reale esigenza di installazione di ulteriori ripetitori o la possibilità di utilizzare tecnologie alternative. Non analizza infine “gli elementi di carattere strategico utili alla realizzazione dell’intervento” (art. 2, comma 3, lettera a) del Regolamento);

- sembra non comprendere la rappresentazione delle “misure di campo elettromagnetico, alle varie quote, ove presenti, desunte dal sito internet dell’ARPA” (elaborato previsto dall’articolo 3, comma 7 del Regolamento), utile alla verifica di “eventuale presenza di situazioni che evidenzino il superamento o la prossimità dei  limiti del valore di campo” (articolo 2, comma 3, lettera b) del Regolamento).

 

Oltre a queste carenze,  è  necessario  infine  sottolineare  l’assenza, nei documenti  di  Piano,  di  qualsiasi riferimento alla storia recente delle antenne.

Mancano cioè una documentazione e un’analisi critica dei procedimenti relativi all’installazione delle antenne esistenti, con riferimento alle richieste di autorizzazione da parte dei gestori, alle procedure adottate, ai pareri dei diversi organi, ai ricorsi, alle autorizzazioni concesse, alla formazione di comitati spontanei di cittadini, alle contestazioni sollevate e alle motivazioni delle stesse.

Questi Comitati, che noi oggi rappresentiamo, hanno raccolto e presentato al Comune di Udine circa un migliaio di diffide a procedere con le autorizzazioni prima dell’approvazione del Piano di settore: diffide a cui non è mai stata data risposta. Al di là del giudizio che ciascuno può esprimere su tali Comitati, risulta evidente che essi esprimono un malcontento e un disagio di settori della comunità urbana: una domanda sociale, che va rilevata e a cui va data risposta.

Altrimenti, a che cosa serve un piano urbanistico?

 

 

3. Gli obiettivi,  i criteri e i contenuti del Piano

 

Gli obiettivi, i criteri e i contenuti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento regionale configurano una sorta di percorso quasi “obbligato” per la formazione del Piano: un percorso a forte connotazione urbanistica, che tende a differenziare il territorio comunale in ambiti, a seconda dell’attitudine di ciascuno di essi ad accogliere la localizzazione di impianti di telefonia mobile. E, a tale proposito, è il Regolamento stesso a fornire precise indicazioni e “controindicazioni”.

Si potrà dire che il percorso proposto dal Regolamento sia troppo rigido, anche se esso corrisponde alla volontà del legislatore, del tutto condivisibile, di rendere omogenei tra loro, sul territorio regionale, i diversi piani comunali. Si potrà, a questo riguardo, introdurre delle modifiche a tale “percorso”, naturalmente motivate. Ma certamente non si può disattendere quasi completamente gli obiettivi, i criteri e i contenuti del Regolamento, come di fatto fa il progetto di Piano di cui stiamo discutendo. Il che pone anche seri dubbi sulla sua conformità alla legislazione vigente.

Senza richiamare qui, per brevità, tutti gli obiettivi, i criteri e i contenuti di cui al Regolamento che il Piano disattende o attua solo parzialmente, si citano solo quelli che, a nostro avviso, risultano più significativi.

 

La tutela della salute innanzitutto: problema che viene liquidato con un breve passaggio sulla “numerosa letteratura scientifica che spiega come ai campi elettromagnetici non è associato alcun effetto negativo”. Si ignora che - al di là dei “soloni” che affermano che star sotto le antenne non fa male (o addirittura fa bene) alla salute - certezze in tal senso si potranno avere solo tra diversi anni, come altrettanto numerosa letteratura scientifica spiega. E che quindi vale il principio di cautela o di precauzione. Come vale anche,  soprattutto in un  piano  urbanistico,  la  “percezione”  che i cittadini  hanno  di tale problema. Trovando soluzioni che tendano a rassicurarli piuttosto che ad allarmarli.

D’altra parte,  se il problema non esiste,  come mai esso  viene continuamente richiamato in tutta la legislazione, europea, nazionale e regionale, in materia?

 

Anche gli obiettivi del “soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti” e di un “equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territoriovengono risolti sbrigativamente. Solamente tre dei cinque gestori operanti sul territorio hanno comunicato i dati sulla copertura di rete; per cui il Piano sostiene la tesi degli stessi gestori sull’inutilità dell’analisi di tali informazioni ai fini dell’esigenza di installazione delle antenne. Il problema quindi non viene affrontato. Mentre avrebbero dovuto essere presi in considerazione anche tutti quei fattori che, unitamente alla copertura di rete, sono necessari a capire quali siano le effettive esigenze dei gestori ai fini del rispetto degli oneri contruattuali per la fornitura del servizio, il livello di servizio offerto e/o richiesto, il dimensionamento della capacità del traffico per il soddisfacimento degli utenti.

Il Piano, in sostanza, non motiva le richieste dei gestori, da cui l’assunzione acritica di tali richieste e delle relative aree di ricerca, come ambiti di riferimento delle antenne da localizzare. E non definisce il livello di capacità di trasmissione necessaria a garantire il servizio pubblico.

 

Le 66 antenne già presenti sul territorio rappresentano uno stato di fatto che il Piano ritiene non modificabile. Per alcune di queste, le più “brutte”, vengono proposti interventi di “restyling”, generalmente degli elementi apicali, mentre non viene mai presa in considerazione la possibilità della loro rilocalizzazione, intervento previsto invece dal Regolamento, qualora necessario, al fine di perseguire l’obiettivo dichiarato della “riqualificazione del territorio”.

 

Ma è soprattutto la scarsità dei contenuti urbanistici del Piano a preoccupare fortemente i Comitati, che avevano puntato proprio su tali contenuti, per dare risposte certe alla collettività e per ridurre la conflittualità.

Appiattendo, infatti, la dimensione progettuale all’individuazione di uno o più siti puntuali per ogni area di ricerca proposta dai gestori, il Piano da “urbanistico” diventa “aziendale”. Anche se, alla fine, pur pronunciandosi ripetutamente sui “diritti” dei gestori, non fa neppure, a nostro avviso, il loro interesse. Che cosa succede se il sito proposto, per i più svariati motivi (un esempio banale: se vi passa sotto una fognatura), non è praticabile? In assenza di alternative urbanistiche, dove si va a cercare un altro sito?

Non solo, in questo modo, il Piano, ogni anno, non potrà essere aggiornato (come prevede la legge), ma dovrà essere rifatto completamente.

 

Un ultimo aspetto riguarda i “criteri paesaggistici”, sui quali regna, nel Piano, una grande confusione. Da una parte infatti esso fa propri, anche se assai timidamente, alcuni dei criteri proposti dal Regolamento (artt. 3 e 4) per minimizzare l’impatto paesaggistico delle antenne. Dall’altra però, sostenendo che le antenne possono rappresentare le nuove “forme simboliche” della contemporaneità nella città esistente – come sono stati (e lo sono tuttora) i campanili simboli della comunità religiosa, i minareti e addirittura gli obelischi (che, ricordiamo sommessamente, furono strappati  all’antico Egitto per farne i simboli imperiali romani e poi del potere papale) - di fatto tende a enfatizzare le antenne, a farne appunto i nuovi “monumenti” della città contemporanea.

Esse devono essere il più possibile visibili, curate architettonicamente e decorativamente arricchite, nei piazzali e lungo le strade principali. Il Sindaco di Udine come novello “Sisto V”?

Questa ambiguità di fondo produce incongruenze, destinate in futuro a moltiplicarsi. Facciamo qualche rapido esempio.

Il Piano, nei criteri paesaggistici, tende ad escludere antenne visibili nella “città storica dal tessuto compatto”. Ma, ignorando l’indicazione del Regolamento regionale di considerare come controindicato “il posizionamento di impianti visibili nel contesto di edifici e di luoghi di importanza storico culturale” (art. 3, comma 4, lettera d), finisce per prevedere antenne in siti di rilevante interesse storico, inseriti addirittura nel censimento dell’Architettura del ‘900 di recente approvazione; come ad esempio nell’aiuola centrale del quartiere IACP nei pressi di via Isonzo, sull’edificio di Ermes Midena di piazzale Osoppo (anche se nascosta nella scritta della banca), nella pertinenza del palazzo del Visionario di via Asquini, sempre del Midena. Mentre nulla si dice in merito all’antenna in itinere (ID ARPA n. 2693) a fianco della scuola media E. Fermi, anch’essa opera del Midena.

Il Piano, nelle “espansioni urbane del primo e del secondo Novecento”, caratterizzate da un tessuto di ville e palazzine “paesaggisticamente molto delicato e vulnerabile” suggerisce, come localizzazione, gli spazi pubblici (al riguardo il Regolamento, all’articolo 3, comma 4 lettera a), è molto più rigoroso, definendo come controindicato “il posizionamento di impianti entro giardini e/o pertinenze di edifici in zone di edificazione di limitata altezza, in lotti di intervento all’interno dei quali l’inserimento del manufatto risulti fuori scala ed incombente, diventando elemento dominante rispetto all’impianto insediativo esistente, tale cioè da modificare significativamente l’aspetto dell’ambito in cui va ad inserirsi”). Poi però il Piano, sorprendentemente, riconosce come “esemplare” la recente localizzazione di un’antenna, mascherata da falso pino, nel giardino di una villa di via Caccia, in una zona anch’essa ricca di architetture tutelate del ‘900.

Il Piano, forse perché non sa che cosa dire, vieta le antenne nelle aree agricole (il che tra l’altro risulta illeggittimo). Le consente invece nei “parchi del Torre e del Cormor”, addirittura travestite da monumenti o da elementi “ludici” (pali della cuccagna?).

Ancora, le localizzazioni proposte in alcuni siti comunali si trovano a ridosso di scuole e/o coincidono con parchi gioco per bambini (in via Sebenico, nel parco pubblico I. Alpi retrostante la scuola elementare A. Negri, nell’area sportiva di via S. Margherita del Gruagno). E’ forse un nuovo criterio localizzativo promosso dall’Amministrazione comunale?

Ci fermiamo qui, ma potremmo continuare.

 

 

4. Le Norme di attuazione

 

Sulle Norme di attuazione, a questo punto, non c’è molto da dire, se non che esse riflettono tutte le contraddizioni finora rilevate nel progetto di Piano. Essendo quest’ultimo quasi privo di contenuti urbanistici, le Norme, svuotate del loro ruolo, si riducono in gran parte a un elenco di buoni consigli.

Ad esempio, per quanto riguarda la localizzazione di nuovi impianti, le Norme la consentono nei siti pubblici e la vietano nelle zone agricole e nelle aree incompatibili. Ma non definiscono le possibilità localizzative di tutte le altre zone del territorio comunale; rimandando al PRGC la verifica di eventuali divieti espressi, mentre dovrebbe essere il presente Piano a fornirla al Piano regolatore.

I 18 “principi di integrazione paesaggistica” individuati dal Regolamento, da applicarsi “su tutto il territorio regionale” (che dovrebbero essere contenuti nelle Norme come previsto dal comma 1, articolo 4 del Regolamento stesso), sono stati solo in parte recepiti e in alcuni casi contraddetti.

L’escamotage di assumere le “ipotesi progettuali” puntuali di localizzazione degli impianti  come prescrizioni normative produce i rischi e le contraddizioni di cui si è già detto.

In conclusione, è forse utile ricordare che le Norme di attuazione di un piano dettano le regole per l’utilizzo dello strumento. Devono essere prescrittive, dicendo quello che si deve e quello che non si deve fare. E qualora il Piano individui soluzioni molteplici o possibilità alternative, le Norme devono delimitare e specificare precisamente il loro ambito di esistenza e di applicazione.

 

 

5. Considerazioni conclusive e proposte

 

Le numerose carenze e contraddizioni finora rilevate ci inducono a concludere che questo progetto di Piano debba essere radicalmente rivisto, per renderlo conforme alla legislazione regionale in materia e per farne un vero “piano urbanistico”.

Come abbiamo dimostrato nei capitoli precedenti, il Piano è tutto “sbilanciato” dalla parte dei gestori, mentre disattende le richieste ed umilia le aspettative dei Comitati di cittadini, ignorandone l’esistenza e annullando implicitamente i contenuti civili delle loro iniziative. Per cui, se il Piano venisse confermato nella sua attuale impostazione, denuncerebbe la non volontà dell’Amministrazione comunale di governare il proprio territorio con strumenti efficaci.

L’assenza inoltre, nel Piano, di “regole” urbanistiche chiaramente definite produrrebbe un incremento - invece che una riduzione - dei conflitti, non solo con i cittadini, ma addirittura con gli stessi gestori.

Poiché tra gli obiettivi previsti dal Regolamento regionale vi è anche la partecipazione, da parte della cittadinanza, alle scelte di carattere urbanistico del Piano, richiamiamo qui le principali osservazioni al progetto presentato, già ampiamente descritte nei capitoli precedenti, che diventano le richieste e le proposte dei Comitati dei cittadini.

 

1.   Noi chiediamo che il Piano venga predisposto nel rigoroso rispetto e nella compiuta attuazione degli obiettivi che al Piano assegna la legge regionale all’art. 4 comma 2. In particolare esso deve perseguire “l’uso razionale del territorio, la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dei beni naturali (…)” (lettera a), attraverso la definizione di regole certe, di natura urbanistica, che è l’unico modo che conosciamo per garantire la razionalità e la tutela.

Esso deve inoltre tenere conto - oltre che “dei programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile” - “delle necessità dell’Amministrazione comunale” (lettera b), che in questo progetto non sono né dichiarate né espresse.

 

2.   Per la parte analitica, il Piano deve essere completato inserendovi tutte le conoscenze ancora mancanti (vincoli, proprietà, ambiti insediativi e naturali, ecc.), approfonditamente descritte nel cap. 2 della presente relazione. La disponibilità di questa base conoscitiva, rappresentata in scala adeguata, è condizione essenziale per la formazione di un piano urbanistico.

Ribadiamo inoltre la richiesta che siano parte integrante del Piano una documentazione e un’analisi critica dei procedimenti relativi all’installazione delle antenne esistenti.

Poiché abbiamo motivo di credere che il Comune di Udine negli ultimi anni abbia adottato al riguardo comportamenti incerti e contrastanti, il Piano, a partire da tale analisi, dovrà delineare una politica coerente e unitaria, che superi le contraddizioni del passato, prevedendo anche la rilocalizzazione delle antenne già installate o in itinere, non conformi a tale politica.

 

3.   Per quanto riguarda i contenuti urbanistici del Piano, riteniamo che le osservazioni di cui ai capp. 1, 3 e 4 della presente relazione siano sufficienti a documentare la sostanziale difformità del progetto presentato dagli obiettivi, dai criteri e dal “percorso di formazione” individuati dal Regolamento regionale. E’ ad esso (magari semplificato in alcuni passaggi) che è necessario ritornare, riconoscendo le diverse parti insediative del territorio comunale, individuando gli ambiti in cui si articolano, misurando il diverso “grado di idoneità” di ciascuno di essi ad ospitare la localizzazione di impianti di telefonia mobile.

Il “grado di idoneità” di ciascun ambito sostanzia i criteri e i parametri di natura urbanistica, che diventano le norme - cioè le “regole” di attuazione - del Piano. Il tutto va naturalmente “motivato”, come si fa per qualsiasi scelta urbanistica; la quale consente, per sua natura, una flessibilità localizzativa, utile all’individuazione razionale dei siti.

Le norme, per ciascun ambito, possono individuare: i caratteri dello stato di fatto e conseguentemente le possibilità e gli obiettivi localizzativi, gli interventi consentiti e le loro modalità, le eventuali prescrizioni particolari.

Poiché di questi contenuti urbanistici nel presente Piano non c’è traccia, è il caso di ricordare che tali contenuti, da non confondere con quelli paesaggistici, si basano sostanzialmente sui concetti di “localizzazione” e di “scala”. Alcuni semplici esempi: è per una questione urbanistica di “scala” che nei lotti delle zone residenziali a bassa densità le norme di piano prescrivono altezze e distanze massime e minime. O che in un’area storica non si può costruire un edificio alto. Mentre si può costruire in unarea agricola (vedi i silos), ecc.

Le modalità tecnologiche e le possibilità configurazionali degli impianti diventano quindi determinanti. E introducono ai criteri paesaggistici, che sono strettamente dipendenti da – ma non sostituiscono - quelli urbanistici.

Localizzare un’antenna alta una trentina di metri all’interno di un tessuto compatto di villini dei primi del900, a fianco di una scuola, in un’area per il gioco dei bambini – data la scala minuta dell’insediamento e il carattere dei servizi - è un grave errore urbanistico. Travestirla inoltre da falso pino è un’oscenità paesaggistica, un mostro tra gli alberi dei giardini e dei viali. Metterla invece in un’area agricola sullo sfondo di un’area boscata a grande scala, può essere compatibile con il paesaggio. Così come localizzarla  sulle grandi attrezzature della città. E anche sugli edifici monumentali, se l’impianto si riduce a piccoli trasmettitori quasi invisibili.

Anche di questo “buon senso”, proprio del vivere  civile, nel piano non c’è traccia. Anzi esso vuole trasformare le antenne in “totem”, con tutti gli annessi e connessi previsti al riguardo (concorsi di bellezza, lifting, metamorfosi vegetali, ecc.). Proposta assurda che noi, come Comitati di cittadini, respingiamo fermamente.

L’antenna è un’antenna, cioè un’infrastruttura tecnologica, che è bene che si mostri per quello che è: ricercando la linearità e la semplicità; perseguendo i criteri della sobrietà e dell’appropriatezza, che caratterizzano la città europea, a partire da quella italiana, compresi i “monumenti”, nuovi e antichi, che sono tali perché, nella loro singolarità, connotano un “luogo”.

 

Chiediamo quindi, in conclusione, che l’Amministrazione comunale decida se vuole fare un vero “piano urbanistico” e, se la risposta sarà positiva, saremo ancora disponibili a fornire il nostro contributo collaborativo, di idee e di proposte.

 

 

 

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