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C O R D I C O M    N E W S

 

 

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REPUBBLlCA ITALIANA

 

TRIBUNALE DI UDINE

 

N. 5078/04

Il Tribunale di Udine, sezione civile, nelle persone dei sigg. Magistrati:

- Dott.        xxxxxxxxxx                  Presidente

- Dott.        xxxxxxxxxx                  Giudice

- Dott.ssa   xxxxxxxxxx                  Giudice Relatore

riunito nella camera   di consiglio del giorno 26 luglio 2005 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo proposto da Condominio AAA, sito in Udine  via  xxxxxxxx,  in persona dell'ammistratore xxxxxxxxx., in persona del suo legale  rappresentante  xxxxxxx, con  il procuratore avv.to xxxxxxxxx, avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice del Tribunale di Udine, in data 21.06.2005, sul ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da BBBBB nei confronti del Condominio AAA, difeso dagli avv.ti xxxxxx, xxxxxxxx e xxxxxxxx.

Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, sentite le parti in camera di consiglio, premesso che:

-         con ricorso, depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale il 15.04.05, la società BBBB esponeva di esercitare un pubblico servizio, nella veste di titolare di licenza individuale per la prestazione del servizio di comunicazioni mobili di terza generazione secondo lo standard UMTS e per l'installazione della relativa rete in ambito italiano e di essere tenuta, in quanto tale, a creare su tutto il territorio nazionale una rete radiomobile idonea a

 

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garantire la copertura di tutti i capo1uoghi di regione entro 30 mesi a partire dal 01.01.02 e di tutti i capoluoghi di provincia entro i successivi 30 mesi, pena l'applicazione di sanzioni che potevano giungere fino alla revoca della licenza stessa.

-     Per ottemperare a tali obblighi di copertura, la BBBB aveva predisposto per il Comune di Udine un proprio piano di rete, ricomprendente anche la stazione radio base localizzata in Udine, via xxxxxx, per la quale  aveva  ottenuto  regolare  autorizzazione comunale, nonché parere favorevole dell'ARPA e dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

-     A seguito di incarico conferito alla CCCC per la ricerca di siti idonei all'installazione di stazioni radio base, quest'ultima aveva stipulato con l'impresa Immobiliare xxxxxxxxxx (ora Impresa xxxxxxxxxx) un contratto di locazione relativo alla porzione di spazio necessario per l'installazione dell'impianto radio base de quo, contratto poi ceduto in data 08.0l.02 alla ricorrente ed avente ad oggetto una porzione di proprietà esclusiva del lastrico solare dove era stata consentita dal locatore l'installazione ed attivazione della stazione base per la telefonia mobile.

-     Dopo l'inizio dei lavori, consistenti nel collocamento di  alcune  canalette  lungo  le  pareti  comuni dell'edificio per il passaggio dei cavi indispensabili per  l'allacciamento  alla  corrente  elettrica,  il condominio  aveva  proposto  un  ricorso  per reintegrazione e manutenzione nel possesso, che era stato rigettato (in fase di reclamo, dopo che era stato  inizialmente  dichiarato   il  difetto  di giurisdizione del giudice di prime cure).

-     Con un successivo atto di diffida e messa in mora del 19.10.04, la BBBB aveva invitato il condominio a

 

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consegnarle le chiavi del vano contatori Enel solo per il tempo strettamente necessario all'allacciamento dell'impianto al contatore, intestato alla società ricorrente e per il cui funzionamento fa medesima stava da tempo provvedendo al pagamento del relativo canone.

-     Il condominio si era rifiutato di consegnare le chiavi richieste e, in data 11.11.04, era stato fisicamente impedito agli operai incaricati dalla BBBB di dare inizio ai lavori di allacciamento  dell'antenna, così come  era  stato  rifiutato  l'accesso  al  vano condominiale per lo svolgimento dei lavori

La parte ricorrente chiedeva, quindi, un provvedimento cautelare d'urgenza ex art.700 c.p.c. al fine di ottenere l'inibitoria della condotta illegittima del condominio in violazione dei diritti spettanti alla BBBB quale condomina ed in particolare instava perché fosse accertato il suo diritto di fruire delle parti comuni dell'immobile ai sensi dell'art.1102 c.c. e, quindi, anche il diritto di accedere al vano comune ove erano collocati i contatori Enel.

Chiedeva, inoltre, che fosse inibito al condominio di proseguire nelle proprie iniziative dirette ad impedire alla ricorrente l'installazione dell'antenna e che il condominio fosse condannato al risarcimento dei danni, da liquidare successivamente nel giudizio di. merito.

Si costituiva il condominio resistente, replicando che non sussistevano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per la concessione delle misure cautelari richieste dalla controparte.

Osservava, quanto al primo presupposto, che non esisteva alcun diritto in capo alla ricorrente, nei confronti del condominio, di collocare ed attivare la predetta antenna sul lastrico solare e ciò alla luce del fatto che le autorizzazioni amministrative, rilasciate con salvezza dei

 

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diritti dei terzi, non erano idonee ad incidere autoritativamente sulla situazione giuridica del condominio.

Il contratto di locazione relativo ad un'area di proprietà esclusiva della locatrice non era di. per sé opponibile al condominio, anche alla luce dell'art.4 del regolamento condominiale, che vietava di destinare le unità dell'edificio a "qualsiasi attività, anche occasionale, che turbasse o potesse turbare, la tranquillità dei condomini e fosse contraria all'igiene ed al decoro dell'edificio"

Era, quindi, necessaria una delibero condominiale che autorizzasse l'installazione dell'antenna, ma tale autorizzazione non era mai stata rilasciata.

Lo stato attuale della scienza e della tecnica non consentivano di escludere con certezza la presenza di ripercussioni negative sulla salute dei condomini dell'installazione dell'antenna per la telefonia mobile e, per ciò stesso, la medesima era certamente idonea a turbare a tranquillità dei condomini.

D'altro canto, l'installazione dell'antenna ledeva anche il decoro dell'edificio, sicché anche sotto questo profilo sarebbe stata indispensabile una delibera dell'assemblea condominiale che ne autorizzasse la realizzazione.

Quanto al presupposto del periculum in mora, il condominio osservava che il difetto di urgenza e di pericolo nel ritardo era dimostrato proprio dal fatto che la ricorrente, dopo che le era stato respinto un primo ricorso d'urgenza proposto in seno al giudizio possessorio, aveva atteso ben sei mesi prima di rinnovare la propria richiesta cautelare.

Irrilevante, inoltre, era l'asserito pregiudizio per l'impossibilita di mettere in funzione l'impianto, poiché la BBBB avrebbe potuto e dovuto procurarsi preventivamente un valido titolo che la legittimasse all'installazione

 

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dell'antenna prima dl. procedere alla stipulazione dei contratti con g1i utenti.

Osservava che il termine la cui violazione poteva portare alla revoca della licenza sarebbe scaduto solo il 01.01.07, mentre il termine più breve di 12 mesi di cui all'autorizzazione edilizia era ormai già scaduto.

Infine, la parte resistente rimarcava che l'accoglimento del ricorso e la conseguente messa in funzione dell'antenna avrebbero comportato un innalzamento nella zona dei valori del campo elettromagnetico oltre i limiti consentiti dalla legge, mettendo così in pericolo la salute dei cittadini residenti.

Esaminate le memorie di replica di entrambe le parti - ove in sostanza venivano ulteriormente sviluppate le argomentazioni già svolte nei rispettivi atti introduttivi - il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ordinando al condominio di mettere a disposizione della società BBBB le chiavi del vano comune in cui si trovavano i contatori Enel e, in ogni caso, di consentire l'allacciamento dell'antenna e/o comunque l'accesso al locale, con ·ogni conseguente provvedimento anche relativo all'allacciamento alla rete elettrica.

Il Giudice, nella sua ordinanza, rilevava che la BBBB non aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto ad installare la stazione radio base sulla porzione di lastrico solare di proprietà esclusiva, bensì aveva domandato che venisse acclarato il suo diritto ad usare le cose comuni e, in particolare, aveva richiesto il libero accesso al vano condominiale in cui erano installati i contatori con la consegna di copia delle chiavi.

Secondo il giudice del cautelare l'oggetto del giudizio non era, perciò, la legittimità dell'opera di realizzazione dell'antenna e, quindi, il suo eventuale contrasto con l'art.1122 c.c. (norma neppure invocata dalla ricorrente),

 

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bensì il solo diritto della BBBB di usare una cosa comune, ossia il vano dove erano allocati i contatori Enel, così come la facoltà di utilizzare ogni altra cosa comune, nell'ambito condominiale, necessaria per il funzionamento della stazione base.

Oggetto del ricorso cautelare era, pertanto, solo la legittimità di tale uso ex art.1102 c.c. anche in relazione al regolamento condominiale e solo sotto questo profilo andava esaminata la domanda della ricorrente.

Così inquadrata giuridicamente la domanda, per l'esame del contrasto di un certo tipo d'uso con il dettato dell'art. 1102 c.c. non poteva avere alcun rilievo la finalità dell'utilizzo medesimo, a meno che tale impiego non impedisse "agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto".

BBBB, come ogni altro condomino, aveva ben diritto di usare le parti comuni dell'edifico condominiale e di accedere al vano contatori, allacciandovi a sue spese ciò che desiderava.

Tale tipo di uso, infatti, secondo il giudice del cautelare, non alterava la destinazione della cosa comune e non impediva assolutamente agli altri condomini di usare parimenti il bene comune. L'utilizzo invocato dalla ricorrente, inoltre, non contrastava con la normativa di legge in materia di condominio e neppure con il regolamento condominiale e non abbisognava, perciò, in alcun modo di un'autorizzazione specifica dell'assemblea condominiale.

La questione relativa alla tutela del diritto alla salute dei singoli condomini esulava dalla materia del contendere, essendo il condominio del tutto privo di legittimazione a far valere eventuali lesioni di questo bene individuale.

Il regolamento condominiale all'art.5 vietava "di compiere qualsiasi atto che possa turare la sicurezza, l'estetica, la

 

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tranquillità, l'igiene ed il decoro dei condominio o delle sue singole parti".

L'accesso al vano contatori, secondo la difesa della parte resistente, avrebbe turbato la tranquillità dei condomini per la conseguente preoccupazione degli effetti nocivi dell'attività che l'allacciamento dell'antenna consentiva e quindi, sotto tale profilo vi sarebbe stato contrasto con quanto disposto dal regolamento condominiale.

Tuttavia il giudice di prime cure aveva specificato che (come già si era chiarito in sede di reclamo contro il provvedimento possessorio): 1) non vi era alcuna relazione tra i manufatti realizzati e l'igiene dell'edificio nell'accezione comune del termine (ossia quella che atteneva alle condizioni di pulizia e salubrità dell'immobile); 2) non era provato che. l'antenna costituisse un rischio per la salute, tanto che la stessa parte ricorrente aveva semplicemente adombrato il timore che, in futuro, la scienza giungesse a conclusioni opposte rispetto a quelle attuali; 3) la lesione alla tranquillità doveva essere valutata secondo  una  valenza  non meramente psicologica di tale bene, poiché il contesto nel quale era inserito il riferimento alla tranquillità dei condomini (con l'espresso divieto di adibire le unità immobiliari di proprietà esclusiva ad attività rumorose o che consentissero l'accesso all'edificio di persone pericolose) rendeva evidente che il concetto di tranquillità andava inteso propriamente in senso oggettivo.

Con reclamo ex art 669 terdecies c.p.c., depositato il 04.07.2005, il Condominio AAA ha contestato l'ordinanza del giudice designato sopra indicata, evidenziando quanto segue:

1) il giudice di prime cure ha completamente omesso di pronunciarsi in ordine al presupposto del periculum in mora. In particolare la BBBB costituitasi (in data

 

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30.10.03) nel procedimento possessorio radicato dal condominio aveva proposto (nel novembre 2004) un ricorso cautelare ex art.700 c.p.c. in corso di causa.

Tale ricorso era stato respinto in data 01.12.04.

A questo punto la BBBB, invece di riproporre subito l'istanza ex art.700 c.p.c. in un giudizio autonomo o di intraprendere il giudizio di merito, aveva atteso sei mesi prima di rinnovare la propria richiesta cautelare: ciò escludeva in radice le ragioni di urgenza.

La BBBB non poteva invocare alcun pregiudizio che le sarebbe derivato dall'impossibilità di adempiere agli impegni contrattuali assunti con la propria clientela poiché, prima di stipulare improvvisamente tali negozi, avrebbe dovuto procacciarsi un titolo idoneo per poter installare e far funzionare l'antenna. L'eventuale pregiudizio era ascrivibile, quindi, solo alla condotta colposa ed azzardata della stessa BBBB.

Quanto alla scadenza dei termini previsti dalle autorizzazioni amministrative, quello più lungo si sarebbe esaurito solo nel gennaio 2007, mentre quello più breve era già perento;

2)  la ricostruzione operata dal giudice dei termini giuridici della vertenza era errata laddove negava che vi fosse un nesso inscindibile fra la richiesta di accedere al vano contatori per effettuare l'allacciamento alla corrente elettrica e l'installazione e messa in funzione dell'antenna.

Le conclusioni di BBBB, proprio laddove chiedeva anche il risarcimento dei danni, rendevano indispensabile esaminare il titolo di tale richiesta ed il titolo andava esattamente individuato nel diritto di installare e mettere in funzione l'antenna.

 

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Nessun altro condomino avrebbe potuto usare le parti comuni per installare cavi o canalette diretti all'attivazione di un'antenna per la telefonia mobile L'attivazione dell'antenna avrebbe provocato apprensione nei condomini per le conseguenze negative sulla loro salute e, quindi, non vi era dubbio che fosse stata turbata la loro tranquillità, come vietato dal regolamento condominiale

Sul punto il giudice aveva trascurato di considerare il contenuto dei pareri dell'ASL e dell'ARPA; dai quali risultava lo sfondamento dei limiti di campo elettromagnetico.

3)  L'autorizzazione dell'assemblea condominiale non era mai stata rilasciata e, quindi, la BBBB non era in possesso di alcun titolo che la legittimasse ad agire nelle aree di proprietà comune; né nell'area di proprietà esclusiva e, infatti, non era titolare né di un potere espropriativi, né di un contratto validamente concluso con il condominio (quello con l'impresa CCC non era opponibile al condominio e contrastava con il regolamento condominiale).

Il Presidente, con provvedimento del 06.07.05, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza reclamata avanzata dalla difeso del condominio

All'udienza del 26.07.05 si costituiva la BBBB rimarcando che il procedimento cautelare era stato intrapreso nel marzo 2005 dopo numerosi tentativi di risolvere stragiudizialmente la vertenza e dopo che, solo nel dicembre 20044, si era concluso il giudizio cautelare promosso in seno al procedimento possessorio e, dunque, certamente la BBBB non poteva essere tacciata di colpevole inerzia nella tutela dei propri diritti.

 

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La BBBB aveva fatto tutto quanto in suo potere per rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni amministrative e stava subendo un grave pregiudizio dovuto alla presenza di "vuoti di reti" conseguenti al mancato funzionamento dell'antenna de qua; era, inoltre, esposta alle continue lamentele della clientela, con conseguente perdita di credibilità commerciale e concorrenza da parte delle altre compagnie telefoniche. La BBBB ribadiva, poi, le argomentazioni e le eccezioni tutte già contenute nei precedenti atti e rimarcava la correttezza della decisione adottata dal giudice del provvedimento reclamato.

Un tanto premesso il Tribunale osserva:

Il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Risulta pacifico in causa che l'antenna de qua e' stata eretta su una porzione di lastrico solare di proprietà esclusiva di cui la società ricorrente dispone per averla presa in locazione dall'Impresa CCC, proprietaria di quella unità immobiliare facente parte del Condominio AAA.

Si deve chiarire, prima di tutto, che la domanda avanzata in sede cautelare dalla società BBBB, ossia quella di autorizzarla all'accesso al vano dei contatori, deve essere posta ed esaminata in stretta correlazione con lo finalità alla quale tale accesso è esclusivamente preordinato, cioè quella di provvedere all'allacciamento dell'antenna al contatore dell'Enel e di procedere, quindi, all'attivazione delle trasmissioni dell'antenna medesima.

La legittimità dell'attivazione dell'antenna deve, perciò, essere vagliata non solo perché questione indissolubilmente connessa a quella del diritto di accedere al vano contatori, ma anche perché il condominio AAA, costituendosi nel giudizio cautelare, ha espressamente indicato, fra le conclusioni che saranno oggetto del

 

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successivo diritto di merito, anche l'accertamento dell'inesistenza del diritto di BBBB di installare l'antenna sul lastrico solare.

Non vi è dubbio, quindi, che anche tale petitum rientri nel thema decidendum sottoposto al giudice del procedimento cautelare, seppure nella prospettiva della sommaria cognitio che caratterizza appunto il processo cautelare e che è diretta essenzialmente ad appurare il fumus boni iuris della domanda azionata, considerata nel suo complesso.

D'altro canto è evidente che la BBBB non ha altro motivo di accedere al vano contatori se non quello di allacciarvi l'antenna e che mai l'accesso le è stato negato ad altri fini (controllo dei consumi o manutenzione del contatore).

Occorre, quindi, appurare se l'attività che la BBBB pretende di svolgere nel vano contatori comune sia o meno legittima poiché, ove non lo fosse, è evidente che tale condotta illegittima non rientrerebbe fra le facoltà che spettano ai condomini nella loro veste di comproprietari dei beni comuni.

Il regolamento condominiale contrattuale all'art.4 dispone che: "è vietato in modo assoluto destinare gli alloggi dell'edificio ad uso ambulatorio di malattie mentali e contagiose, scuole di musica, canto e ballo, come pure è vietata nell'intero edificio qualsiasi attività, anche occasionale, che turbi o possa turbare la tranquillità dei condomini e sia contraria all'igiene ed al decoro dell'edificio".

L'art.5 aggiunge che: "è vietato agli occupanti dell'immobile di compiere qualsiasi atto che possa turbare la sicurezza, l'estetica, la tranquillità, l'igiene ed il decoro del condominio o delle sue singole parti".

Il Collegio, dissentendo dall'interpretazione di queste clausole del regolamento di condominio contenuta

 

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nell'ordinanza del 09.09.04 in sede di reclamo avverso il provvedimento possessorio, reputa che il concetto di tranquillità di cui al regolamento condominiale vada interpretato mon solamente in senso oggettivo, ma anche soggettivo.

Il regolamento condominiale è volto, infatti, ad impedire qualsiasi attività, anche solo occasionale, che turbi o che possa turbare la tranquillità dei condomini o l'igiene ed il decoro dell'edificio

Non vi è dubbio che, proprio per l'estrema ampiezza della previsione regolamentare, non vi è motivo di escludere dal suo ambito di applicazione anche quelle attività che incidano sulla sfera psicologica dei proprietari delle varie unità immobiliari condominiali.

A questo proposito si deve considerare che la dottrina e la migliore giurisprudenza si sono da tempo impegnate nell'esaminare la questione se il diritto alla salute sia da ritenere tutelato esaustivamente tramite il rispetto dei limiti di legge o se, invece, vi sia spazio per accertamenti concreti e specifici anche quando tale rispetto esiste.

L'approdo al quale la giurisprudenza prevalente è pervenuta è che, anche nelle ipotesi in cui le emissioni di onde elettromagnetiche rispettino i limiti normativi, la presunzione ex lege di non pericolosità dell'impianto rispettoso dei «valori di cautela» può essere comunque superata da ulteriori indagini rese necessarie dalla fattispecie concreta (cfr. T. Roma, 07.03.2003).

Tali indagini ovviamente per la loro complessità e per il tempo che conseguentemente richiedono sono del tutto impraticabili in seno ad un giudizio cautelare e necessitano di approfondimenti che potranno trovare la loro sede più adeguata nel processo di merito.

Quello che, in questa sede, si deve vagliare è se l'attivazione dell'antenna, mediante il suo collegamento alla

 

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rete elettrica, costituisca una situazione che possa ragionevolmente determinare un  turbamento della tranquillità dei condomini e se, quindi, tale condotta possa o meno reputarsi dotata di un fumus di legittimità in assenza di una delibera condominiale che l'autorizzi.

La questione della potenziale pericolosità delle emissioni elettromagnetiche è argomento di discussione e di indagini da parte degli scienziati, ma è anche pervenuta alla conoscenza dell' "uomo della strada".

Il fatto che da anni tale problematica sia dibattuta senza che si siano raggiunti adeguati livelli di sicurezza circa la dannosità, ma al contempo senza che, con altrettanto adeguata certezza, si sia potuto escluderla e ciò in rapporto ad elementi di forte impatto emotivo come l'ipotesi di effetti .cancerogeni, ha inevitabilmente avuto ripercussioni alla percezione comune e diffusa di tali impianti, nel senso di indurre la collettività  a non concepirli come apparati sicuri ed innocui, ma quantomeno come fonte di sospetto, e non sospetto di rischi modesti, bensì di influssi anche gravi sulla salute.

Ora il regolamento di condominio è palesemente rivolto a garantire ai condomini un diritto di godimento pacifico sotto ogni aspetto, incluso quello psicologico, nei limiti ovviamente in cui il turbamento psicologico possa considerarsi originato da elementi oggettivi ed apprezzabili dall'ordinamento e non da caratteristiche puramente soggettive del titolare del diritto.

L'ordinamento, in effetti, collega alle emissioni elettromagnetiche normative di "precauzione" con ciò implicitamente riconoscendo l'oggettiva natura di fonte di rischio dei relativi impianti.

Che il rispetto di tali normative sia sufficiente a rendere non tutelabile dall'ordinamento l'eventuale turbamento del diritto di godimento dei condomini la cui proprietà e la cui

 

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salute à esposta a questo tipo di emissioni non risulta essere un argomento convincente, anche perché - si ripete - la questione scientifica è aperta ed il proseguire delle indagini rende progressivamente "non aggiornati" i limiti normativi.

Il turbamento della tranquillità dei condomini legato all'elettrosmog ed all'impatto emotivo che tale questione necessariamente involge e la conseguente violazione del regolamento condominiale comporta che la pretesa di accedere al vano contatori al solo fine di allacciare l'antenna alla rete elettrica deve reputarsi non giuridicamente meritevole di tutela (sul punto v. anche P. Bologna 12-04-1999: "Va accolta, in via cautelare, la domanda di alcuni condomini diretta ad ottenere la sospensione, ai sensi dell'art 1171 c.c., dei lavori di installazione di una stazione radio base per telefoni cellulari iniziati, senza l'autorizzazione del condominio, su porzione di lastrico solare di proprietà esclusiva di un altro condomino, considerato il deprezzamento dell'edificio conseguente all'attuale situazione di incertezza scientifica circa gli effetti a lungo termine sulla salute delle onde elettromagnetiche irradiate da impianti del genere, nonché la invasività e il non organico inserimento dell'opera nel contesto architettonico dell'edificio condominiale",  nonché  Tribunale Bologna 08.03.05)

D'altro canto, quando l'attività posta in essere da uno dei condomini di un edificio è idonea a determinare il turbamento del bene della tranquillità degli altri partecipi, tutelato espressamente da disposizioni contrattuali del regolamento condominiale, non occorre accertare al fine di ritenere l'attività stessa illegittima, se questa costituisca o non immissione vietata, in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale possono sempre imporre limitazioni

 

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al godimento della proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dall'indicata norma giuridica generale (cfr. Cass., 15-07-1986n n. 4554).

Essendo, quindi, la domanda della BBBB sfornita del presupposto del fumus boni iuris, il suo ricorso ex art.700 c.p.c. non appare meritevole di tutela e dunque deve essere integralmente revocato il provvedimento reclamato di accoglimento del ricorso.

Poiché già sotto questo profilo il reclamo deve essere accolto diviene del tutto superfluo l'approfondimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.

Le spese del procedimento cautelare nelle sue due fasi (primo grado e reclamo), come unitariamente liquidate in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno pertanto integralmente poste a carico della BBBBB.

 

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P.Q.M.

visto l'art.669 terdecies c.p.c., accoglie il reclamo avverso il provvedimento reso dal Giudice monocratico in data 21.06.2005 che per l'effetto viene integralmente revocato; condanna la parte resistente all'integrale rifusione delle spese del procedimento cautelare sostenute dalla parte reclamante, spese che unitariamente liquida in complessivi €.2.500,00, di cui €.1.200,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Udine, Camera di Consiglio del 26.07.05

 

                                                                                                                     Il Presidente

                                                                                                                                  xxxxxxxxxxxx

Il Giudice Estensore

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 


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