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pagina 1 REPUBBLlCA ITALIANATRIBUNALE DI UDINE N. 5078/04 Il Tribunale di Udine, sezione civile, nelle persone dei sigg.
Magistrati:
- Dott. xxxxxxxxxx Presidente - Dott. xxxxxxxxxx Giudice - Dott.ssa xxxxxxxxxx Giudice Relatore riunito nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2005 ha pronunciato la seguente ORDINANZA
sul reclamo proposto da Condominio AAA, sito in Udine via xxxxxxxx, in persona dell'ammistratore xxxxxxxxx., in persona del suo legale rappresentante xxxxxxx, con il procuratore avv.to xxxxxxxxx, avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice del Tribunale di Udine, in data 21.06.2005, sul ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da BBBBB nei confronti del Condominio AAA, difeso dagli avv.ti xxxxxx, xxxxxxxx e xxxxxxxx. Il Tribunale, letti gli atti
del procedimento, sentite le parti in camera di consiglio, premesso che: - con ricorso, depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale il 15.04.05, la società BBBB esponeva di esercitare un pubblico servizio, nella veste di titolare di licenza individuale per la prestazione del servizio di comunicazioni mobili di terza generazione secondo lo standard UMTS e per l'installazione della relativa rete in ambito italiano e di essere tenuta, in quanto tale, a creare su tutto il territorio nazionale una rete radiomobile idonea a pagina 2 garantire la
copertura di tutti i capo1uoghi di regione entro 30 mesi a partire dal
01.01.02 e di tutti i capoluoghi di provincia entro i successivi 30 mesi,
pena l'applicazione di sanzioni che potevano giungere fino alla revoca della
licenza stessa. - Per
ottemperare a tali obblighi di copertura, la BBBB aveva predisposto
per il Comune di Udine un proprio piano di rete, ricomprendente anche la stazione radio base localizzata
in Udine, via xxxxxx, per la quale aveva ottenuto regolare autorizzazione comunale, nonché
parere favorevole dell'ARPA e dell'Azienda per i Servizi Sanitari. - A seguito
di incarico conferito alla CCCC per la ricerca di
siti idonei all'installazione di stazioni radio base, quest'ultima
aveva stipulato con l'impresa Immobiliare xxxxxxxxxx
(ora Impresa xxxxxxxxxx) un contratto di locazione
relativo alla porzione di spazio necessario per l'installazione dell'impianto
radio base de quo, contratto poi ceduto in data 08.0l.02 alla ricorrente ed
avente ad oggetto una porzione di proprietà esclusiva del lastrico
solare dove era stata consentita dal locatore l'installazione ed attivazione
della stazione base per la telefonia mobile. - Dopo
l'inizio dei lavori, consistenti nel collocamento di alcune canalette lungo le pareti comuni dell'edificio per il passaggio
dei cavi indispensabili per
l'allacciamento alla corrente elettrica, il condominio aveva proposto un ricorso per reintegrazione e manutenzione nel
possesso, che era stato rigettato (in fase di reclamo, dopo che era stato inizialmente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice di prime
cure). - Con un successivo atto di diffida e messa in mora del 19.10.04, la BBBB aveva invitato il condominio a
pagina
3 consegnarle le
chiavi del vano contatori Enel solo per il tempo strettamente necessario all'allacciamento dell'impianto
al contatore, intestato alla società ricorrente e per il cui
funzionamento fa medesima stava da tempo provvedendo al pagamento del
relativo canone. - Il condominio si era rifiutato di consegnare le chiavi richieste e, in data 11.11.04, era stato fisicamente impedito agli operai incaricati dalla BBBB di dare inizio ai lavori di allacciamento dell'antenna, così come era stato rifiutato l'accesso al vano condominiale per lo svolgimento dei lavori La
parte ricorrente chiedeva, quindi, un provvedimento cautelare d'urgenza ex
art.700 c.p.c. al fine di ottenere l'inibitoria della condotta
illegittima del condominio in violazione dei diritti spettanti alla BBBB
quale condomina ed in particolare instava
perché fosse accertato il suo diritto di fruire delle parti comuni
dell'immobile ai sensi dell'art.1102 c.c. e, quindi, anche il diritto di accedere al vano comune ove
erano collocati i contatori Enel. Chiedeva, inoltre, che fosse inibito al condominio di proseguire nelle proprie iniziative dirette ad impedire alla ricorrente l'installazione dell'antenna e che il condominio fosse condannato al risarcimento dei danni, da liquidare successivamente nel giudizio di. merito. Si costituiva il condominio resistente, replicando che non sussistevano i
presupposti del fumus boni
iuris e del periculum
in mora necessari
per la concessione delle misure cautelari richieste dalla controparte. Osservava, quanto al primo presupposto, che non esisteva alcun
diritto in capo alla ricorrente, nei confronti del condominio, di collocare
ed attivare la predetta antenna sul lastrico solare e ciò alla luce
del fatto che le autorizzazioni amministrative, rilasciate con salvezza dei pagina 4 diritti dei terzi, non erano idonee ad incidere autoritativamente sulla situazione giuridica del condominio. Il
contratto di locazione relativo ad un'area di proprietà esclusiva
della locatrice non era di. per sé opponibile
al condominio, anche alla luce dell'art.4 del
regolamento condominiale, che vietava di destinare le
unità dell'edificio a "qualsiasi attività, anche
occasionale, che
turbasse o potesse turbare, la tranquillità dei condomini e fosse
contraria all'igiene ed al decoro dell'edificio" Era, quindi, necessaria una delibero condominiale che autorizzasse l'installazione dell'antenna, ma tale autorizzazione non era mai stata rilasciata. Lo
stato attuale della scienza e della tecnica non consentivano di escludere con certezza la presenza di ripercussioni
negative sulla salute dei condomini dell'installazione
dell'antenna per la telefonia mobile e, per ciò stesso, la medesima
era certamente idonea a turbare a tranquillità dei condomini. D'altro
canto, l'installazione dell'antenna ledeva anche il decoro dell'edificio, sicché anche sotto questo profilo
sarebbe stata indispensabile una delibera dell'assemblea condominiale che ne autorizzasse la realizzazione. Quanto
al presupposto del periculum
in mora, il condominio osservava che il difetto di urgenza e di pericolo nel ritardo era dimostrato
proprio dal fatto che la ricorrente, dopo che le era stato respinto un primo
ricorso d'urgenza proposto in seno al giudizio possessorio, aveva atteso ben
sei mesi prima di rinnovare la propria richiesta cautelare. Irrilevante, inoltre, era l'asserito pregiudizio per l'impossibilita di mettere in funzione l'impianto, poiché
la BBBB avrebbe potuto e dovuto procurarsi preventivamente un valido
titolo che la legittimasse all'installazione pagina 5 dell'antenna prima dl. procedere alla stipulazione dei contratti con g1i utenti. Osservava
che il termine la cui violazione poteva portare alla revoca della licenza
sarebbe scaduto solo il 01.01.07, mentre il termine più breve di 12 mesi di cui all'autorizzazione edilizia
era ormai già scaduto. Infine,
la parte resistente rimarcava che l'accoglimento del ricorso e la conseguente messa in
funzione dell'antenna avrebbero comportato un innalzamento nella zona dei
valori del campo elettromagnetico oltre i limiti consentiti dalla legge,
mettendo così in pericolo la salute dei cittadini residenti. Esaminate
le memorie di replica di entrambe le parti - ove in sostanza
venivano ulteriormente sviluppate le argomentazioni già svolte nei
rispettivi atti introduttivi - il giudice di prime cure accoglieva il
ricorso, ordinando al condominio di mettere a disposizione della
società BBBB le chiavi del vano comune in cui si
trovavano i contatori Enel e, in ogni caso, di
consentire l'allacciamento dell'antenna e/o comunque l'accesso al locale, con
·ogni conseguente provvedimento anche relativo all'allacciamento alla
rete elettrica. Il
Giudice, nella sua ordinanza, rilevava che la BBBB non aveva chiesto
l'accertamento del proprio diritto ad installare la stazione radio base sulla
porzione di lastrico solare di proprietà esclusiva, bensì
aveva domandato che venisse acclarato il suo diritto
ad usare le cose comuni e, in particolare, aveva richiesto il libero
accesso al vano condominiale in cui erano installati i contatori con la
consegna di copia delle chiavi. Secondo il giudice del cautelare l'oggetto del giudizio non
era, perciò, la legittimità dell'opera di realizzazione
dell'antenna e, quindi, il suo eventuale contrasto con l'art.1122 c.c. (norma neppure invocata dalla ricorrente), pagina 6 bensì il
solo diritto della BBBB di usare una cosa comune, ossia il vano dove
erano allocati i contatori Enel, così come
la facoltà di utilizzare ogni altra cosa comune, nell'ambito
condominiale, necessaria per il funzionamento della stazione base. Oggetto del ricorso cautelare era, pertanto,
solo la legittimità di tale uso ex art.1102
c.c. anche in relazione al regolamento condominiale
e solo sotto questo profilo andava esaminata la domanda della ricorrente. Così inquadrata
giuridicamente la domanda, per l'esame del contrasto di un certo tipo d'uso
con il dettato dell'art. 1102 c.c. non poteva avere alcun rilievo la
finalità dell'utilizzo medesimo, a meno che tale impiego non impedisse
"agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto". BBBB,
come ogni altro condomino, aveva ben diritto di usare le parti comuni dell'edifico condominiale e di accedere al
vano contatori, allacciandovi a sue spese ciò che desiderava. Tale tipo di uso,
infatti, secondo il giudice del cautelare, non alterava la destinazione della
cosa comune e non impediva assolutamente agli altri condomini di usare
parimenti il bene comune. L'utilizzo invocato dalla ricorrente, inoltre, non
contrastava con la normativa di legge in materia di condominio e neppure con
il regolamento condominiale e non abbisognava, perciò, in alcun modo
di un'autorizzazione specifica dell'assemblea
condominiale. La questione relativa
alla tutela del diritto alla salute dei singoli condomini esulava
dalla materia del contendere, essendo il condominio del tutto privo di
legittimazione a far valere eventuali lesioni di questo bene individuale. Il regolamento condominiale all'art.5 vietava "di compiere qualsiasi atto che possa turare la sicurezza, l'estetica, la pagina 7 tranquillità, l'igiene ed il decoro dei condominio o delle sue singole
parti". L'accesso
al vano contatori, secondo la difesa della parte
resistente, avrebbe turbato la tranquillità dei condomini per la
conseguente preoccupazione degli effetti nocivi dell'attività che
l'allacciamento dell'antenna consentiva e quindi, sotto tale profilo vi
sarebbe stato contrasto con quanto disposto dal regolamento condominiale. Tuttavia il giudice di prime cure aveva specificato che (come
già si era chiarito in sede di reclamo contro il provvedimento
possessorio): 1) non vi era alcuna relazione tra i manufatti
realizzati e l'igiene dell'edificio nell'accezione comune del termine (ossia
quella che atteneva alle condizioni di pulizia e salubrità
dell'immobile); 2) non era provato che. l'antenna costituisse un rischio per la
salute, tanto che la stessa parte ricorrente aveva semplicemente adombrato il
timore che, in futuro, la scienza giungesse a conclusioni opposte rispetto a
quelle attuali; 3) la lesione alla tranquillità doveva essere valutata
secondo una valenza non meramente psicologica di tale
bene, poiché il contesto nel quale era inserito il riferimento alla tranquillità dei condomini (con l'espresso
divieto di adibire le unità immobiliari di proprietà esclusiva
ad attività rumorose o che consentissero l'accesso all'edificio di
persone pericolose) rendeva evidente che il concetto di tranquillità
andava inteso propriamente in senso oggettivo. Con
reclamo ex art 669 terdecies c.p.c., depositato il 04.07.2005, il Condominio AAA ha
contestato l'ordinanza del giudice designato sopra indicata, evidenziando
quanto segue: 1) il
giudice di prime cure ha completamente omesso di pronunciarsi in ordine al presupposto del periculum in mora.
In particolare la BBBB costituitasi (in data pagina 8 30.10.03)
nel procedimento possessorio radicato dal condominio aveva proposto (nel
novembre 2004) un ricorso cautelare ex art.700 c.p.c. in corso di causa. Tale
ricorso era stato respinto in data 01.12.04. A questo punto la BBBB, invece di riproporre subito l'istanza ex art.700
c.p.c. in un giudizio
autonomo o di intraprendere il giudizio di merito, aveva atteso sei mesi
prima di rinnovare la propria richiesta cautelare: ciò escludeva in
radice le ragioni di urgenza. La BBBB
non poteva invocare alcun pregiudizio che le sarebbe derivato
dall'impossibilità di adempiere agli impegni
contrattuali assunti con la propria clientela poiché, prima di
stipulare improvvisamente tali negozi, avrebbe dovuto procacciarsi un titolo idoneo per poter installare e far
funzionare l'antenna. L'eventuale
pregiudizio era ascrivibile,
quindi, solo alla condotta colposa ed azzardata della stessa BBBB. Quanto
alla scadenza dei termini previsti dalle autorizzazioni amministrative, quello
più lungo si sarebbe esaurito solo nel gennaio 2007, mentre
quello più breve era già perento; 2) la ricostruzione
operata dal giudice dei termini giuridici della vertenza era errata laddove
negava che vi fosse un nesso inscindibile fra la richiesta di accedere al vano contatori per effettuare l'allacciamento
alla corrente elettrica e l'installazione
e messa in funzione dell'antenna. Le conclusioni di BBBB, proprio laddove chiedeva anche il
risarcimento dei danni, rendevano indispensabile
esaminare il titolo di tale richiesta ed il titolo andava esattamente individuato
nel diritto di installare e mettere in funzione l'antenna. pagina 9 Nessun
altro condomino avrebbe potuto usare le parti comuni per installare cavi o canalette diretti all'attivazione di un'antenna per la
telefonia mobile L'attivazione dell'antenna avrebbe
provocato apprensione nei condomini per le conseguenze negative sulla loro salute e, quindi, non vi era dubbio che fosse stata
turbata la loro tranquillità, come vietato dal regolamento
condominiale Sul
punto il giudice aveva trascurato di considerare il contenuto dei pareri
dell'ASL e dell'ARPA; dai quali risultava lo
sfondamento dei limiti di campo elettromagnetico. 3) L'autorizzazione
dell'assemblea condominiale non era mai stata rilasciata
e, quindi, la BBBB non era in possesso di
alcun titolo che la legittimasse ad agire nelle aree di
proprietà comune; né nell'area di proprietà esclusiva e, infatti, non era titolare né di un potere espropriativi, né di un contratto validamente
concluso con il condominio (quello con l'impresa CCC non era opponibile al
condominio e contrastava con il regolamento condominiale). Il
Presidente, con provvedimento del 06.07.05, ha accolto l'istanza
di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza reclamata
avanzata dalla difeso del condominio All'udienza del 26.07.05 si costituiva la BBBB rimarcando che
il procedimento cautelare era stato intrapreso nel marzo 2005 dopo numerosi
tentativi di risolvere stragiudizialmente la
vertenza e dopo che, solo nel dicembre 20044, si era concluso
il giudizio cautelare promosso in seno al procedimento possessorio e, dunque, certamente
la BBBB non poteva essere tacciata di colpevole inerzia nella tutela
dei propri diritti. pagina 10 La BBBB aveva fatto tutto quanto in suo potere per rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni amministrative e stava subendo un grave pregiudizio dovuto alla presenza di "vuoti di reti" conseguenti al mancato funzionamento dell'antenna de qua; era, inoltre, esposta alle continue lamentele della clientela, con conseguente perdita di credibilità commerciale e concorrenza da parte delle altre compagnie telefoniche. La BBBB ribadiva, poi, le argomentazioni e le eccezioni tutte già contenute nei precedenti atti e rimarcava la correttezza della decisione adottata dal giudice del provvedimento reclamato. Un tanto premesso il Tribunale osserva: Il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Risulta
pacifico in causa che l'antenna de qua e' stata eretta su una porzione di
lastrico solare di proprietà esclusiva di cui la
società ricorrente dispone per averla presa in locazione dall'Impresa
CCC, proprietaria di quella unità immobiliare facente parte del
Condominio AAA. Si
deve chiarire,
prima di tutto, che la domanda avanzata in sede cautelare dalla
società BBBB, ossia quella di autorizzarla all'accesso al vano
dei contatori, deve essere posta ed esaminata in stretta correlazione con lo finalità alla quale tale accesso è
esclusivamente preordinato, cioè quella di provvedere
all'allacciamento dell'antenna al contatore dell'Enel
e di procedere,
quindi, all'attivazione delle trasmissioni dell'antenna medesima. La legittimità dell'attivazione dell'antenna deve,
perciò, essere vagliata non solo perché questione indissolubilmente
connessa a quella del diritto di accedere al vano
contatori, ma anche perché il condominio AAA, costituendosi nel
giudizio cautelare, ha espressamente indicato, fra le conclusioni che saranno
oggetto del pagina 11 successivo
diritto di merito, anche l'accertamento dell'inesistenza del diritto di BBBB
di installare l'antenna sul lastrico solare. Non
vi è dubbio, quindi, che anche tale petitum rientri nel thema
decidendum sottoposto al giudice
del procedimento cautelare, seppure nella prospettiva
della sommaria cognitio che caratterizza appunto il processo cautelare e che è diretta essenzialmente ad appurare il fumus
boni iuris della domanda azionata, considerata nel suo complesso. D'altro
canto è evidente che la BBBB non ha altro motivo di accedere al vano contatori se non quello di allacciarvi
l'antenna e che mai l'accesso le è stato negato ad altri fini
(controllo dei consumi o manutenzione del contatore). Occorre,
quindi, appurare se l'attività che la BBBB pretende di svolgere
nel vano contatori comune sia o meno legittima
poiché, ove non lo fosse, è evidente che tale condotta
illegittima non rientrerebbe fra le facoltà che spettano ai condomini
nella loro veste di comproprietari dei beni comuni. Il
regolamento condominiale contrattuale all'art.4
dispone che: "è vietato in modo assoluto
destinare gli alloggi dell'edificio ad uso ambulatorio di malattie mentali e
contagiose, scuole di musica, canto e ballo, come pure è vietata
nell'intero edificio qualsiasi attività, anche occasionale, che turbi o possa
turbare la tranquillità dei condomini e sia contraria all'igiene ed al
decoro dell'edificio". L'art.5 aggiunge che: "è vietato agli occupanti dell'immobile di compiere qualsiasi atto che possa turbare la sicurezza, l'estetica, la tranquillità, l'igiene ed il decoro del condominio o delle sue singole parti". Il Collegio, dissentendo dall'interpretazione di queste clausole del regolamento di condominio contenuta pagina 12 nell'ordinanza
del 09.09.04 in sede di reclamo avverso il provvedimento possessorio, reputa che il concetto di tranquillità di cui al regolamento condominiale vada interpretato mon solamente in senso oggettivo, ma anche soggettivo. Il
regolamento condominiale è volto, infatti, ad impedire qualsiasi
attività, anche solo
occasionale, che turbi o che possa turbare la tranquillità dei condomini o
l'igiene ed il decoro dell'edificio Non vi è dubbio che, proprio per l'estrema ampiezza della previsione regolamentare, non vi è motivo di escludere dal suo ambito di applicazione anche quelle attività che incidano sulla sfera psicologica dei proprietari delle varie unità immobiliari condominiali. A
questo proposito si deve considerare che la dottrina e la migliore
giurisprudenza si sono da tempo impegnate
nell'esaminare la questione se il diritto alla salute sia da ritenere
tutelato esaustivamente tramite il rispetto dei limiti
di legge o se, invece, vi sia spazio
per accertamenti concreti e specifici anche quando tale rispetto esiste. L'approdo al quale
la giurisprudenza prevalente è pervenuta è
che, anche nelle ipotesi in cui le emissioni di onde elettromagnetiche rispettino i limiti normativi, la
presunzione ex lege di non pericolosità
dell'impianto rispettoso dei «valori di cautela» può
essere comunque superata da ulteriori indagini rese necessarie dalla
fattispecie concreta (cfr. T.
Roma, 07.03.2003). Tali indagini ovviamente per la loro complessità e per il tempo che conseguentemente richiedono sono del tutto impraticabili in seno ad un giudizio cautelare e necessitano di approfondimenti che potranno trovare la loro sede più adeguata nel processo di merito. Quello che, in questa sede, si deve vagliare è se l'attivazione dell'antenna, mediante il suo collegamento alla pagina 13 rete elettrica,
costituisca una situazione che possa ragionevolmente determinare un turbamento della tranquillità
dei condomini e se, quindi, tale condotta possa o meno reputarsi dotata di un
fumus di legittimità in assenza di
una delibera condominiale che l'autorizzi. La questione della potenziale
pericolosità delle emissioni elettromagnetiche è argomento di
discussione e di indagini da parte degli scienziati,
ma è anche pervenuta alla conoscenza dell' "uomo della
strada". Il
fatto che da anni tale problematica sia dibattuta senza che si siano raggiunti
adeguati livelli di sicurezza circa la dannosità, ma al contempo senza
che, con altrettanto adeguata certezza, si sia potuto
escluderla e ciò in rapporto ad elementi di forte impatto emotivo come
l'ipotesi di effetti .cancerogeni, ha inevitabilmente avuto ripercussioni alla percezione comune e diffusa di tali impianti, nel senso di
indurre la collettività a
non concepirli come apparati
sicuri ed innocui, ma quantomeno come fonte di sospetto, e non sospetto di rischi modesti, bensì di influssi anche gravi sulla salute. Ora
il regolamento di condominio è palesemente rivolto a garantire ai
condomini un diritto di godimento pacifico sotto ogni aspetto, incluso quello psicologico, nei limiti ovviamente in cui il turbamento psicologico possa
considerarsi originato da elementi oggettivi ed apprezzabili dall'ordinamento
e non da caratteristiche puramente soggettive del titolare del
diritto. L'ordinamento, in effetti, collega alle emissioni elettromagnetiche normative di "precauzione" con ciò implicitamente riconoscendo l'oggettiva natura di fonte di rischio dei relativi impianti. Che il rispetto di tali normative sia sufficiente a rendere non tutelabile dall'ordinamento l'eventuale turbamento del diritto di godimento dei condomini la cui proprietà e la cui pagina 14 salute à
esposta a questo tipo di emissioni non risulta essere un argomento
convincente, anche
perché - si ripete - la questione scientifica è aperta ed il
proseguire delle indagini rende progressivamente
"non aggiornati" i limiti normativi. Il
turbamento della tranquillità dei condomini legato all'elettrosmog
ed all'impatto emotivo che
tale questione necessariamente
involge e la conseguente violazione del regolamento
condominiale comporta che la pretesa di accedere al
vano contatori al solo fine di allacciare l'antenna alla rete
elettrica deve reputarsi non giuridicamente meritevole di tutela (sul punto
v. anche P. Bologna 12-04-1999: "Va
accolta, in via cautelare, la domanda di alcuni condomini
diretta ad ottenere la sospensione, ai sensi dell'art 1171 c.c., dei lavori di installazione di una stazione radio base per telefoni cellulari iniziati, senza l'autorizzazione
del condominio, su porzione di
lastrico solare di proprietà esclusiva di un altro condomino, considerato il deprezzamento
dell'edificio conseguente all'attuale situazione di incertezza scientifica
circa gli effetti a lungo termine sulla salute delle onde elettromagnetiche irradiate
da impianti del genere, nonché la invasività e il non organico inserimento dell'opera nel contesto architettonico dell'edificio
condominiale", nonché Tribunale Bologna 08.03.05) D'altro canto, quando l'attività posta in
essere da uno dei condomini di un edificio è idonea a
determinare il turbamento del bene della tranquillità degli altri
partecipi, tutelato
espressamente da disposizioni contrattuali del regolamento condominiale, non occorre accertare al fine di ritenere
l'attività stessa illegittima, se questa costituisca o non immissione
vietata, in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale possono
sempre imporre limitazioni pagina 15 al godimento
della proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dall'indicata norma giuridica generale (cfr.
Cass., 15-07-1986n n.
4554). Essendo, quindi, la domanda della BBBB sfornita del presupposto
del fumus boni iuris, il suo ricorso ex art.700
c.p.c. non appare meritevole di tutela e dunque
deve essere integralmente revocato il provvedimento reclamato di accoglimento
del ricorso. Poiché già sotto questo profilo il reclamo deve essere accolto diviene del tutto superfluo l'approfondimento di ogni altra questione sollevata dalle parti. Le spese del procedimento cautelare nelle sue due fasi (primo grado e
reclamo), come unitariamente liquidate in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno pertanto integralmente poste a carico
della BBBBB. pagina 16 P.Q.M. visto l'art.669 terdecies c.p.c., accoglie il reclamo avverso il provvedimento reso
dal Giudice monocratico in data 21.06.2005 che per
l'effetto viene integralmente revocato; condanna la parte resistente
all'integrale rifusione delle spese del procedimento cautelare sostenute
dalla parte reclamante, spese che unitariamente liquida in complessivi
€.2.500,00, di cui €.1.200,00
per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge. Udine, Camera di
Consiglio del 26.07.05
Il Presidentexxxxxxxxxxxx Il Giudice
Estensore
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